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Ordinanza — n. 36167/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for state-funded legal aid due to improper filing venue and lack of opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36167/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request for state-funded legal aid was filed with the wrong authority. The lower court had already rejected the request, and the appellant failed to file an opposition against that administrative decision. Consequently, the Court ruled that such requests must be re-filed with the competent bar council rather than the Court of Cassation itself.

Regesto Legislator

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Art. 124, Art. 126 comma 3 DPR 115/2002; Art. 93 comma 1 DPR 115/2002: When a competent bar council rejects a request for state-funded legal aid for a cassation appeal, the request must be re-filed with that council, not the Court of Cassation, as the latter does not adjudicate such procedural requests.

Parole chiave

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state funded legal aid inadmissible appeal improper venue bar council jurisdiction administrative decision legal aid procedure cassation appeal impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 124 DPR 115/2002
Art. 126 comma 3 DPR 115/2002
Art. 93 comma 1 DPR 115/2002
115 del 2002 e come è reso palese anche dall'art. 93, comma 1, del medesimo d.P.R.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1 comma 17 Law 228/2012
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24111/2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15184-2019 proposto da: DEMAL S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato DAVIDE MONGATTI giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - r contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato- avverso il decreto della CORTE d'APPELLO di PERUGIA, depositato il 7/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie depositate dal ricorrente; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Demal S.r.l. ha presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia istanza di ammissione al patrocinio a spese C306 dello Stato al fine della proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 16 marzo 2018 n. 174 emessa all'esito di un giudizio che vedeva la società attrice per una richiesta di risarcimento del danno.

Il Consiglio dell'Ordine dichiarava l'istanza inammissibile in data 14/3/2019 e la Corte d'Appello di Perugia, cui successivamente si rivolgeva la ricorrente, con decreto del 7 maggio 2019, dichiarava la propria incompetenza. A seguito di tale provvedimento, la società ha riproposto l'istanza a questa Corte. L'istanza deve essere dichiarata inammissibile, ritenendo la Corte di dover fare applicazione del principio secondo cui (Cass. n. 24111/2019) in tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l'interessato intenda proporre ricorso per cassazione e il consiglio dell'ordine competente, ossia quello del luogo in cui ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, non abbia accolto l'istanza, essa va riproposta a quel magistrato; infatti, la Corte di cassazione non provvede mai su tale istanza, atteso il combinato disposto degli artt. 124 e 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 e come è reso palese anche dall'art. 93, comma 1, del medesimo d.P.R. per il processo penale, previsione non espressamente ribadita con riguardo al processo civile perché, in detta ipotesi, l'istanza non è proposta affatto, di regola, al giudice, ma al consiglio dell'ordine.

Né può attribuirsi rilievo ostativo al fatto che la Corte d'Appello di Perugia si sia a suo tempo dichiarata incompetente, atteso che avverso il provvedimento non risulta essere stata proposta opposizione e che quindi quello emesso è provvedimento che riveste valenza essenzialmente amministrativa. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ric. 2019 n. 14003 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Dichiara il ricorso inammissibile; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 24_giu no DEPOSITATO IN C L