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Ordinanza — n. 36407/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to inadmissible power of attorney lacking specific reference to the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36407/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Guglielmo Simone's cassation appeal inadmissible because his power of attorney failed to explicitly reference the specific judgment being challenged. The relator argued that the document only covered general procedural powers for lower courts without mentioning the contested administrative penalty decision. Consequently, the court ruled that the lack of this specific reference rendered the mandate incompatible with the special nature of a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; A cassation appeal is inadmissible when the special power of attorney is issued on a separate sheet without any reference to the contested judgment or the cassation proceeding itself.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility power of attorney defect specific reference requirement special mandate rule separate sheet defect impugnazione di decisioni amministrative infrazione amministrativa abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
CONSIDERATO CHE: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod.
Art. 391-bis, comma 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.
art. 380- bis cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: «La procura rilasciata in favore dell'avv.to Micaela Zannini non è idonea, mancando dell'indicazione del provvedimento impugnato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 15419-2020 proposto da: GUGLIELMO SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA n. 909, presso lo studio dell'avvocato SABRINA PRIMAVERA, rappresentato e difeso dall'avvocato MICAELA ZANNINI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 593/2019 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 19/09/2020; Ric. 2020 n. 15419 sez. S2 - ud. 16/06/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:

1. Guglielmo Simone ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ferrara che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che a sua volta aveva rigettato l'opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

2. Il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

4. Non risultano presentate memorie. CONSIDERATO CHE: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: «La procura rilasciata in favore dell'avv.to Micaela Zannini non è idonea, mancando dell'indicazione del provvedimento impugnato. Si richiama in proposito il seguente principio di diritto: «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio. (Nella specie, la procura recava indicazioni esclusivamente riferibili ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: "Delego a rappresentarmi e Ric. 2020 n.15419 sez.

S2 - ud. 16/06/2021 difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l'eventuale appello od opposizione con ... più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali ...1,)» Sez. 1 - , Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020; il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1000 più spese prenotate a debito; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezion