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Ordinanza Interlocutoria — n. 36182/2021 — snciv Generato dall'IA

Civil court remands case to public hearing to decide if civil party can be ordered to pay defendant's criminal appeal costs.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36182/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to address three specific legal questions regarding the allocation of criminal trial costs in civil proceedings. Andrea D'Urbano, the civil party, argued he should not bear the costs of the criminal appeal because the defendant was acquitted and the crime was prosecuted ex officio. The Court recognized the nomofilactic importance of these issues and ordered a public discussion to establish the rule on cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 427 c.p.p.; Art. 542 c.p.p.: The civil court must examine in public hearing whether a civil party can be condemned to pay the costs incurred by an acquitted defendant in the first instance and appeal of the criminal trial.

Parole chiave

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civil party costs criminal appeal expenses acquitted defendant ex officio prosecution nomofilactic importance public hearing remand cost allocation rules lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

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Art. 427 c.p.p.
Art. 542 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12770-2019 proposto da: D'URBANO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO RANCHETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati AMALIA CINANNI, EMANUELE IEZZI; - ricorrente - contro DI BIASE GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 20, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO MARTINO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MARTINO, CESIDIO D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 146/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 24/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSE1 I I. Rilevato che 1. Nel 2005 Giuliano Di Biase venne sottoposto a procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, e rinviato a giudizio con l'imputazione di aver provocato lesioni personali dolose ad Andrea D'Urbano. Quest'ultimo si costituì parte civile nel procedimento penale.

2. L'imputato venne condannato in primo grado (2010) ed assolto in grado di appello (2014). La sentenza d'appello, impugnata per cassazione dalla parte civile, venne cassata con rinvio dalla sentenza 16.4.2016 n. 16140, pronunciata dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte.

3. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'appello de,L'Aquila, quale giudice civile competente ratione valoris, quest'ultima con sentenza 24 gennaio 2019 n. 146 rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta da Andrea D'Urbano. La Corte d'appello ritenne che, sulla base delle testimonianze raccolte nel procedimento penale della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel processo civile, le lesioni lamentate dall'attore (frattura del pavimento dell'orbita sinistra) non erano compatibili con la posizione in cui si trovava l'imputato al momento in cui colpì, con un pugno, l'odierno ricorrente (e cioè in posizione latero-posteriore rispetto alla vittima).

La Corte d'appello condannò altresì il soccombente alla rifusione in favore della controparte delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale. Ric. 2019 n. 12770 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Andrea D'Urbano, con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso Giuliano Di Biase. Ritenuto che 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 427 e 542 c.p.p.. Deduce che la sentenza impugnata lo ha condannato alla rifusione, in favore di Giuliano Di Biase, delle spese di quattro gradi di giudizio: i tre gradi del giudizio penale (primo grado, appello e cassazione) e il giudizio di rinvio.

Deduce che non poteva essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio penale, in quanto Giuliano di Biase era stato rinviato a giudizio per un reato perseguibile d'ufficio; che la parte civile può essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato assolto solo quando si proceda per un reato perseguibile a querela di parte, oppure vi sia stata assoluzione con formula piena, od ancora vi sia stata una richiesta in tal senso dell'imputato, fondata sulla colpa grave del querelante; che nessuna delle suddette circostanze ricorreva nel caso di specie.

2. Rileva il Collegio che la questione di diritto prospettata dal ricorrente sottopone al collegio tre questioni aventi rilievo nomofilattico, e cioè:

a) se il giudice civile possa condannare la parte civile alla rifusione delle spese che l'imputato, assolto all'esito del giudizio penale, ha sostenuto nel primo grado dinanzi al giudice penale, nel quale venne condannato; Ric. 2019 n. 12770 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -3- b) se il giudice (civile) di rinvio possa condannare la parte civile alla rifusione delle spese che l'imputato ha sostenuto in sede di legittimità (penale);

c) in quali termini ed entro quale fase processuale l'imputato può domandare la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali. Poiché nella giurisprudenza di questa Corte non si rinvengono precedenti specifici su fattispecie analoga, reputa il Collegio che le suddette questioni meritino di essere esaminate e discusse in pubblica udienza. P.q.m. -) rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché sia discussa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 settembre 2021. Il Presidente odiai) DEPOSITATA III