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Ordinanza — n. 36381/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding INPS social security classification of construction company as commercial sector.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36381/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Roberto Caruso's appeal against a lower court ruling that classified his construction company's activities as commercial rather than industrial. The court found the appellate court correctly identified the prevailing activity based on the sale and rental of buildings, noting that construction was merely a subcontract serving this commercial purpose. Consequently, the court upheld the decision requiring the company and its partner to be registered in the merchants' social security scheme starting from September 2009.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c. The court of appeal's factual assessment regarding the predominant nature of a company's activities is binding in cassation proceedings and cannot be overturned by arguments based on fiscal elements or alleged errors in determining the start date of the classification.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security classification predominant activity test construction vs commercial sector INPS registration requirements cassation review standards ramo d'azienda società immobiliare impresa commerciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 49 I. n. 88/1989
violazione dell'art. 49 I. n. 88/1989 e dell'art.
Art. 2195 c.c.
88/1989 e dell'art. 2195 c.c. in ragione del fatto che la sentenza avrebbe errato nel ritenere che la collocazione sul mercato dei fabbricati costruiti dalla SO.IM.00 DI Roberto Caruso s.a.s.
art. 2195 c.c
88/1989 e dell'art. 2195 c.c.
art. 112 c.p
88 del 1989, in tema di decorrenza del diverso inquadramento accertato, dell'art. 112 c.p.c.
art. 360 c.p
art. 132 c.p
violazione dell'art. 132 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8370/2014
Cass. n. 23804 del 2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1689-2020 proposto da: CARUSO ROBERTO, in proprio ed in qualità di accomandatario legale rappresentante pro tempore della Società SO.IM.CO . DI ROBERTO CARUSO SAS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FIRENZE, 32, presso lo studio dell'avvocato ELENA IEMBO, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMMASO RICCI; - ricorrentE - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETII; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1120/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALA FIORE. Rilevato che: con sentenza n. 1120/2019, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione proposta da Roberto Caruso, in proprio e n.q. di legale rappresentante di SO.IM.00 di Roberto Caruso s.a.s., nei confronti dell'INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto, quanto alla decorrenza fissata dal settembre 2009 e non dal luglio 2007, il ricorso proposto dal Caruso, in proprio e n.q. di socio accomandatario della stessa società, al fine di opporsi all'inquadramento della società nel settore terziario e non più industriale ed alla sua iscrizione nella gestione commercianti quale socio accomandatario sin dal luglio 2007, conseguentemente all'accertamento ispettivo posto in essere dall'INPS; ad avviso della Corte territoriale, occorreva tenere conto del fatto che la società era ormai dedita alla vendita ed all'affitto degli immobili che aveva costruito, come dimostravano i dati emersi nel corso dell'accertamento e come emerso dalle dichiarazioni del teste Cavaliere; dunque era da escludere l'autonomia dell'attività di costruzione rispetto alla vendita ed all'affitto ed era prevalente quella commerciale in quanto quella di costruzione, data in sub appalto, era servente rispetto alla prima; avverso tale sentenza, ricorrono Roberto Caruso e la società sulla base di sei motivi successivamente illustrati da memoria;

Ric. 2020 n. 01689 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- resiste l'INPS con controricorso; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, è stata comunicata alle parti; Considerato che: il ricorso risulta articolato nei seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 49 I. n. 88/1989 e dell'art. 2195 c.c. in ragione del fatto che la sentenza avrebbe errato nel ritenere che la collocazione sul mercato dei fabbricati costruiti dalla SO.IM.00 DI Roberto Caruso s.a.s. costituisca attività diversa da quella edilizia e che da tale errore discenda, oltre che l'erronea determinazione dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti di Roberto Caruso, la non pertinente applicazione dei principi giurisprudenziali citati dalla sentenza impugnata che riguardano ipotesi di svolgimento di attività promiscua;

2) violazione degli artt. 55 e 87 d.p.r. n. 917/1986 per avere la sentenza fatto applicazione di principi elaborati dalla sezione tributaria della Corte di cassazione con la sentenza n. 12138 del 2019, utilizzando indicazioni ermeneutiche rivolte alla soluzione della diversa questione della partecipation exemption o cd. PEX e tale errata indicazione sarebbe stata utilizzata per confortare l'errore originario illustrato nel primo motivo;

3) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. quanto a pretesa motivazione apparente relativamente alle motivazioni addotte per attribuire natura commerciale all'attività svolta da SO.IM.00 in considerazione del fatto che a tale risultato si è giunti basandosi su principi relativi alla diversa materia tributaria;

4) omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti che si ravvisano nelle fatture e nelle Ric. 2020 n. 01689 sez. ML - ud. 08-06-2021 -3- risultanze del bilancio attestanti, ad avviso dei ricorrenti, la prevalenza della natura industriale;

5) sotto altro profilo, in via cumulativa, violazione degli artt. 3, comma 8, legge n. 335 del 1995 e 49 I. n. 88 del 1989, in tema di decorrenza del diverso inquadramento accertato, dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su domande subordinate (consistenti nella diversa decorrenza del nuovo inquadramento) e nuovamente dell'art. 132 n. 4 per radicale mancanza di motivazione sulle medesime domande nel caso in cui si ritenga che siano state implicitamente rigettate;

