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Ordinanza Interlocutoria — n. 36185/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits pension pension recalculation case to ordinary section regarding pro rata principle and contributory cap.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36185/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal and the incidental appeal, ruling that the lower court's decision on pension recalculation did not meet the requirements for cassation under Article 375 of the Code of Civil Procedure. The parties contested the application of the pro rata principle versus the contributory cap and the validity of the solidarity contribution deduction. Consequently, the case was remitted to the Fourth Ordinary Section for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 12 I. n. 335/1995; Art. 375 c.p.c.: The Court of Cassation examines appeals regarding pension recalculation disputes involving the pro rata principle and contributory caps, remitting cases where the lower court's decision lacks the specific grounds required for cassation under Article 375.

Parole chiave

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pension recalculation pro rata principle contributory cap solidarity contribution Article 375 c.p.c. remittal to ordinary section Cassa Nazionale Previdenza calcolo della rendita di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 12 I. n. 335/1995
CONSIDERATO che, con il primo motivo, la Cassa ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, I.
I. n. 296/2006
Art. 375 c.p.c.
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite n. 17742 del 2015
Sezioni Unite n. 18136 del 2015
n. 31875/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38301-2019 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BERETIA; - ricorrente - Contro BUFFELLI GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE FABOZZI; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BERETTA; -controricorrente al ricorso incidentale - - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 234/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2019 n. 38301 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 18 giugno 2019, la Corte d'Appello di Brescia, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la decisione resa dal Tribunale di Bergamo sulla domanda proposta da Giuliano Buffelli nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali, avente ad oggetto la riliquidazione della pensione di anzianità erogatagli dalla predetta Cassa, previa rideterminazione della quota "A", nel rispetto del principio del pro rata in relazione all'anzianità già maturata secondo il sistema retributivo in atto prima delle modifiche approvate dalla Cassa con la delibera del 22.6.2002 e di quelle relative al c.d. coefficiente di neutralizzazione implicante l'abbattimento, progressivamente calante in ragione del crescere dell'età di accesso alla pensione di anzianità, della quota retributiva della pensione medesima, in parziale riforma della predetta decisione, riconosceva il diritto del Buffelli alla rideterminazione della quota "A", per dover essere questa calcolata in base al criterio previsto dalla delibera del 28.6.1997, nel rispetto del principio del "pro rata integrale", ovvero con liquidazione in unica quota, escludendosi dunque il frazionamento in tante sub-quote quanti fossero i criteri di calcolo via via applicati nel tempo, senza applicazione del massimale, incompatibile con il principio del pro rata, ma con la riduzione della quota retributiva della pensione di anzianità erogata derivante dall'applicazione del coefficiente di neutralizzazione, non soggetto al principio del pro rata e, comunque, legittimo, escluso altresì l'onere del contributo di solidarietà, non rientrando tale prestazione patrimoniale tra quelle riconducibili all'autonomo potere di imposizione riconosciuto alle Casse privatizzate; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di doversi conformare agli orientamenti invalsi nella giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, alle pronunzie rese a sezioni unite con le decisioni nn. 17742 e 18136 del 2015 e relativamente al contributo di solidarietà a Cass. n. 31875/2018; _ che per la cassazione di tale decisione ricorre la Cassa, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Buffelli, il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale, articolato su due motivi, in relazione al quale la Cassa non svolge alcuna attività difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che entrambe le parti hanno poi depositato memoria;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, la Cassa ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, I. n. 335/1995, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale intesa a disconoscere l'applicabilità del massimale contributivo previsto dalla delibera del 28.6.1997 in quanto incompatibile con il rispetto del principio del pro rata posto dalla norma invocata; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, I. n. 335/1995 come novellato dalla I. n. 296/2006, la Cassa ricorrente principale imputa alla Corte territoriale di aver nuovamente assunto la richiamata norma in una interpretazione non corretta in relazione alla ritenuta illegittimità della trattenuta operata a titolo di contributo di solidarietà; che, dal canto suo, il Buffelli, ricorrente incidentale, imputa alla Corte territoriale l'erronea interpretazione del medesimo art. 3, comma 12, I. n. 335/1995 con riguardo alle due statuizioni con cui la Corte medesima, sulla base dell'accolta lettura, ha, da un lato, escluso la legittimità di una determinazione della quota "A" della pensione di anzianità spettante sulla base dei relativi criteri vigenti tempo per tempo e quindi senza i rispetto del criterio del pro rata integrale e, dall'altro, della ritenuta applicabilità del coefficiente di neutralizzazione; che le questioni implicate dal thema decidendum, per quanto siano state singolarmente ampiamente trattate nella giurisprudenza di questa Corte, riflettendo nella loro compresenza una più estesa complessità della fattispecie, non sono prive di rilevanza nomofilattica, così da renderne opportuna la trattazione nella sezione ordinaria;

P.Q.M.

La Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.375 c.p.c. rimette il ricorso alla sezione quarta per la trattazione in quella sede. Così deciso in Roma nell'adunanza camer