Italian court dismisses appeal for revocation as inadmissible due to improper use of technical expert opinion as proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal for revocation inadmissible, ordering the appellants to pay the opposing party's legal fees. The court found that the technical expert opinion was correctly used as an aid to judicial evaluation rather than as a source of proof for the right to reimbursement. Consequently, the appellants could not reintroduce the original issue from the previous final judgment through this procedural remedy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis, comma 4, c.p.c.; Art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.: The technical expert opinion is an aid to the judge's evaluation of facts and cannot serve as a source of proof for establishing the right to reimbursement; appeals attempting to reintroduce the original subject matter via revocation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23975-2020 proposto da: VILLARI CARLO, VILLARI MARIA GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LEONE IV, 99, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SPAGNA MUSSO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro VILLARI ADRIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE N. 66, presso lo studio dell'avvocato MARIA LAURA SODANO, rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIO AMEDEO CHEF, UMBERTO CHEF; VILLARI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE N. 66, presso lo studio dell'avvocato MARIA LAURA SODANO, che lo rappresenta e difende;
VILLARI CHIARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA INFASCELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO CASSINIO; - controricorrenti - nonché contro VILLARI CARLO MAURIZIO MARIA, SELENATI MARIANGELA, CONDOMINIO VILLA VILLARI ISCHIA, RISPOLI VIOLA, RISPOLI GAIA, TUCCINARDI FRANCESCO PAOLO, TUCCINARDI NARIA TEREA, TUCCINARDI MARGHERITA, TUCCINARDI CLELIA -intimati - avverso la sentenza n. 33158/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Carlo Villari e Maria Giovanna Villari hanno proposto ricorso articolato in unico motivo per la revocazione della sentenza n. 33158/2019 de116 dicembre 2019. 2.Resistono con distinti controricorsi Adriana Villari, Maurizio E Chiara Villari, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensive. 3.Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l'inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
Hanno presentato memorie i controricorrenti Maurizio Villari ed Adriana Villari. 4.Questa Corte, con la sentenza n. 33158/2019 del 16 dicembre 2019, rigettò il ricorso di Enrico Villari (deceduto in data 9 dicembre 2018), Carlo Villari e Maria Giovanna Villari Ric. 2020 n. 23975 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -2- contro la sentenza n. 4439/2014 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 7 novembre 2014, con cui era stato respinto il gravame conto la decisione di primo grado resa dal Tribunale di Napoli in tema di rimborso delle spese sostenute da Enrico Villari per l'immobile condominiale di via Pontano 76 in Ischia.
La sentenza n. 33158/2019, nel respingere il primo motivo di ricorso per violazione degli artt. 1110, 1134, 1226 e 2697 c.c., per aver il giudice d'appello ritenuto non provate le spese e quindi respinto la domanda di rimborso, così motivava: "1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt.1110, 1134, 1226 e 2697 c.c., per aver il giudice d'appello ritenuto non provate le spese e quindi respinto la domanda di rimborso. 1.1. Il primo motivo è infondato. Nell'applicare il disposto dell'art. 1110 c.c. per le spese relative al parco- giardino (premessane la natura di bene comune ai germani Vi//ari ed estraneo al Condominio di via Pontano), e nell'applicare il disposto dell'art. 1134 c. c. per le spese relative al fabbricato condominiale, il giudice d'appello ha compiuto una valutazione schiettamente probatoria, all'esito della quale ha ritenuto non adeguatamente provate le spese del cui rimborso è causa, sì da non poter neppure istituire il giudizio sulla «necessità» della spesa ex art. 1110 c. c. e quello sull'«urgenza» della spesa ex art. 1134 c. c. (per la differenza tra questi parametri, Cass., sez. un., 31 gennaio 2006, n. 2046;
Cass. 12 ottobre 2011, n. 21015). Nella comunione ordinaria, a norma dell'art. 1110 c. c., il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune può ottenerne il rimborso solo qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità Ric. 2020 n. 23975 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -3- dei lavori (Cass. 3 agosto 2001, n. 10738; Cass. 9 settembre 2013, n. 20652). Nel condominio, a norma dell'art. 1134 c. c., il condomino che chiede il rimborso della spesa affrontata d'iniziativa per la conservazione della cosa comune ha l'onere di provarne l'urgenza (Cass. 4 agosto 1997, n. 7181;
Cass. 26 marzo 2001, n. 4364). Ovviamente, sia la «necessità» della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1110 c.c., sia l'«urgenza» della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1134 c.c., presuppongono che una spesa vi sia stata, che ne sussista la prova, e che l'esborso sia riferibile a uno specifico intervento, in difetto venendo a mancare il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità. Nella specie, il giudice distrettuale ha ritenuto del tutto carente la prova delle spese, e indicibile, quindi, la relativa «necessità» od «urgenza».