6) violazione dell'art. 1 I. n. 1397 del 1960 come sostituito dall'art. 29 I. n. 160 del 1975, a sua volta come sostituito dall'art. 1, comma 203, I. n. 662 del 1996 in relazione alle ricadute dei vizi sopra denunciati sulla posizione individuale di Rosario Caruso; tutti i motivi proposti, sebbene variamente formulati, facendo richiamo ai vizi specifici di violazione di legge sostanziale e processuale riconducibili ai numeri 3,4 e 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., sono connessi dall'unico tema della corretta applicazione della disciplina relativa all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali e, per tale ragione, tali motivi vanno trattati congiuntamente; essi sono infondati; deve rilevarsi come la Corte d'appello di Catanzaro, sul presupposto della carenza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine all'inquadramento della società a seguito dell'esclusivo svolgimento (dall'anno 2009) dell'attività di vendita ed affitto degli immobili in precedenza costruiti, abbia dichiaratamente proceduto al medesimo accertamento; da ciò si trae l'evidente infondatezza della denuncia di motivazione apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., sollevata dalle parti ricorrenti;

Ric. 2020 n. 01689 sez. MI - ud. 08-06-2021 -4- dunque, richiamato il principio secondo il quale l'identificazione della natura dell'impresa ai fini previdenziali deve tener conto delle finalità economiche perseguite e che nel caso di attività promiscue va individuata l'attività primaria con onere di prova a carico dell'INPS nel caso di maggiori pretese contributive, la Corte territoriale ha accertato che nell'attualità e dal 2009 la società fosse dedita alla vendita ed all'affitto dei soli immobili dalla stessa in precedenza costruiti, essendo quindi superata la classificazione nel settore industria ottenuta dall'INPS nel 2005; ciò premesso, al fine di accertare quale fosse l'attività prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, ed esclusa l'autonomia di due diverse attività (di costruzione e di vendita), la sentenza impugnata ha utilizzato il principio interpretativo richiamato da Cassazione n. 12138 del 2019 per riconoscere nel complesso immobiliare delle società immobiliari di costruzione e di compravendita il bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa; ciò premesso ha ritenuto che fosse prevalente l'attività di commercializzazione dei fabbricati conferendo valore a diversi indici: l'aver affidato in appalto a terzi per il 90% la costruzione degli immobili; lo stato patrimoniale della società, emerso dai bilanci prodotti, nei quali la posta attiva più cospicua era rappresentata dalle rimanenze dei fabbricati ancora da alienare e quindi dei beni a cui era diretta l'attività di impresa; il lasso di tempo durante il quale la società aveva continuato ad operare pur senza svolgere alcuna attività di costruzione, rilevante per il processo in atto; il riferimento alla significatività del compendio immobiliare della società in quanto complesso dei beni al quale è diretta l'attività, utilizzato dalla giurisprudenza di questa Corte anche Ric. 2020 n. 01689 sez.

ML ud. 08-06-2021 -5- ai fini tributari, non è per nulla scorretto né in contraddizione con i principi che regolano l'inquadramento previdenziale che, secondo l'interpretazione datane da questa Corte di legittimità, impongono al giudice proprio di accertare in concreto i tratti essenziali dell'attività economica esercitata dall'impresa; si è, infatti, affermato che qualora, come la Corte territoriale ha accertato nel caso di specie, un'impresa eserciti non già attività distinte che, di per sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi ai fini previdenziali, ma un'unica di natura promiscua, l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo all'attività prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull'ente previdenziale che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale, ferma la necessità che il relativo accertamento abbia natura non già formale, in forza della documentazione relativa alla sola indicazione dell'attività esercitata (certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e statuto della società), ma sostanziale, fondandosi sull'esame delle risultanze istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione dell'attività prevalente in concreto svolta ( Cass. 23804 del 2014); l'indicazione ermeneutica derivata dalla individuazione degli immobili come oggetto a cui è finalizzata l'attività è stata, inoltre, assunta nell'iter argomentativo quale elemento convergente con le risultanze istruttorie che deponevano per l'inquadramento dell'attività della società come attività commerciale idonea all'iscrizione nel regime previdenziale della gestione commercianti; non può dunque dirsi che la decisione impugnata abbia desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla Ric. 2020 n. 01689 sez.

ML - ud. 08-06-2021 -6- base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale, essendo il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti quello dello svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale; le ulteriori critiche mosse alla sentenza impugnata ( il non aver valorizzato elementi dei bilanci che avrebbero mostrato la centralità dell'attività di costruzione o la ripresa di tale attività negli anni successivi a quelli oggetto di causa) mirano nella sostanza a contestare l'accertamento di merito posto in essere dalla sentenza impugnata al fine di operare l'inquadramento presso il settore terziario della società ai fini contributivi e l'obbligatorietà dell'iscrizione del Caruso presso la gestione commercianti; si tratta, tuttavia, di censure inidonee ad incrinare il piano motivazionale della sentenza, alla luce del vigente testo dell'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. e, quanto alle affermate violazioni di legge, non fondate in ragione dei principi espressi in materia da questa Corte di cassazione (vd.

Cass. n. 8370/2014); infine, va rilevata l'evidente inammissibilità del motivo con il quale si assume l'erroneità della individuazione della decorrenza dell'inquadramento nel settore commerciale a partire dall'anno 2009; esso non si confronta con il contenuto della sentenza la quale, escludendo l'operatività della decorrenza retroattiva indicata nel verbale ispettivo del 2.11.2012 (impugnato dagli odierni ricorrenti), ha individuato in un determinato successivo momento il dies a quo del nuovo inquadramento; a conferma del parziale accoglimento della domanda già adottato dal primo giudice, dunque, la sentenza impugnata non ha avallato alcun inquadramento retroattivo ma ha accertato, con disamina in fatto dello svolgimento dell'attività Ric. 2020 n. 01689 sez.

MI - ud. 08-06-2021 -7- imprenditoriale svolta, insindacabile in questa sede di legittimità, l'effettiva decorrenza del mutato inquadramento; il ricorso va, quindi, rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del cita