Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36340/2021 — snciv Generato dall'IA

Court quashes lower court order for liquidating fees after prior revocation, ruling judicial decrees cannot be revoked ex officio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36340/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's order liquidating fees after a prior decree had been revoked, ruling that such judicial decrees cannot be revoked ex officio. The appellant argued the second liquidation was illegal because the judge lacked power to revoke the first decree without opposition, while the respondent contended the revocation was necessary to correct an error. The court held that liquidation decrees possess a judicial nature, precluding administrative-style self-correction, and thus the second liquidation was fundamentally flawed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 170 D.P.R. 115/2002; Judicial liquidation decrees regarding fees are not administrative acts and cannot be revoked ex officio by the judge, requiring instead an opposition procedure to correct errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial liquidation decree ex officio revocation self-correction power opposition procedure fees liquidation judicial nature administrative analogy rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 170 D.P.R. 115/2002
Il Presidente del tribunale di Piacenza, pronunciando sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta da Giovanni F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
111 e 6 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
Art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
art. 170 D.P.R. 115/2002
Il Presidente del tribunale di Piacenza, pronunciando sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta da Giovanni F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 4007/2018
Per insegnamento di questa Corte, il decreto di liquidazione del compenso in favore dell’ausiliario (categoria in cui rientra anche il notaio delegato per le vendite: Cass. 4007/2018) ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere modificato solo a seguito dell’opposizione ex art.
Cass. 6242/2019
115/2002 (Cass. 6242/2019;Cass.
Cass. 1394/2019
6242/2019;Cass. 1394/2019; Cass.
Cass. 1887/2007
1394/2019; Cass. 1887/2007).
Cass. 20640/2017
Il decreto non poteva essere quindi revocato d'ufficio: il giudice aveva consumato il potere decisorio, non avendo alcuna facoltà di operare in autotutela con modalità tipiche dell'azione amministrativa (Cass. 20640/2017;
Cass. 22010/2007
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30256/2020 R.G., proposto da MERLI GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariano Clementoni e Vincenzo Cani, con domicilio in Piacenza, Via Sopramuto n. 66. -RICORRENTE- contro FIENGO MARIAROSARIA, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Paladini, con domicilio eletto in Roma, Via di Santa Costanza n. 2, presso l’avv. Stefano Ruggiero. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del tribunale di Piacenza, depositata in data 3.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.11.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il Presidente del tribunale di Piacenza, pronunciando sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta da Giovanni F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30256/2020 Numero sezionale 9956/2021 Numero di raccolta generale 36340/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 Merli, ha confermato il decreto con cui era stato liquidato al notaio Mariarosaria Fiengo un compenso di € 12.524,50, quale delegata alla vendita degli immobili oggetto della procedura esecutiva n. 2/2011.

A fondamento dell’opposizione il ricorrente aveva eccepito che il compenso era già stato liquidato – per un importo pari ad € 9. 342,32 - con un precedente decreto che il medesimo giudice aveva illegittimamente revocato, avendo poi preceduto ad una nuova liquidazione in totale carenza di potere. Il tribunale ha anzitutto negato di dover disporre l’integrazione del contradditorio nei confronti del debitore esecutato e degli aggiudicatari provvisori e – nel merito – ha ritenuto legittima la seconda liquidazione, osservando che il GE aveva revocato il primo decreto per un errore in diritto ed aveva quindi avviato l'idonea procedura (corrispondente ad un criterio di assoluta responsabilità ed altrettanto buon senso) per porvi rimedio, rilevando, infine, che nessuna censura era stata mossa alla legittimità della revoca.

Per la cassazione dell’ordinanza Giovanni Merli propone ricorso in tre motivi. Mariarosaria Fiengo ha depositato controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. 111 e 6 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che il decreto sia stato adottato dopo che il compenso era stato già liquidato con un precedente provvedimento che il GE non poteva revocare d’ufficio, restando esclusa anche la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30256/2020 Numero sezionale 9956/2021 Numero di raccolta generale 36340/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 possibilità di emettere un nuovo provvedimento di liquidazione, avendo il giudice esaurito la potestas iudicandi. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 168, comma primo, D.P.R. 115/2002, 111 e 6 Cost., sostenendo che, nel liquidare il compenso, il tribunale abbia attribuito un importo globale, senza indicare i criteri di liquidazione adottati e le singole prestazioni prese in considerazione.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 132, n. 4 e 112 c.p.c., 111 e 6 Cost., sostenendo che, sebbene il notaio – con la nota del 12.7.2018 - avesse richiesto l’importo complessivo di € 8812,64, il tribunale, andando oltre le stesse richieste di parte, abbia liquidato la somma di € 12.524,50, applicando immotivatamente la maggiorazione del 25% per la complessità dell’incarico in assenza di richiesta e in totale carenza di presupposto, considerato che l’attività si era risolta nella mera reiterazione del medesimo avviso di gara.

3. Il primo motivo è fondato. La resistente aveva ottenuto in data 12.012.2017 un primo decreto di liquidazione, per il minor importo di € 9342,00, di cui il GE ha autonomamente disposto la revoca, senza che avverso il provvedimento l’interessata avesse proposto opposizione. Il medesimo giudice ha successivamente adottato una seconda liquidazione, in data 24.5.2019, per l’importo di € 12.524,50. Il Presidente del tribunale, investito dell’opposizione proposta dal Merli, ha ritenuto legittima sia la revoca del primo decreto, che l’emissione del successivo provvedimento di liquidazione, sull’assunto che il GE avesse legittimamente inteso ovviare ad un proprio errore in modo che il notaio potesse ottenere il giusto compenso.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30256/2020 Numero sezionale 9956/2021 Numero di raccolta generale 36340/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 E’ però da escludere che il tribunale potesse revocare il primo decreto di liquidazione o emetterne uno nuovo, quali che fossero le ragioni della revoca e della nuova liquidazione.

Per insegnamento di questa Corte, il decreto di liquidazione del compenso in favore dell’ausiliario (categoria in cui rientra anche il notaio delegato per le vendite: Cass. 4007/2018) ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere modificato solo a seguito dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 (Cass. 6242/2019;Cass. 1394/2019; Cass. 1887/2007). Il decreto non poteva essere quindi revocato d'ufficio: il giudice aveva consumato il potere decisorio, non avendo alcuna facoltà di operare in autotutela con modalità tipiche dell'azione amministrativa (Cass. 20640/2017;

Cass. Cass. 1394/2019; Cass.22010/2007). Anche il secondo provvedimento, oggetto dell’opposizione definita con l’ordinanza impugnata, era – di conseguenza - radicalmente viziato, non avendo il GE il potere di adottarlo. Infondatamente il tribunale ha inoltre ritenuto che l’annullamento del provvedimento fosse precluso dalla mancata contestazione della revoca del primo decreto di liquidazione: al contrario, a fondamento dell’opposizione il ricorrente aveva difatti dedotto l’illegittimità della revoca – da ritenere, comunque, tamquam non esset - e la definitività della prima liquidazione.

Va quindi accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Piacenza, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 30256/2020 Numero sezionale 9956/2021 Numero di raccolta generale 36340/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Piacenza, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 12.11.2021. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U