Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36189/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding fact-finding and motivation errors in bankruptcy opposition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36189/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Siena NPL 2018 SRL inadmissible, upholding the lower court's decision on the bankruptcy opposition. The appellant argued that the trial court erred in fact-finding by ignoring bank statements and failed to properly motivate its refusal to recognize a €175,000 credit. The Court ruled that such disputes regarding the evaluation of evidence and the choice of probative elements fall within the exclusive competence of the trial judge, not the Court of Cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2697 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 111 Cost.; Art. 132 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review the trial judge's evaluation of evidence or the selection of probative elements, as these constitute fact-finding reserved to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy opposition proceedings onere della prova apprezzamento delle prove vizio di motivazione giudice di merito credito ipotecario credito contestato offesa al credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 c.c.
— Col primo motivo è opposta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c..
Art. 360, n. 3 c.p.c.
2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 111 Cost.
Art. 132 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
VI - RG 28284/2019 camera di consiglio 21.9.2021 4 6.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
art. 2697 c.c
— Col primo motivo è opposta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c..
artt. 111 Cost
— Col secondo mezzo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per mancata applicazione degli artt. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 29 maggio 2018, n. 13395
Cass. 17 giugno 2013, n. 15107
Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; cfr.
Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707
pure Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707).
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054
8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
Cass. 4 luglio 2017, n. 16467
Cass. 7 gennaio 2009, n. 42
Cass. 31 luglio 2017, n. 19011
e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass.
Cass. 2 agosto 2016, n. 16056
19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass.
Cass. 21 luglio 2010, n. 17097
16056; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28284-2019 proposto da: SIENA NPL 2018 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, che qui agisce per il tramite di JULIET SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MAES, 84, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA DELLA GATTA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO RIPA; - ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA CESARO SAS DI CESARO LUIGI & C., e del SOCIO ACCOMANDATARIO IN PROPRIO SIG. LUIGI CESARO, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato i , Sez. VI - RG 28284/201 9 camera di consiglio 21.9.2021 in ROMA, VIA DANTE DE BLASI 5 presso lo studio dell'avvocato NIARCO PAOLO FERRARI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO NEVONI, ANDREA OLIVIERI; - controricorrente - avverso l'ordinanza N. cronol. 6413/2019 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 18/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. FATTI DI CAUSA 1. — Con decreto del 18 luglio 2019 il Tribunale di Padova ha respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento Cesaro s.a.s. di Cesaro Luigi e C. s.a.s. proposta da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.: l'impugnazione riguardava il saldo di un corrente (n. 6307.77) su cui era regolato un finanziamento ipotecario. Il Tribunale ha rilevato che la banca aveva mancato di produrre gli estratti conto relativi al rapporto in questione e che l'annotazione del giroconto di euro 175.000,00 — somma indicata dall'opponente quale oggetto del credito vantato nei confronti della società in bonis — riguardava un'apertura di credito e costituiva, quindi, un importo che la banca si era obbligata a tenere a disposizione della cliente (laddove il credito restitutorio esigeva la prova documentale dell'utilizzo della somma stessa). 2.

— Il decreto del Tribunale è stato impugnato per cassazione da Juliet s.p.a., quale procuratrice di Siena NPL 2018 s.r.1., cessionaria del credito per cui è causa. Il fallimento di Cesaro s.a.s resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Sez. VI - RG 28284/2019 camera di consiglio 21.9.2021 2 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Col primo motivo è opposta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c.. E' lamentato che il Tribunale abbia mancato di considerare il dato dell'avvenuta produzione di tutti gli estratti del conto corrente n. 8628.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente intenderebbe confutare l'affermazione del Tribunale secondo cui gli estratti conto prodotti sarebbero riferibili a un conto corrente diverso da quello che rilevava ai fini dell'insinuazione: appunto il conto n. 8628.29, su cui — ha spiegato il Tribunale — «non c'è la regolazione della facilitazione ipotecaria di cui si discute». Tale doglianza inerisce, però, all'accertamento di fatto del giudice di merito, non alla materia dell'onere probatorio. Infatti, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 29 maggio 2018, n. 13395;

Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707). 2. — Col secondo mezzo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per mancata applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.. Viene dedotto che il Tribunale non avrebbe motivato la propria decisione «pur in presenza di estratti conto integrali» e che esso si sarebbe limitato «ad affermare la mancata prova dell'erogazione della Sez. VI - RG 28284/2019 camera di consiglio 21.9.2021 somma di curo 175.000,00 senza considerare che vi erano tutti gli elementi per accertare il credito».

Anche tale motivo è inammissibile. Il vizio di motivazione non può avere ad oggetto l'apprezzamento delle risultanze di causa. Difatti è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, «purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). La scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467;

Cass. 7 gennaio 2009, n.

42) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097). 3. — Il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro Sez. VI - RG 28284/2019 camera di consiglio 21.9.2021 4 6.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d