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Ordinanza — n. 36187/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal of opposition to bankruptcy estate due to late filing of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36187/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Enrico Aprea's appeal against the dismissal of his opposition to the bankruptcy estate of Fallimento Corin SAS. Aprea argued that the lower court erred by denying a new deadline for notification after the appeal was filed late. The court ruled that in bankruptcy opposition proceedings, the timeliness of an appeal is determined by its deposit, not the notification of the act, which merely serves to establish adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; nei giudizi di opposizione allo stato passivo, l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza entro il termine assegnato dal giudice non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, poiché la tempestività va verificata con riguardo al deposito del ricorso.

Parole chiave

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bankruptcy opposition proceedings late notification of appeal admissibility of appeal deposit versus notification art. 291 c.p.c. arretrati di salario procedura di fallimento compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
art. 380 bis c.p
a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 1236/2019
Cass. 16320/2017
Cass. 16320/2017, 19018/2014); Ric.
Cass. 19018/2014
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36565-2019 proposto da: APREA ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CONCETIA GRAZIUSO; - ricorrente - contro FALLIMENTO CORIN SAS DI SERGIO DI CICCO & C.; - intimato - avverso il provvedimento n. cron. 1666/19 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA. Rilevato che:

1. Enrico Aprea propone un motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato improcedibile la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento Corin S.a.s. di Sergio Di Cicco & C., in relazione al credito insinuato a titolo di t.f.r. e ultime tre mensilità di retribuzione; 1.1. il Fallimento intimato non ha svolto difese; 1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

2. il ricorrente denuncia «violazione ed errata applicazione» dell'art. 291 c.p.c., per avere il Tribunale negato, a seguito della mancata notificazione del ricorso in opposizione allo stato passivo, l'assegnazione di un nuovo termine per la notificazione del medesimo ricorso, sul rilievo che, quand'anche il termine fosse ritenuto ordinatorio, la rimessione in termini sarebbe impossibile per la tardività della domanda;

3. il ricorso è manifestamente fondato, alla luce dei precedenti specifici di questa Corte in base ai quali «nei giudizi di opposizione allo stato passivo, l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza entro il termine assegnato dal giudice non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; infatti, a differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, in cui la tardiva notificazione del gravame determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per l'avvenuta decorrenza dei termini di cui agli artt. 325-327 c.p. e., nel procedimento regolato dall'art. 99 legge fallimentare la tempestività dell'impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell'atto ha la mera funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio» (Cass.1236/2019; conf.

Cass. 16320/2017, 19018/2014); Ric. 2019 n. 36565 sez. MI - ud. 17-06-2021 -2- 4. il decreto è quindi cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che si atterrà al principio sopra indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Napoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17/0 /2021 Il r residente DEPOSITAT oggi, -