Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by plaintiff without notifying the opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the plaintiff voluntarily withdrew the request before the hearing without notifying the Ministry. Although the withdrawal was not formally communicated to the opposing party, the court ruled that this procedural defect did not prevent the declaration of inadmissibility based on the subsequent loss of interest. Consequently, the appeal was rejected, and costs were allocated to the withdrawing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, ultimo comma; Art. 391, secondo e quarto comma del codice di procedura civile: La rinuncia sopravvenuta del ricorrente, anche se non notificata alla controparte, determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, senza che la mancata comunicazione ostacoli l'applicazione delle norme sulla compensazione delle spese.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36393-2018 proposto da: BOFFULA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PISTILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA REHO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope - controricorrente - avverso la sentenza n. 182/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Presidente Relatore Dott.
ADRIANA DORONZO. Ragioni di fatto e di diritto 1. con sentenza pubblicata in data 31/5/2018, la Corte di Appello di Torino, respingendo l'appello proposto da Vincenzo Boffula, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Novara che aveva rigettato la domanda proposta dall'appellante, avente ad oggetto la declaratoria della illegittimità dei contratti a termine stipulati con il Ministero della Università, dell'Istruzione e della ricerca, la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del MIUR al pagamento delle differenze retributive o, in via subordinata o aggiuntiva, al risarcimento del danno.
A fondamento della decisione la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha dato atto che il Boffula era stato immesso in ruolo con decorrenza 1/9/2011 e che tale immissione costituiva una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione. Contro la sentenza il Boffula ha proposto ricorso per cassazione; il Ministero ha resistito con controricorso. La proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla parte ricorrente.
Nell'imminenza dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Non risulta che essa sia stata notificata alla controparte. Ric. 2018 n. 36393 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- Ciò tuttavia non è di ostacolo alla declaratoria di inammissibilità del per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente indipendentemente dalla notificazione o comunicazione, che sono prescritte dall'art.390 ult.comma cod.proc.civ. al solo fine di sollecitare l'adesione delle controparti medesime alla rinuncia, e di prevenire quindi alla radice la condanna alle spese del rinunciante (art. 391, secondo e quarto comma) (Cass. 19/12/2006, n. 27133;
Cass. del 31/01/2013, n. 2259; Cass. 7/6/2018, n. 14782). Le spese devono essere compensate, in ragione della complessità delle questioni giuridiche sottese al ricorso. Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, la parte ricorrente non è tenuta al versamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 giugno 2021 IL Presidente estensore Dott. Adriana Doronzo Ìsftuo.(4')(i DEPOS:TATO IN CANCELLERIA 2 4 NOV 2021 rANCFILIE "r. oggi, est IL CANCELLIP,2,E Whcenzo Pio