Egli ha osservato che, in mancanza di un'idonea documentazione degli esborsi, il consulente tecnico d'ufficio ha effettuato indagini sostitutive sui fatti principali, col distorsivo effetto di sollevare l'attore dall'onere della prova. Questa ratio decidendi è conforme al principio di diritto secondo il quale il consulente tecnico d'ufficio può, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., assumere, sebbene non espressamente autorizzato dal giudice, informazioni presso terzi e può verificare fatti accessori per rispondere ai quesiti, ma non può accertare i fatti posti a fondamento delle domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, sicché gli accertamenti del consulente eccedenti questi limiti sono privi di qualsiasi valore, anche solo indiziario (Cass. 19 gennaio 2006, n. 1020;
Cass. 10 marzo 2015, n. 4729). Di carattere essenzialmente probatorio è anche l'argomento manifestato dal giudice d'appello circa l'impraticabilità di una Ric. 2020 n. 23975 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -4- liquidazione equitativa delle spese rimborsabili, a norma dell'art. 1226 c.c., a proposito della quale egli ha osservato che è onere del comproprietario, nel momento stesso in cui opera d'iniziativa sul bene comune, far emergere per via documentale le spese che chiede in rimborso agli altri comunisti. Questa ratio decidendi è conforme al principio di diritto secondo il quale la liquidazione equitativa postula che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte (Cass. 22 febbraio 2017, n. 4534).
In definitiva, il giudice d'appello è pervenuto ad elidere la condanna al rimborso dei fratelli Vi//ari (eccettuato Maurizio, che non interpose gravame) sulla scorta di una valutazione probatoria discrezionale, qui non sindacabile ab interno, e tuttavia esente da violazioni di legge." 5.11 ricorso per revocazione deduce l'errore addebitato alla sentenza n. 33158/2019 quanto alla mancata considerazione "degli incontrovertibili e decisivi dati indicati dal consulente tecnico d'ufficio ... nella fase di merito" (trattandosi di consulenza percipiente), nonché alla premessa sui limiti nell'accertamento dei fatti propri della CTU, avendo piuttosto l'ausiliare indicato gli importi delle spese sostenute dall'attore per la realizzazione delle opere necessarie e/o urgenti e/o indifferibili, per le opere utili ma non necessarie e per le opere voluttuarie.
6. Il motivo di ricorso è palesemente estraneo al parametro dell'errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, l'errore di Ric. 2020 n. 23975 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -5- fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.
Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo. L'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass.
Sez. U, 27/11/2019, n. 31032; Cass. Sez. U, 28/05/2013, n. 13181). Non sono perciò neppure astrattamente idonee ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, numero 4), c.p.c., le deduzioni, che i ricorrenti portano nel loro motivo, attinenti, nella specie, alla efficacia euristica della espletata consulenza tecnica d'ufficio, da intendersi, nella specie, secondo la prospettazione di ricorso, non come atto processuale avente funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti, ma come fonte di prova per l'accertamento dei fatti attinenti al diritto di rimborso del condomino con riguardo alle spese fatte per le cose comuni.
Il ricorso per revocazione mira a reintrodurre il "thema decidendum" originario del precedente giudizio di legittimità, Ric. 2020 n. 23975 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -6- ed adduce vizi di giudizio tutti riferibili già alla sentenza n. 4439/2014 della Corte d'appello di Napoli, e dunque da far valere immediatamente soltanto con i rimedi proponibili contro la medesima decisione di merito. Il profilo della prova delle condizioni di esigibilità del vantato credito da rimborso per le spese anticipate ai fini della conservazione delle cose comuni consisteva, del resto, nel punto controverso su cui la sentenza n. 33158/2019 ebbe a pronunciare a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali ancora devoluto in sede di legittimità.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo, previa distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avvocato Vittorio Chef, difensore di Adriana Villari. Non deve provvedersi al riguardo per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attività difensive Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dai controricorrenti Adriana Villari, Chiara Villari e Maurizio Villari, che liquida per ciascuno di loro in complessivi C Ric. 2020 n. 23975 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -7- 4.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Vittorio Chef, difensore di Adriana Villari. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 -