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Ordinanza — n. 36194/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling no hearing needed for pre-2009 synthetic income assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36194/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's rejection, quashing the lower decision and remanding the case. The agency argued that the Commission incorrectly required a mandatory hearing for a 2008 synthetic income assessment. The court ruled that such hearings are only mandatory for harmonized taxes from 2009 onward, not for pre-existing synthetic assessments.

Regesto Legislator

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Art. 38 DPR n. 600/1973; Art. 22 D.L. n. 78/2010: The financial administration is generally bound by the principle of adversarial proceedings for harmonized taxes, but this obligation does not apply to non-harmonized taxes like synthetic assessments prior to 2009 unless specifically mandated by law.

Parole chiave

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synthetic income assessment adversarial proceedings requirement IRPEF tax year 2008 tax administration obligations contraddittorio endoprocedimentale rimborso dell'imposta preventiva garanzia fiscale computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.
Art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010
600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, 1 0 comma, d.l.
I. n. 122 del 2010
in I. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale» (Cass.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
artt. 38 d.P.R. n. 600/1973
civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 22 d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11283 del 2016
122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale» (Cass. n. 11283 del 2016; in senso conforme, Cass.
Cass. n. 310 del 2018
11283 del 2016; in senso conforme, Cass. n. 310 del 2018).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 22148-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FISICARO GRAZIELLA; - intimata - avverso la sentenza n. 7439/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 16/12/2019; t udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 16 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto Graziella Fisicaro contro l'avviso di accertamento con il quale era stato rettificato, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, ai fini IRPEF il reddito della contribuente in relazione all'anno di imposta 2008. Riteneva la CTR illegittimo l'atto impugnato per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 22 d.l. n. 78/2010, per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario il preventivo contraddittorio tra fisco e contribuente per la validità di un accertamento sintetico, relativo ad IRPEF per l'anno 2008.

La censura è fondata, atteso che la pronuncia gravata si pone in manifesto contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi «armonizzati» Ric. 2020 n. 22148 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli «non armonizzati», non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, 70 comma, d.p.r. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, 1 0 comma, d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale» (Cass. n. 11283 del 2016; in senso conforme, Cass. n. 310 del 2018).

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così decis