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Ordinanza Interlocutoria — n. 36184/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court refers case to hearing to determine if new laws extend claim period for EU victim compensation directive.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36184/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the interlocutory order inadmissible and referred the case to a public hearing. The plaintiff sought compensation under EU Directive 2004/80, arguing that subsequent Italian laws retroactively extended the claim period. The court determined that the case raises a significant point of law regarding the effects of new legislation on the right to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 594, l. 30.12.2018 n. 302; Art. 3, comma 2, lett. c), d.l. 30.12.2019 n. 162; Art. 2, comma 2, lett. a), d.l. 31.12.2020 n. 183: New legislation extending the limitation period for claims under Directive 2004/80/EC creates a supervening right that must be examined to determine if the appeal period has been validly extended.

Parole chiave

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EU victim compensation directive supervening legislation effects limitation period extension retroactive claim rights Cassation referral procedure divieto di demolizione abitazione individuale violazione delle norme zonali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 594, l. 30.12.2018 n. 302
Art. 3, comma 2, lett. c), d.l. 30.12.2019 n. 162
302; -) fino al 31.12.2020 dall'art. 3 comma 2 lettera c) d.l.
Art. 2, comma 2, lett. a), d.l. 31.12.2020 n. 183
162; -) fino al 31.12.2021 dall'art. 2, comma 2 lettera a) d.l.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18615-2019 proposto da: ALTEA CONSUELO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UFENTE 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRESMES, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO MARIA COMMODO; - ricorrente - Contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2120/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO ROSSETTI. La Corte rilevato che -) l'odierna ricorrente nel primo grado del giudizio chiese il risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva comunitaria 2004/80; -) che ella stessa chiese che tale danno venisse stimato in misura pari "all'indenniw equo ed adeguato che la Repubblica avrebbe dovuto riconoscere alle vittime di reati verificatisi sul suo territorio"; -) che vari provvedimenti normativi hanno esteso retroattivamente il diritto di chiedere il suddetto indennizzo, prorogandone contemporaneamente il termine, successivamente fissato: -) fino 30.9.2019 dall'art. 1, comma 594,1. 30.12.2018 n. 302; -) fino al 31.12.2020 dall'art. 3 comma 2 lettera c) d.l. 30.12.2019 n. 162; -) fino al 31.12.2021 dall'art. 2, comma 2 lettera a) d.l. 31.12.2020 183; ritenuto che il ricorso pone a questa Corte una questione di rilievo nomofilattico, e cioè stabilire gli effetti del jus superveniens sull'interesse a ricorrere, P.q.m. -) rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 5 ottobre 2021. Il Presidente (Francesco AI. Cirillo