Cassation court allows appeal against Regional Tax Commission dismissal due to improper signature authority post-agency merger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss a taxpayer's appeal. The Regional Commission had rejected the appeal because it was signed by the Director of the former Territorial Agency, which was no longer legally distinct after being merged into the Tax Agency. The Court ruled that the merger did not strip the former Territorial Agency's offices of their procedural legitimacy or the Director's power of representation. Consequently, the Court quashed the Regional Commission's decision and remanded the case for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23-quater d.l. n. 95/2012; Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: Upon the merger of the Territorial Agency into the Tax Agency, the former territorial offices retain procedural legitimacy and the former director holds the power of representation for ongoing litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4963-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro ASSOCIAZIONE FRA NOTAI DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI IMPERIA E SANREMO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARIODANTE FABRETTI, 8, presso lo studio dell'avvocato DESIDERIA BOGGETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CARRETTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 953/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 31 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale della Liguria dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dall'Associazione fra Notai dei Distretti Notarili Riuniti di Imperia e Sanremo contro alcuni avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia del territorio, Ufficio di Imperia. Osservava, in particolare, la CTR: «Nel caso di specie, avendo l'Agenzia delle Entrate incorporato le funzioni dell'Agenzia del Territorio, l'atto di appello avrebbe dovuto essere sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Imperia, e non dal Direttore dell'Agenzia del Territorio, Ufficio di Imperia.
Al contrario la firma dell'atto in questione risulta essere stata apposta dal Dottor Pingitore, Direttore dell'Agenzia del Territorio, il quale non risultava essere munito di alcuna delega specifica a sottoscrivere l'atto de quo e, dunque, privo del potere di rappresentanza». Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La contribuente resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Ric. 2020 n. 04963 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 18, 10 e 11 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 21- septies I. n. 241/1990, nonché dell'art. 23-quater d.l. n. 95/2012. Sostiene che la CTR avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio in quanto sottoscritto da persona non legittimata, applicando alla fattispecie norme e principi riferibili agli atti impositivi e non agli atti processuali ed omettendo di considerare che l'art. 23- quater d.l. n. 95/2012 stabiliva la continuità delle attività dell'Agenzia del territorio sino alla definizione del processo di incorporazione nell'Agenzia delle entrate.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. La controversia concerne gli avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia del territorio, avverso i quali è stato proposto ricorso accolto in primo grado. L'appello dell'Ufficio risulta proposto dall'Agenzia delle entrate il 17.2.2015, successivamente alla incorporazione in detta Agenzia dell'Agenzia del territorio disposta dal d.l. n. 95/2012, conv. dalla I. n. 135/2012. La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello perché, a seguito della incorporazione, avrebbe dovuto essere sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e non dal Direttore della soppressa Agenzia del territorio, il quale non risultava munito di delega specifica a sottoscrivere l'atto.
Orbene, questa Corte ha di recente affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, in base al quale, a seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate per effetto dell'art. 23 quater, d.l. n. Ric. 2020 n. 04963 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- 95 del 2012, conv. dalla I. n. 135 del 2012, spetta agli Uffici provinciali del territorio la legittimazione processuale e sussiste in capo al Direttore di tali uffici il potere di rappresentanza processuale (Cass. n. 6713 del 2020). L'art. 23-quater, comma 7, d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla I. n. 135/2012, dispone che:
«Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
In base a questa norma è stata emessa la circolare dal Direttore della Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2013 ove si precisa che «per quanto concerne il contenzioso tributario relativo al settore territorio la relativa gestione continua ad essere curata dagli uffici provinciali-territorio secondo le consuete modalità e procedure operative» e ancora il Direttore della Agenzia con provvedimento del 30 novembre 2012 ha disposto che nelle more del perfezionamento del processo di integrazione «le attività facenti capo alla agenzia del territorio continuano ad essere svolte secondo le disposizioni previste dalle norme dallo statuto e dai regolamenti dell'agenzia incorporata, nonché dalla procedure e modalità operative adottate».
Le richiamate disposizioni conferiscono il potere di rappresentanza processuale al Direttore provinciale Ric. 2020 n. 04963 sez. MT - ud. 13-07-2021 -4- dell'Agenzia del territorio, incorporata nell'Agenzia delle entrate, il quale era dunque soggetto legittimato a sottoscrivere l'atto di appello. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi svolti dalla controricorrente anche in memoria, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021. Il President