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Ordinanza — n. 36408/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic fine for lack of excusable error in road sign interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36408/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by Rossi and Delponte against a traffic fine for parking in a restricted area. The lower courts found the road signage clear and reserved for judicial staff, rejecting the claim of an excusable error in interpretation. The court upheld this decision, noting that the sign was legally compliant and the appellants failed to prove any positive external factor causing their mistaken belief in the legality of their act.

Regesto Legislator

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Art. 120, 125 Reg. Esec. Codice Strada; In administrative offenses, excusable error regarding legal norms requires a positive external factor inducing the actor's opinion of legality, which was absent here as the signage was clear and compliant.

Parole chiave

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excusable error road signage administrative offense subjective element cassation dismissal sanzione amministrativa impugnazione di decisioni amministrative infrazione al codice della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 120 and 125 of the Regulation for the Execution of the Road Code
Art. 112 and 92 of the Code of Civil Procedure
120 e 125 del regolamento di esecuzione del codice della strada) e per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Art. 13, paragraph 1, sub-paragraph 4 of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R.
art. 112 c.p
120 e 125 del regolamento di esecuzione del codice della strada) e per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 92 c.p
art. 380- bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: « Le censure mosse dal ricorrente con i due motivi di ricorso sono infondate in applicazione dei seguenti principi di diritto:

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 12110 del 17/05/2018
Sez. 2, Sentenza n. 15502 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15571-2020 proposto da: ROSSI ERICA, DELPONTE SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentati e difesi dall'avvocato SERGIO DELPONTE; - ricorrenti - nonchè contro COMUNE ALESSANDRIA; - intimato - avverso la sentenza n. 115/2020 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; Ric. 2020 n. 15571 sez. 52 - ud. 16/06/2021 RILEVATO CHE:

1. Erica Rossi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Alessandria che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che, a sua volta, ha rigettato l'opposizione a sanzione amministrativa per violazione al codice della strada. Il Tribunale di Alessandria ha accolto, invece, l'appello incidentale del Comune di Alessandria sulle spese del giudizio di primo grado 2. Il Comune di Alessandria è rimasto intimato.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

4. Non risultano presentate memorie. CONSIDERATO CHE: Il ricorso si fonda su due motivi: per aver ritenuto sussistente l'elemento soggettivo e non riconosciuto l'errore scusabile nell'interpretazione della segnaletica stradale (artt. 120 e 125 del regolamento di esecuzione del codice della strada) e per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 92 c.p.c. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: « Le censure mosse dal ricorrente con i due motivi di ricorso sono infondate in applicazione dei seguenti principi di diritto:

In tema di elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, l'errore scusabile sul fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione e sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole Ric. 2020 n. 15571 sez. S2 - ud. 16/06/2021 opinione di liceità del proprio agire (Sez. 2 - , Sentenza n. 12110 del 17/05/2018); l'applicazione dell'istituto della compensazione delle spese processuali non è censurabile in sede di legittimità rientrando nei poteri discrezionale del giudice del merito l'opportunità di farne applicazione quando vi sia soccombenza reciproca o concorrano altri giusti motivi (Sez. 2, Sent. n. 15502 del 2000)»; il Collegio condivide la proposta del Relatore; il tribunale ha evidenziato che la segnaletica stradale era chiara nel senso di riservare il parcheggio dell'area indicata alle sole auto a disposizione dei magistrati e dei dipendenti del Tribunale con conseguente divieto di sosta delle altre autovetture.

La segnaletica stradale era conforme al codice della strada, sicché non può individuarsi alcun errore scusabile in capo al conducente del veicolo. La pronuncia sulle spese è del tutto conforme al diritto perché ispirata alla regola della soccombenza, essendo risultati soccombenti in primo grado, il Tribunale correttamente ha condannato gli opponenti alle spese di quel grado in accoglimento della specifica doglianza formulata con l'appello incidentale; nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso per manifesta infondatezza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2020 n. 15571 sez. S2 - ud. 16/06/2021 parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 16 giugno 2021. IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia DEPOSITA o