Cassation court allows INPS appeal, ruling the burden of proof for tax relief lies with the company claiming it.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the INPS's appeal against a lower court decision that had dismissed the company's opposition to tax collection notices. The lower court had incorrectly placed the burden of proving the absence of tax relief requirements on the INPS, despite the company's claim. The Court ruled that the burden of proof rests on the company seeking tax reductions, thereby overturning the lower judgment and remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 8, comma 9, I. n. 407/1990; In cases involving tax reductions, the burden of proving the existence of necessary requirements falls on the enterprise claiming the right to benefit, not the tax authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6567-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro PASTICCERIA AVALLONE SAS DI AVALLONE DOMENICO & C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NERINO ALLOCATI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 4190/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 5/8/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 06567 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 5 agosto 2019, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli e accoglieva l'opposizione proposta da Pasticceria Avallone s.a.s. di Avallone Domenico & C. in liquidazione nei confronti dell'INPS ed Equitalia Polis S.p.A., avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto una serie di omissioni contributive (derivanti dalla rilevata diversa decorrenza del rapporto e dall'inesatta applicazione del CCNL per alcuni dipendenti) implicante, ove confermate, la perdita del diritto agli sgravi di cui la Società aveva beneficiato; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non aver l'INPS, attore in senso sostanziale, adeguatamente allegato e provato le inadempienze contestate, recando la memoria difensiva indicazioni solo generiche inidonee ad offrire elementi probatori a sostegno della pretesa derivandone l'inammissibilità delle collegate istanze istruttorie per genericità oltre che per tardività della costituzione e conseguentemente superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Società; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., con riferimento all'art. 8, comma 9, I. n. 407/1990 e 3, comma 1, d.l. n. 71/1993, conv. in I. n. 151/1993, imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, avendo la Corte territoriale erroneamente posto a carico dell'Istituto ricorrente l'onere di provare l'insussistenza in capo alla Società dei requisiti necessari per fruire delle agevolazioni contributive di cui all'art. 8, comma 9, I. n. 407/1990; che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 1157/2018 e Cass. n. 22314/2016) secondo cui in tema di sgravi contributivi grava sull'impresa che, in deroga all'ordinario obbligo contributivo, vanti il relativo diritto, per avvalersene al fine di non versare per l'intero i contributi dovuti, l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione. /7 Così deciso in Roma, nell'adunanza carn ra edI 26.10.2021. Il Pres DEPOSITATO IN CANCELLERIA