Ordinanza — n. 36388/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 8980-2019 proposto da: FALLIMENTO ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA SICILIA - ARAS , in persona del Curatore fallimentare pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIZIA MONTALBANO; - ricorrente - Contro COMUNE di CARONIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell' avvocato MARIA GRAZIA SIRNA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE LIBRIZZI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1140/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 31/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36388/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dal fallimento dell'ARAS, con ricorso fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Caronia. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E' superfluo dar conto del contenuto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile per carente esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell'articolo 366, n. 3, c.p.c. La lettura del solo ricorso, infatti, non consente di comprendere con esattezza né quali furono i fatti costitutivi della pretesa dedotti a fondamento del ricorso monitorio; né il fondamento delle varie eccezioni sollevate dall'opponente; né il contenuto dei motivi d'appello, e neanche il contenuto della sentenza d'appello.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8980-2019 proposto da: FALLIMENTO ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA SICILIA - ARAS , in persona del Curatore fallimentare pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIZIA MONTALBANO; - ricorrente - Contro COMUNE di CARONIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell' avvocato MARIA GRAZIA SIRNA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE LIBRIZZI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1140/2018 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 31/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Secondo quanto riferito nel ricorso oggi in esame, il Presidente del Tribunale di Mistretta nel 2007, su ricorso della "Associazione Regionale Allevatori della Sicilia - ARAS" (d'ora innanzi, per brevità, "I'ARAS"), emise un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Caronia per l'importo di 51.626 curo, oltre accessori. Il ricorso non riferisce quali fatti dedusse l'ARAS a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo. Si limita a riferire che il credito vantato dall'ARAS nei confronti del Comune nasceva dallo "svolgimento di attività di pubblico interesse in ottemperan.za alle direttive della comunità europea in favore del patrimonio .zootecnico, giusta regolamento CEE n.1346186".
2. Il Comune propose opposizione al decreto "sotto vari profili preliminari di merito" (così il ricorso, il quale tuttavia non riferisce quali).
3. Con sentenza 19 giugno 2013 n. 90 il Tribunale di Mistretta rigettò l'opposizione. La sentenza venne appellata dall'amministrazione soccombente. Il ricorso non riferisce quali motivi vennero dedotti a fondamento del gravame. Da quanto esposto a p. 5, secondo capoverso, del ricorso si desume tuttavia che l'appellante invocò la prescrizione del credito vantato dall'ARAS. Ric. 2019 n. 08980 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -2- L'ARAS resistette all'appello principale e propose appello incidentale, "chiedendo il corretto calcolo degli interessi" (così il ricorso, p. 5: il ricorso non riferisce se oggetto di contestazione fosse il dies a quo di decorrenza degli interessi, il saggio applicato, la misura del capitale, la periodicità o altre questioni ancora).
4. Con sentenza 31 dicembre 2018 n. 1140 la Corte d'appello di Messina ha accolto il gravame proposto dal Comune di Caronia e revocato il decreto ingiuntivo.
5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dal fallimento dell'ARAS, con ricorso fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Caronia. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E' superfluo dar conto del contenuto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile per carente esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell'articolo 366, n. 3, c.p.c. La lettura del solo ricorso, infatti, non consente di comprendere con esattezza né quali furono i fatti costitutivi della pretesa dedotti a fondamento del ricorso monitorio; né il fondamento delle varie eccezioni sollevate dall'opponente; né il contenuto dei motivi d'appello, e neanche il contenuto della sentenza d'appello.
L'esposizione dei fatti di causa, che costituisce il "cuore" del ricorso per cassazione (ex mu/tis, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020, Rv. 659427 - 01, anche con riferimento al protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense) nel caso di specie si riduce alla tautologica affermazione per cui chiese un decreto ingiuntivo; il Comune di Caronia vi si oppose; il Tribunale Ric. 2019 n. 08980 sez. M3 - ud. 01-07-2021 -3- rigettò l'opposizione; la Corte d'appello 'fece proprie le censure dell'appellante". Né le rilevate carenze del ricorso possono essere sanate con la memoria, la quale ha il solo scopo di chiarire od illustrare il ricorso già proposto, ma non può emendarne i vizi (ex multú, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30760 del 28/11/2018, Rv. 651598 -01).
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Fallimento dell'Associazione Regionale Allevatori della Sicilia - i-kRA.S alla rifusione in favore di Comune di Caronia delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di curo 4.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettaric ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1° luglio 2021. DEPCS7ATO IN CANCELLERIA Il Pr ente 2h NOV 2021 (Antonz la) . ; CELLE PE • e, VriCCT:ZO