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Ordinanza — n. 36265/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the request for factual revision is outside the scope of a legitimacy judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36265/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonella Piredda's appeal inadmissible, ordering her to pay the opposing party's costs. The lower court had rejected her challenge to traffic violation tickets based on alleged insufficient signage for a preferential lane, which she contested with newspaper clippings and photos. The Supreme Court ruled that her request to revise the factual findings regarding the signage was an inadmissible attempt to retry the merits, which is strictly prohibited in a judgment of legitimacy.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: A request for revision of the factual findings in a judgment of legitimacy is inadmissible as it is extraneous to the nature and purpose of the legitimacy trial.

Parole chiave

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judgment of legitimacy inadmissibility of appeal revision of facts traffic violation tickets preferential lane signage scope of legitimacy trial costs allocation violazione della precedenza

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016
anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017
639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv.
Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25864-2020 proposto da: PIREDDA ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. G. CAMOZZI n. 1, presso lo studio dell'avvocato DELFO MARIA SAMBATARO, che la rappresenta e difende - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE n.21, presso l’AVVOCATURA CAPITOLINA, presso lo studio dell'avvocato MARINA DI LUCCIO, che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 795/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 25864/2020 Numero sezionale 9539/2021 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 36265/2021Data pubblicazione 23/11/2021 Con sentenza n. 15700/2018 il Giudice di Pace di Roma accoglieva in parte il ricorso proposto da Piredda Antonella avverso una serie di verbali di contravvenzione al codice della strada per essere transitata nella corsia preferenziale attivata lungo la via di Portonaccio, in Roma, annullandone solo alcuni.

Con la sentenza impugnata, n. 795/2020, il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto dalla Piredda avverso la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Piredda Antonella, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Roma Capitale. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da Piredda Antonella avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva respinto il ricorso proposto dalla predetta avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio, compensando le spese. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e Roma Capitale aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017.

Il ricorso è articolato in un solo motivo, con il quale il ricorrente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 25864/2020 lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 Numero sezionale 9539/2021Numero di raccolta generale 36265/2021 c.p.c., nonché dell’art. 3 della Legge n. 689 del 1981, perché il Data pubblicazione 23/11/2021 giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto notorio, emergente dalle notizie diffuse dalla stampa, circa l’inadeguatezza dell’informazione fornita agli utenti della strada della riattivazione della corsia preferenziale su via di Portonaccio, in Roma, essendo non idonea la relativa segnaletica, orizzontale e non sufficiente quella verticale.

La censura è inammissibile. Il ricorrente non aveva dedotto l’inesistenza della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale, ma soltanto la sua inadeguatezza, insufficienza e inidoneità, in tal modo confermando che la stessa era comunque esistente. Va pertanto data continuità al principio per cui qualora l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca soltanto la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999, Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016, Rv. 639939 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del 09/10/2017, Rv. 645584). Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che detta prova non fosse stata raggiunta, poiché la Piredda aveva prodotto soltanto alcuni articoli di giornale e fotografie, le quali ultime, tra l’altro, confermavano –secondo il giudice di merito– la presenza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso della corsia preferenziale. Inoltre, il giudice di appello ha ritenuto che Roma Capitale avesse diligentemente provveduto a ripristinare la segnaletica in data anteriore a quella in cui i verbali impugnati erano stati elevati.

Il ricorrente, nel contestare questo accertamento di fatto, propone in realtà un’inammissibile istanza F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 25864/2020 revisione del giudizio di merito, estranea alla natura e finalità del Numero sezionale 9539/2021Numero di raccolta generale 36265/2021 giudizio di legittimità (Cass.

Sez. U., Sentenza Data pubblicazione 23/11/2021 n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata da parte ricorrente non offre argomenti nuovi, essendo meramente riproduttiva di quelli articolati con i motivi di ricorso. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 900, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P