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Ordinanza — n. 36380/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling pension contributions depend on actual work, not just capital participation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36380/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted Mario Mazza an old-age pension. INPS argued that Mazza's partial non-payment of contributions regarding profits from his participation in a capital company should have denied the pension, citing Article 3 bis of Law 438/1992. The court rejected this, holding that insurance obligations arise only when a worker habitually and prevalently participates in the company's work, not merely by holding shares.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis D.L. n. 384/1992; Art. 3 L. n. 438/1992: The obligation to pay social security contributions for a partner in a capital company arises only if they habitually and prevalently participate in the company's work, not merely through capital participation.

Parole chiave

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social security contributions capital company partners habitual work participation INPS pension eligibility Article 3 bis Law 438/1992 profit distribution taxation prevalent activity requirement esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 3 bis D.L. n. 384/1992
438 del 1992, art. 3 bis, di conversione, con modificazioni, del D.L.
Art. 3 L. n. 438/1992
438 del 1992, art. 3 bis, di conversione, con modificazioni, del D.L.
L. n. 233/1990
D.P.R. n. 917/1986, Art. 5
38 Cost., comma 2, e art. 53 Cost., si è chiarito che la norma che sottopone a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di Ric.
D.P.R. n. 115/2002, Art. 13
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a Ric.
art. 3 Cost
438 - concernente la sottoposizione a contribuzione INPS dei redditi denunciati a fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., art.
art. 38 Cost
3 Cost., art. 38 Cost., comma 2, e art.
art. 53 Cost
38 Cost., comma 2, e art. 53 Cost., si è chiarito che la norma che sottopone a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21540/2019
Corte Costituzionale n. 354/2001
Corte Costituzionale n. 53/2001
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1632-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECGARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI , LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro MAZZA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso d'agli avvocati CARLO BOSSO, FRANCESCA BUSSO; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 749/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAHORE. Rilevato che: la Corte d'appello di Torino, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata da Mario Mazza tesa ad ottenere il riconoscimento della pensione di anzianità nella gestione artigiani, ha rigettato l'impugnazione dell'INPS; il diritto era stato negato dall'INPS in ragione della parziale omessa contribuzione previdenziale dal predetto dovuta e non versata in relazione al reddito di impresa derivante da partecipazione agli utili in società di capitali; rilevava la Corte territoriale che, pur se l'art. 3 bis D.L n. 384/1992 faceva riferimento alla "totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF", il rapporto previdenziale non poteva prescindere dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, sicchè doveva essere riferito esclusivamente all'impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l'assicurato era iscritto alla corrispondente gestione, con esclusione dell'assoggettamento a contribuzione a fini previdenziali di eventuali altri redditi di partecipazione; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps sulla base di unico motivo; resiste Mario Mazza con controricorso; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, è stata comunicata alle parti;

Ric. 2020 n. 01632 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 438 del 1992, art. 3 bis, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 384 del 1992, in connessione con la L. n. 233 del 1990; si sostiene che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve parametrare il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa; la questione è stata recentemente affrontata, in senso negativo rispetto alla tesi del ricorrente, da Cass. n. 21540 del 2019, seguita, tra le altre, da Cass. n. 18594 del 2020 e da Cass. n. 19001 del 2020, per cui il motivo è infondato;

Invero, ai fini della determinazione del reddito previdenziale, la normativa di riferimento è la seguente: - D.L. n. 384 del 1992, art. 3-bis, convertito in L. n. 438 del 1992, per il quale "...l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"; - L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203: (...) "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti (...) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza...";

Ric. 2020 n. 01632 sez. ML - ud. 08-06-2021 -3- dal quadro giuridico di riferimento emerge che per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l'obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale"; la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa; in sostanza, l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza.

Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall'INPS; inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'Inps, non possono trarsi elementi a sostegno della sua tesi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 354 del 2001: invero, in tale sentenza, con la quale si è ritenuta non fondata la censura di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3-bis, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438 - concernente la sottoposizione a contribuzione INPS dei redditi denunciati a fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., art. 38 Cost., comma 2, e art. 53 Cost., si è chiarito che la norma che sottopone a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di Ric. 2020 n. 01632 sez.

ML - ud. 08-06-2021 -4- società in accomandita semplice, non introduce una discriminazione in danno di questi rispetto al socio di società di capitali. Infatti, ha aggiunto il giudice delle leggi, nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante.

Ciò in quanto il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice è reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, come la stessa Corte Costituzionale ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari, "l'immedesimazione" fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001); da quanto fin qui esposto consegue che è corretta la decisione della Corte di merito che si è uniformata ai suddetti principi; in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidatg come da dispositivo -01 -t"( '

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legger ceti ei.{. 2-e ‘‘`{ %litt 44 i Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a Ric. 2020 n. 01632 sez. ML - ud. 08-06-2021 -5- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, 1'8 giugno 2021. La Presidente Adriana Doronzo