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Ordinanza — n. 36275/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific communication details and improper revision request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36275/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request for a new trial on the merits. The appellant argued that signage issues and a specific communication dated July 21, 2017, rendered the error excusable, but the court found these arguments insufficiently specific. The decision relied on the principle that such arguments constitute an improper attempt to revise the factual judgment rather than a valid legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if it fails to specify the content of referenced communications or constitutes an improper request to revise the factual findings of the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity communication revision judgment merits excusable error signage adequacy disposizioni transitorie in materia marittima violazione della precedenza contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 416 c.p
150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10368-2020 proposto da: GIOSI MARTINA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA' DI BRUNO n. 15, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PAPAGNI, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE n. 21, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MAGGIORE, che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 19536/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 10368/2020 Numero sezionale 9530/2021 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 36275/2021Data pubblicazione 23/11/2021 Con sentenza n. 8332/2018 il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso proposto da Giosi Marina avverso una serie di verbale di contravvenzione al codice della strada, con i quali le era stato contestato il transito nella corsia preferenziale attivata lungo la via di Portonaccio, in Roma.

Con la sentenza impugnata, n. 19356/2019, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto dalla parte soccombente avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Giosi Marina, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Roma Capitale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da Giosi Marina avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio.

Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e Roma Capitale aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo di essi la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia disatteso il motivo di impugnazione con il quale il Del Signore F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 10368/2020 aveva contestato l’ammissione, in prime Numero sezionale 9530/2021Numero di raccolta generale 36275/2021cure, della documentazione prodotta da Roma Capitale dopo lo spirare del Data pubblicazione 23/11/2021 termine di cui all’art. 7 del D.

Lgs. n. 150 del 2011. Ad avviso della ricorrente, si tratterebbe di termine perentorio, per cui la produzione successiva avrebbe dovuto essere ritenuta tamquam non esset. La censura è inammissibile, alla luce del principio – richiamato anche a pag. 6 del ricorso– secondo cui “… il termine di cui all'art. 7, comma 7, del D. Lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione” (Cass.

Sez. 6-2, Sentenza n. 16853 del 09/08/2016, Rv. 640996; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15887 del 13/06/2019, Rv. 654292). Nel richiamare detto principio il giudice di merito ha evidentemente ritenuto che la documentazione prodotta da Roma Capitale fosse “strettamente connessa all’atto impugnato”, con statuizione –sia pure implicita– di merito, non adeguatamente attinta dal motivo in esame, nel cui svolgimento il ricorrente neppure indica di quale documentazione si tratti. Il secondo motivo, con il quale si censura l’erronea applicazione, da parte del giudice di merito, dei criteri regolatori dell’onere della prova, è del pari inammissibile, dovendosi richiamare il principio per cui solo quando l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca –come nel caso di specie– la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 10368/2020 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv.

Numero sezionale 9530/2021Numero di raccolta generale 36275/2021 645584). Né risulta decisivo, ai fini della prova dell’inadeguatezza della Data pubblicazione 23/11/2021 segnaletica, il fatto –dedotto a pag. 16 del ricorso – che su di essa fossero stati documentati due interventi eseguiti, rispettivamente nella notte tra l’11 e il 12 luglio ed in quella tra il 25 ed il 26 luglio del 2017. A tacer del fatto che l’esecuzione di interventi di adeguamento sulla segnaletica conferma che la stessa era esistente, va osservato che il ricorrente non specifica quale fosse il contenuto della comunicazione del 21.7.2017 alla quale fa riferimento, con conseguente carenza di specificità del richiamo.

La terza censura, con la quale si contesta il mancato riconoscimento della scusabilità dell’errore, è essa pure inammissibile in quanto si risolve in una inammissibile istanza di revisione del giudizio di merito, estranea alla natura e finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Inoltre, va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto, con statuizione non specificamente attinta dalla censura in esame, che fosse stato dimostrato che Roma Capitale aveva diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, e che per tale motivo fosse da escludere la scusabilità dell’errore”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 10368/2020 parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di Numero sezionale 9530/2021Numero di raccolta generale 36275/2021 legittimità, che liquida in € 900, di cui € 200 per esborsi, oltre Data pubblicazione 23/11/2021 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a :