Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to file within twenty days of notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal improcedibile because the filing occurred outside the twenty-day window following the last notification. The appellant, Antonio Stellato, failed to submit the document within the statutory period established by Article 369 of the Civil Procedure Code. Consequently, the Court dismissed the appeal as untimely and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: An appeal filed after the expiration of the twenty-day period following the last notification is declared inadmissible as a procedural sanction detectable ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21317-2021 proposto da: STELLATO ANTONIO, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge; - Ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - Controricorrente - avverso l’ordinanza della CORTE DI APPELLO di ROMA del 21/04/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21317/2021 Numero sezionale 9940/2021 Numero di raccolta generale 36333/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/11/2021, dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER OMESSO DEPOSITO DELLO STESSO NEL TERMINE STABILITO DALL’ART. 369 COD. PROC. CIV. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019;
Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 - 3, n. 12894 del 24/05/2013)»; Considerato che: – il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 26/05/2021 e il ricorso non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria posteriore rispetto alla scadenza del termine; – il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile; – le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; – ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 21317/2021 Numero sezionale 9940/2021 Numero di raccolta generale 36333/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 novembre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :