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Ordinanza — n. 36161/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lower court ignored decisive witness testimony regarding fraud ring structure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36161/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the Regional Tax Commission failed to examine a specific witness statement. The lower court had already considered the testimony of Erika Breitkopf but deemed it less credible than other evidence proving the defendant operated a 'carousel fraud' scheme. The Court ruled that a trial judge is not required to explicitly address every piece of evidence if the overall assessment of facts remains consistent with the adopted decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.; The Court of Cassation holds that the omission of examination of a specific fact does not constitute a ground for cassation if the fact was already considered by the lower court, even if not explicitly detailed in the reasoning, provided the factual assessment remains consistent.

Parole chiave

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omesso esame fatto decisivo giudizio di legittimità frode carosello valutazione prove cartiera fiscale omessa motivazione consolidamento prove indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380 bis c.p.c.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27415 del 2018
Cass. n. 29730 del 2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1225-2020 proposto da: CAR 2001 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIVININI 105, presso lo studio dell'avvocato ENRICO FIORETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO ROSSI, GIAMPAOLO CICCONI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 575/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 18/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 18 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale delle Marche accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate - limitatamente alla detrazione dell'IVA - avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla CAR 2001 s.r.l. contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, per l'anno d'imposta 2005, aveva recuperato a tassazione IRES, IRAP ed IVA con riferimento all'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Premesso che l'emissione delle fatture da parte della CAR 2001 s.r.l. si inseriva nell'ambito di una «frode carosello» che vedeva coinvolta la ditta individuale CAR Connection di Faggi Giuseppe (c.d. «cartiera»), riteneva la CTR che le risultanze processuali dimostrassero la consapevolezza della società contribuente che le operazioni si inserivano in una evasione dell'imposta. Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le.

Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., l'omesso esame circa un Ric. 2020 n. 01225 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ciò in relazione alle dichiarazioni rese da Breitkopf Erika, dalla quali si evincerebbe che l'attività della ditta Car Connection di Faggi Giuseppe non era svolta dal solo Pirro Davide, come erroneamente ritenuto dalla CTR, ma anche dalla stessa Breitkopf, dal Faggi e da altri due collaboratori, smentendo così l'assunto dei giudici di appello secondo cui la ditta suddetta era una «cartiera», priva di qualsivoglia struttura organizzativa, e che l'attività di commercializzazione delle autovetture era svolta da Pirro Davide.

Il ricorso è inammissibile. Va ribadito che: - «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017); - «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, Ric. 2020 n. 01225 sez.

MT - ud. 15-09-2021 -3- principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. n. 27415 del 2018); - «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto» (Cass. n. 29730 del 2020).

Nel caso di specie, la CTR ha preso in esame le dichiarazioni rese da Breitkopf Erika e ne ha valutato l'attendibilità e la concludenza in raffronto alle complessive risultanze probatorie, pervenendo alla conclusione - insindacabile in sede di legittimità alla stregua della giurisprudenza innanzi richiamata - che la ditta Car Connection di Faggi Giuseppe era una «cartiera». In particolare, i giudici di appello hanno evidenziato che dalle indagini della Guardia di Ric. 2020 n. 01225 sez. MT - ud. 15-09-2021 -4- Finanza era emerso che Faggi Giuseppe era un mero prestanome, che la ditta Car Connection era priva di adeguata struttura organizzativa, non possedeva locali idonei per il deposito e la commercializzazione delle auto, non aveva mai effettuato alcun versamento di imposta.

Era Pirro Davide che metteva in contatto gli acquirenti italiani con le ditte tedesche, inviava le proposte di acquisto, provvedeva alla consegna dei veicoli e riceveva i pagamenti dagli acquirenti, pagamenti che, se non eseguiti in contanti, venivano effettuati con assegni che non venivano negoziati sui conti correnti intestati alla Car Connection. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 15 settembre 2021.