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Ordinanza — n. 36170/2021 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for inadmissibility as no new trial occurred, only expense recalculation, per Cassation Court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36170/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court merely recalculated expenses without conducting a new substantive trial. The appellant argued that the exclusion of the investigative phase from the fee calculation violated statutory minimums, citing past precedents. The court rejected this, noting that since the appellate judge was limited to expense recalculation, no new trial took place to justify the claimed legal violation.

Regesto Legislator

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Art. 91 cod. proc. civ.; 2233, co. 2, cod. civ.: The right to a trial fee for a specific phase requires an actual new trial; mere recalculation of expenses without substantive proceedings does not legitimize such compensation.

Parole chiave

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inadmissible appeal expense recalculation no new trial trial fee entitlement appellate review prestazioni compensative adattamento delle retribuzioni deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 2233, co. 2, cod. civ.
art. 91 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nn. 14483/2021
Cass. nn. 21743/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 5681-2021 proposto da: BONSIGNORE VENERA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO _ALUNNI; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n. 417/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d'utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d'appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio, dopo che questa Corte aveva cassato il precedente provvedimento di merito emesso in materia d'equa riparazione in favore di Venera Bonsignore, in punto di liquidazione delle spese, per violazione del minimo tariffario, per quel che qui rileva, escludeva essere da computare la fase istruttoria; ritenuto che avverso la decisione la Bonsignore propone ricorso sulla base d'unitaria censura e che il Ministero è rimasto intimato; che con l'esposta doglianza la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., 2233, co. 2, cod. civ. e dei dd. mm. nn. 55/2014 e 37/2018, per avere la Corte locale escluso liquidazione di compenso per la fase di istruttoria e trattazione; considerato che il Collegio, dissentendo dalla proposta del relatore, reputa che il ricorso non superi il vaglio d'ammissibilità per le ragioni che seguono: - pur -vero che questa Corte ha in passato affermato che anche in assenza d'istruttoria probatoria la trattazione del processo legittima il diritto al compenso di fase (cfr.

Cass. nn. 14483/2021, 21743/2019), tuttavia, nel caso in esame deve escludersi che si sia fatto luogo a effettiva nuova trattazione in sede di rinvio, stante che il Giudice di questo, fermo tutto il resto, era chiamato esclusivamente al ricomputo delle spese, di talché l'ipotesi prospettata non è sussumibile nella fattispecie legale evocata; Ric. 2021 n. 05681 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 8 luglio 2021. ,u gi Gic anni Lombardo DEPOSITATO IN C oggi.