Court allows lawyer's fee claim despite late filing, ruling the statute mandates simultaneous payment but not strict preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Court of Appeal's dismissal of a lawyer's fee liquidation request filed after the main proceedings concluded. Vespo argued that the new interpretation of the regulation did not create a preclusion bar for defense fees, contrary to the Ministry of Justice's stance. The Court held that the norm is acceleratorial, requiring simultaneous payment, but does not strip the judge of the power to rule on fees after the merits are decided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83 comma 3-bis del DPR n. 115/2002; The provision regarding defense fees for state-funded clients is acceleratorial in nature, mandating that the payment order be issued simultaneously with the closing of the relevant phase, but it does not establish a preclusion bar preventing the judge from ruling on the fee request after a final decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33167-2019 proposto da: VESPO TOMMASO, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso l’ordinanza della CORTE d’APPELLO di CATANIA, depositata il 15/07/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 33167/2019 Numero sezionale 9965/2021 Numero di raccolta generale 36361/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie depositate dal ricorrente; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Corte d’Appello di Catania con ordinanza del 15 luglio 2019 ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv.
Tommaso Vespo avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di liquidazione dei compensi dovuti dall’erario per l’attività svolta dall’opponente in favore dell’assistito, ammesso al beneficio al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di liquidazione dell’equo indennizzo ex legge n. 89/2001. A tal fine si riteneva che ai sensi dell’art. 83 co. 3 bis del DPR n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 co. 783 della legge n. 2058/2015, il decreto di pagamento deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, il che imponeva di ritenere che una volta concluso il procedimento in cui il ministero difensivo risulta prestato, il magistrato non avesse più il potere di liquidare i compensi per le istanze presentate in data successiva (dovendosi altresì tenere conto che nel procedimento di cui alla c.d. legge Pinto il termine ultimo coincide con la stessa proposizione del ricorso, attesa la struttura monitoria del giudizio).
Avverso tale ordinanza propone Vespo Tommaso sulla base di un unico motivo, illustrato da memorie. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Ric. 2019 n. 33167 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 33167/2019 Numero sezionale 9965/2021 Numero di raccolta generale 36361/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 83 co. 3 bis del DPR n. 115/2002.
Si deduce che la novella dell’art. 83 apportata dalla legge n. 208/2015 non può essere intesa come volta ad introdurre una preclusione al potere di liquidazione dei compensi maturati a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato una volta che la causa cui si riferisce la pretesa sia stata decisa. La soluzione alla quale è pervenuto il giudice di merito è avversata dalla stessa interpretazione che è stata offerta della norma da parte del Ministero della Giustizia e contravviene ad elementari principi di economia processuale.
Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale deciso l’opposizione in difformità dalla giurisprudenza di questa Corte che ha invece affermato che (Cass. n. 22448/2019) in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (conf.
Cass. n. 2211/2020). L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Ric. 2019 n. 33167 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 33167/2019 Numero sezionale 9965/2021 Numero di raccolta generale 36361/2021 Data pubblicazione 23/11/2021
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Catania in persona di diverso magistrato. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2021 Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo Ric. 2019 n. 33167 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B