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Ordinanza — n. 36344/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding unverified expert assistant costs in inheritance partition proceedings. The court found the lower court erred by reimbursing expenses without required documentation. The decision mandates a new trial to properly assess the costs. The ruling clarifies the strict documentation rules for expert assistants. The case involves inheritance disputes and procedural compliance. The outcome affects legal fees in civil litigation. The court emphasized the necessity of proof for cost reimbursement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36344/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed Enrico Lozzi's appeal against the Tribunal of Grosseto's order awarding costs to a court expert. The lower court had reimbursed expenses for an expert assistant without requiring the mandatory documentation of justification. The Court found this violation of the specific statutory requirement for submitting supporting documents to the municipality. Consequently, the Court quashed the lower court's decision regarding the first ground of appeal and remanded the case for a new evaluation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 56, comma terzo, D.P.R. 115/2016; Art. 56, comma terzo, T.U.S.G.: The reimbursement of expenses for expert assistants is strictly conditioned upon the prior submission of specific justification documentation to the municipality, and the lower court's failure to verify this requirement constitutes a ground for cassation.

Parole chiave

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court expert assistant inheritance partition proceedings cost reimbursement documentation municipal justification submission cassation remand order procedural compliance rules legal fee assessment condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 56, comma terzo, D.P.R. 115/2016
Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 56 D.P.R.
Art. 56, comma terzo, T.U.S.G.
ex art. 56, comma terzo, T.U.S.G. sia stata rilasciata ex post e comunque l’art.
Art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
Art. 91, 92 c.p.c.
art. 170 D.P.R. 115/2202
Enrico Lozzi ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 56 D.P.R. 115/2016
Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 56 D.P.R. 115/2016, lamentando che il tribunale abbia riconosciuto il rimborso di spese non documentate, ritenendole giustificate sulla base degli accertamenti espletati dal consulente.
art. 56 D.P.R. 115/2002
L’art. 56 D.P.R. 115/2002 dispone espressamente che gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 16471/2009
Cass. 15768/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31336/2020 R.G., proposto da LOZZI ENRICO, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Tamberi, con domicilio eletto in Roma, Via Barnaba Oriani n. 85, presso l’avv. Giuseppe Tamberi. -RICORRENTE- contro AVANZATI DANIELE, rappresentato e difeso dall’avv. Guiscardo Nicola Italo Allescia, con domicilio in Grosseto, Via Matteotti n. 43. -CONTRORICORRENTE- e LOZZI VALERIA, BIANCHI MASSIMO, BIANCHI LICIA E BIANCHI LISA. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del tribunale Grosseto n. 983/2020, depositata in data 7.5.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.11.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31336/2020 Numero sezionale 9960/2021 Numero di raccolta generale 36344/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.

Il Tribunale di Grosseto ha liquidato l’importo complessivo di € 12.012,18, di cui € 5.312,00 a titolo di spese, in favore di Daniele Avanzati, nominato c.t.u. nel giudizio di scioglimento di comunione ereditaria tra Giacomo Lozzi, Enrico Lozzi e Valeria Lozzi. Enrico Lozzi ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2202, chiedendo la riduzione del compenso e delle spese attribuite al c.t.u., ma il Presidente del tribunale, con ordinanza 983/2020, ha confermato il provvedimento, ritenendo, quanto alla richiesta di rimborso delle spese vive, che gli esborsi trovassero giustificazione nel complesso delle attività svolte dal consulente, non occorrendo anche il deposito della documentazione giustificativa, e che, riguardo al compenso dell’ausiliario del c.t.u., il tribunale ne avesse autorizzato la nomina per la verifica degli interventi necessari per la messa in sicurezza delle sponde dello scavo.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta da Enrico Lozzi con ricorso in tre motivi, cui resiste con controricorso il solo Daniele Avanzati. Gli altri intimati non hanno svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 56 D.P.R. 115/2016, lamentando che il tribunale abbia riconosciuto il rimborso di spese non documentate, ritenendole giustificate sulla base degli accertamenti espletati dal consulente. Il motivo è fondato. L’art. 56 D.P.R. 115/2002 dispone espressamente che gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31336/2020 Numero sezionale 9960/2021 Numero di raccolta generale 36344/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione. La necessità che le spese siano documentate risulta confermata – a contrario – dall’art. 55, comma secondo, D.P.R. 115/2002, che dispone che le sole spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.

Si è precisato da questa Corte di legittimità che la nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico (Cass. 18831/2015).

Non è quindi sufficiente che le spese siano astrattamente coerenti con l’attività svolta dal c.t.u., occorrendo che il giudice ne valuti anche l’effettiva anticipazione, escludendo dal rimborso quelle non necessarie. L’ordinanza – che ha reputato non necessaria la produzione della documentazione giustificativa – viola l’art. 56 citato e va quindi cassata (Cass. 17451/2020;Cass. 3024/2011; Cass. 15535/2008).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 56 DPR. 115/2002, sostenendo che il tribunale abbia illegittimamente riconosciuto il compenso dell’ausiliario del c.t.u., pur non essendone stato autorizzato l’impiego in via preventiva. Il motivo è infondato. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31336/2020 Numero sezionale 9960/2021 Numero di raccolta generale 36344/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 Il Tribunale ha chiarito che il c.t.u. aveva rappresentato, all’udienza del 16.10.2018, che la verifica degli interventi di messa in sicurezza delle sponde dello scavo dello scavo richiedeva l’ausilio di un geologo anche per la produzione al Comune della relativa documentazione giustificativa. Il giudice si era riservato e, con ordinanza emessa fuori udienza, aveva autorizzato la proroga dell’incarico proprio per procedere a siffatti adempimenti che, pertanto, non erano stati ancora effettuati.

Non risulta dalla pronuncia che l’autorizzazione concessa al c.t.u. ex art. 56, comma terzo, T.U.S.G. sia stata rilasciata ex post e comunque l’art. 56, comma terzo, subordina il rimborso della spesa per gli ausiliari alla sussistenza dell’autorizzazione del giudice, esigendo un controllo circa la necessità dell’opera dell’ausiliario e alla congruità delle somme richieste, che può legittimamente intervenire anche successivamente. Si è difatti già stabilito che il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma e condivida la responsabilità dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice (Cass.16471/2009;

Cass. 15768/20189).

4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il tribunale compensato le spese dell’opposizione per la natura della controversia e per aver il resistente aderito alla proposta conciliativa del giudice, dando rilievo a circostanze F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31336/2020 Numero sezionale 9960/2021 Numero di raccolta generale 36344/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 inidonee ad integrare i presupposti applicativi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c.. Il motivo è assorbito, poiché il giudice del rinvio dovrà rivalutare l’esito della causa anche ai fini della liquidazione delle spese. Va quindi accolto il primo motivo di ricorso, va respinto il secondo e va dichiarato assorbito il terzo.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Grosseto, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Grosseto, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 12.11.2021. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o