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Ordinanza — n. 36336/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court order for attorney fees due to failure to prove professional mandate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36336/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's order awarding attorney fees to Vito Ruggieri Fazzi against Luca Renna. The trial court had awarded fees based on the assumption that Renna revised contracts drafted by another lawyer, equating revision to drafting. The Court found this factual finding unsupported because the client never confirmed Renna's mandate, and the obligation to pay fees rests with the client who conferred the mandate, not the third party benefiting from the work. Consequently, the judgment was remanded for a new examination of the evidence regarding the professional engagement.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; In professional service contracts, the client who confers the mandate bears the obligation to pay fees, and a judgment is flawed if it awards remuneration without first establishing the existence of a valid mandate from the client.

Parole chiave

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professional service contract attorney fee liability proof of mandate third party beneficiary cassation review remand for retrial client obligation perito revisore

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
Art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
D.M. 55/2014
Il terzo motivo denuncia la violazione delle disposizioni del D.M. 55/2014, lamentando che, nel liquidare il compenso, l’ordinanza non abbia indicato i criteri adottati e lo scaglione di riferimento.
Art. 702 ter c.p.c.
Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 702 ter c.p.c., per aver il tribunale giudicato tardiva la produzione delle stampe dei documenti visualizzati a computer, volti a dimostrare la fondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente.
art. 86 c.p
-RICORRENTI- contro RENNA LUCA, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, alla Via N.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 112 c.p
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 116 c.p
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c.
art. 702 ter c.p
Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 702 ter c.p.c., per aver il tribunale giudicato tardiva la produzione delle stampe dei documenti visualizzati a computer, volti a dimostrare la fondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4489/2010
Cass. 7926/2004
Cass. 21522/2019
7926/2004; Cass. 21522/2019).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29299/2020 R.G., proposto da RUGGIERI FAZZI VITO, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Bolognese, con domicilio eletto in Roma, Via G.G. Porro n. 18, presso l’avv. Jacopo Vivaldi. -RICORRENTI- contro RENNA LUCA, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, alla Via N. Sauro n. 16, presso l’avv. Chiara Moraschi. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del tribunale di Lecce, depositata in data 15.9.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.11.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29299/2020 Numero sezionale 9954/2021 Numero di raccolta generale 36336/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.

L’avv. Luca Renna ha chiesto al tribunale di Lecce la liquidazione del compenso per l’attività professionale svolta in favore dell’arch. Vito Ruggieri Fazzi, consistita nella redazione di tre contratti di appalto aventi ad oggetto i lavori menzionati in ricorso. Il convenuto ha chiesto di respingere la domanda, assumendo che i contratti erano stati redatti da altra professionista, l’avv. Lucrezia Errico e che nessun incarico professionale era stato conferito all’avv. Renna. Il Tribunale – esaurita l’istruttoria - in parziale accoglimento della domanda, ha liquidato in favore del resistente l’importo di € 4252,50.

In merito alle eccezioni del Ruggieri Fazzi, il giudice di merito ha rilevato che l’avv. Errico – escusso come teste- aveva confermato di aver redatto personalmente i tre contratti, ammettendo che però i documenti erano stati “rivisti” dall’avv. Renna. Ha concluso che detta attività di revisione era assimilabile alla redazione dei contratti, perché funzionale ad operare quelle valutazioni, rettifiche ed integrazioni del documento per maggiormente acclarare la rispondenza dell’opera alle necessità di colui che l’aveva conferita, dovendo essere quindi retribuita.

Per la cassazione dell’ordinanza Vito Ruggeri Fazzi propone ricorso affidato a 4 motivi, illustrato con memoria. L’avv. Luca Renna resiste con controricorso e con memoria ex art.380 bis c.p.c.. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29299/2020 Numero sezionale 9954/2021 Numero di raccolta generale 36336/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che il tribunale non abbia pronunciato sull’eccezione con cui il ricorrente aveva sostenuto di non aver conferito alcun incarico professionale all’avv.

Renna. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c., per non aver il tribunale considerato che il ricorrente non aveva mai autorizzato l’avv. Errico a conferire all’avv. Renna l’incarico di redazione o di revisione dei contratti. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Il Tribunale – nel riconoscere all’avv. Renna un compenso per la revisione dei contratti redatti dall’avv.

Errico nell’interesse del ricorrente e nel condannare quest’ultimo al pagamento del compenso professionale – ha omesso di accertare se effettivamente il Ruggieri Fazzi avesse conferito un mandato professionale all’avv. Renna – anche al solo fine di revisionare il contenuto dei contratti – o se avesse comunque autorizzato l’avv. Errico ad avvalersi, in nome e per conto del cliente, dell’opera dell’altro difensore. In sostanza, la pronuncia ha ritenuto sufficiente – per la sussistenza dell’obbligo di pagamento del compenso - che fosse stata comunque espletata un’attività di natura professionale, non considerando che il Ruggieri Fazzi aveva contestato la sussistenza del mandato professionale, assumendo di aver officiato per la redazione dei contratti il solo avv.

Errico. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29299/2020 Numero sezionale 9954/2021 Numero di raccolta generale 36336/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 In tale contesto, la prova dell’incarico – quale fatto costitutivo della domanda di pagamento - era a carico del professionista, dovendo osservarsi che l'obbligo di corrispondere il compenso all'avvocato grava, in linea di principio, sul soggetto che abbia conferito il mandato, anche quando l'attività professionale sia stata richiesta e si sia svolta nell'interesse di un terzo.

In tema di contratto di prestazione d'opera professionale, titolare del rapporto è difatti colui che conferisce l'incarico in nome proprio, ovvero colui che, munito di procura, agisce in nome e per conto del mandante, sicché, ove difetti la rappresentanza, la persona nel cui interesse sia richiesta un'attività professionale non assume alcuna obbligazione nei confronti del professionista officiato (Cass.4489/2010; Cass. 7926/2004; Cass. 21522/2019). Essendo mancato tale imprescindibile accertamento di fatto, la pronuncia è senz’altro affetta dai vizi denunciati.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione delle disposizioni del D.M. 55/2014, lamentando che, nel liquidare il compenso, l’ordinanza non abbia indicato i criteri adottati e lo scaglione di riferimento. Il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 702 ter c.p.c., per aver il tribunale giudicato tardiva la produzione delle stampe dei documenti visualizzati a computer, volti a dimostrare la fondatezza delle eccezioni sollevate dal ricorrente. I due motivi sono assorbiti, dovendo il giudice del rinvio procedere ad un nuovo esame della domanda, attenendosi ai principi enunciati con la presente decisione.

Sono accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento delle altre censure. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29299/2020 Numero sezionale 9954/2021 Numero di raccolta generale 36336/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 L’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 12.11.2021. IL PRESIDENTE Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U