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Ordinanza — n. 36335/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to file within 20 days of notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36335/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the filing occurred outside the mandatory 20-day window following the last notification to the opposing party. The appellant, Cardano, failed to submit the document within the statutory period established by the Code of Civil Procedure, despite the notification being perfected on January 11, 2021. Consequently, the court dismissed the request as a procedural sanction that is enforceable ex officio and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The failure to file an appeal within the twenty-day period following the last notification renders the appeal inadmissible as a procedural sanction enforceable by the court ex officio, regardless of the respondent's participation.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limit procedural sanction ex officio enforcement Code of Civil Procedure notification perfection litigation costs deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
civ.: «IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER OMESSO DEPOSITO DELLO STESSO NEL TERMINE STABILITO DALL’ART. 369 COD.
Art. 380-bis c.p.c.
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER OMESSO DEPOSITO DELLO STESSO NEL TERMINE STABILITO DALL’ART.
ART. 369 COD. PROC. CIV
civ.: «IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER OMESSO DEPOSITO DELLO STESSO NEL TERMINE STABILITO DALL’ART. 369 COD. PROC. CIV.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005
(giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez.
Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019
458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019;
Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017
Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6 - 3, n. 12894 del 24/05/2013
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11892-2021 proposto da: CARDANO MAURIZIO, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge; - Ricorrente non costituito - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Pontefici n. 3, presso lo studio dell'avvocato Capece Minutolo del Sasso, rappresentata e difesa dall'avvocato Fulvio Ceglie; - Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI n. 2079 del 2020;

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11892/2021 Numero sezionale 9938/2021 Numero di raccolta generale 36335/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/11/2021, dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER OMESSO DEPOSITO DELLO STESSO NEL TERMINE STABILITO DALL’ART. 369 COD. PROC. CIV. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019;

Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 - 3, n. 12894 del 24/05/2013)»; Considerato che: – il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 11/01/2021 e il ricorso non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria posteriore rispetto alla scadenza del termine; – il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile; – le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; – ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 11892/2021 Numero sezionale 9938/2021 Numero di raccolta generale 36335/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 novembre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #