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Ordinanza — n. 36193/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows regional appeal, holding that direct postal notification of tax notices is valid without receipt confirmation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36193/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the Veneto Region's appeal against a lower court that had rejected a tax payment notice. The lower court had deemed the notice invalid because the recipient did not sign for it, lacking proof of deposit. The Court ruled that since 1998, financial offices can notify acts directly via ordinary mail without judicial officers, and such notifications are deemed effective ten days after the postal service issues a non-delivery notice.

Regesto Legislator

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L. 146/1998, art. 20; L. 890/1982, art. 14: Direct notification of tax acts by financial offices via ordinary postal service is valid without judicial officer intervention, deemed effective ten days after the postal service issues a non-delivery notice.

Parole chiave

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direct postal notification tax administrative acts non-delivery notice financial offices authority ordinary postal service judicial officer exemption effective date calculation imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20
Premesso che nel caso di specie la notifica è avvenuta tramite servizio postale , va rammentato che la L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20, modificando la L.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15284 del 2008
146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere "direttamente" alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008).
Cass. Sez. 5, n. 8293/2018
Cass. n. 17598/2010
Cass. n. 15315/2014
Cass. n. 14501/2016
Cass. n. 16183/21
Cass. n. 10121/20
Cass. n. 2047/2016
Sez. 5, n. 8293/2018
Sez. 5, n. 8293/2018 Cass.17598/2010; Cass.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 21241-2019 proposto da: k )NI , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE MIO, EZIO /ANON; - ricorrente - contro )1.1)RI N \N•l'ONILITT.\, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 1625/02/2018 della COMMISSIONE ' i 'R I B1: \ RI A RI IGIONAI :E DEL VENETO, depositata il 31/12,/2018; [Riu3 la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO RACONLISI. Ric. 2019 n. 21241 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Venezia, con sentenza n.490/17 ,sez 3 , accoglieva il ricorso proposto da Boldrin Antonietta avverso la cartella di pagamento 11920140011622262 per tassa automobilistica 2009. Avverso detta decisione la regione Veneto proponeva appello innanzi alla CTR Veneto che, con sentenza 1625/02/2018, rigettava l' impugnazione . La Regione Veneto ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza sulla base di un motivo.

Non ha resistito con controricorso la contribuente . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'ad 380 bis cpc . Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la Regione contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto non notificato l'avviso di accertamento prodromico alla emanazione della cartella di pagamento oggetto del giudizio. Il motivo è fondato. La sentenza ha ritenuto non notificato il predetto avviso poiché lo stesso, spedito il 26 marzo 2012, non era stato ritirato dalla destinataria e non risultava inviata a quest'ultima la comunicazione di avvenuto deposito.

Premesso che nel caso di specie la notifica è avvenuta tramite servizio postale , va rammentato che la L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20, modificando la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, ha aggiunto, per quanto qui interessa, la previsione che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente "può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari".A decorrere, pertanto, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata L. n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere "direttamente" alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008).

Ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario"( ex multis, Cass.

Sez. 5, n. 8293/2018 Cass.17598/2010; Cass. 15315/2014; Cass.14501/2016 ) Pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, Ciò posto, questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica. ( da ultimo Cass 16183/21 Cass 10121/20;

Cass. 2047/2016). Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Veneto, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Ven