Ordinanza — n. 36385/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso 2422-2019 proposto da: GIORDANO FRANCESCO, CHIESA SIMONA, CAPASSO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PISTILLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA REHO; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DEI.L'UNIVIRSITA' E DELLA RICERCA 80185250588, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 224/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 02/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2697 c.c, art. 380 bis c.p; Ordinanza — n. 36385/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 224/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 02/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2422-2019 proposto da: GIORDANO FRANCESCO, CHIESA SIMONA, CAPASSO SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PISTILLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA REHO; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DEI.L'UNIVIRSITA' E DELLA RICERCA 80185250588, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 224/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 02/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Genova ha disatteso il gravame proposto dai ricorrenti, addetti A.T.A. in servizio presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (di seguito, Miur), confermando il rigetto della domanda di conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro precari intercorsi tra le parti ed anche, per la sopravvenuta stabilizzazione, della domanda di risarcimento del danno per reiterazione abusiva di contratti a termine;
2. avverso la sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti dal Miur con controricorso;
3. il primo motivo denuncia violazione e\o falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) del considerando n. 16 dell'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE, nonché del preambolo e della clausola 2, punto 1) e 5, punto 1 dell'Accordo Quadro ad essa allegato ed infine degli artt. 1, 4 e 5 d. Igs. 368/2001 anche in combinato disposto con l'art. 4 L. 124/1999;
4. i ricorrenti denunciano poi, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e\o falsa applicazione dell'a medesima Direttiva ed Accordo Quadro, in correlazione all'art. 6 della C.E.D.U. (secondo motivo) e con il d. Igs. 368/2001 e con l'art. 2697 c.c. (terzo motivo);
5. il quarto motivo afferma invece la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per essersi ritenuti i ricorrenti quali parti soccombenti, mentre l'intervenuta stabilizzazione successivamente all'inizio della causa avrebbe imposto una valutazione virtuale della soccombenza, da porre in capo al Miur, sicché non si giustificava la disposta compensazione, essendo dovuto il rimborso a favore dei lavoratori;
6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. e, prima dell'adunanza camerale, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione; Ric. 2019 n. 02422 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- CONSIDERATO CHE 1. la rinuncia dei ricorrenti non è stata notificata al Miur, che è controricorrente;
2. ciò comporta l'applicazione del principio per cui «la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso» (Cass. 12923/2019);
3. l'intrecciarsi del complesso tema con plurimi interventi della Corte di Giustizia, nonché l'anteriorità del ricorso rispetto alla presa di posizione di questa S.C., con sentenza 12 febbraio 2020, n. 3474, sull'ultimo di essi, sono circostanze che giustificano peraltro la compensazione anche delle spese del giudizio di legittimità;
4. vale altresì il principio per cui «nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato"» (Cass. 31732/2018);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del grado. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2021. Il Presidente dott.ssa 'Lucia Espo ,ito CANC ELLEMA 21 NOy 2021 CANCELL