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Ordinanza — n. 36146/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows asbestos exposure claim by ruling prescription starts from awareness, not retirement date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36146/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court overturned the Court of Appeal's dismissal of Giovanni Marzano's claim for contributory revaluation due to asbestos exposure. The lower court had incorrectly determined that the ten-year prescription period began at Marzano's retirement date, despite evidence showing he became aware of his exposure later. The Court ruled that the decisive factor for prescription is the moment the worker acquires awareness of the exposure, not the cessation of work or retirement, thereby allowing Marzano to proceed with his administrative claim.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.: For the purpose of the prescription period of the right to contributory revaluation for asbestos exposure, the starting point is the moment the worker acquires awareness of the exposure, not the date of cessation of exposure or retirement.

Parole chiave

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asbestos exposure contributory revaluation prescription period worker awareness retirement date Italian labor law administrative claim rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 2934 c.c.
Art. 2935 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 111 Cost.
art. 380-bis cod. proc. civ
artt. 132 c.p
CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c.
artt. 111 Cost

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 4283/2020
Cass. n. 486/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 5446-2020 proposto da: MARZANO GIOVANNI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO SANTOCHIRICO; - ricorrente - contro INPS -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 71/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS. Akf Ric. 2020 n. 05446 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -2- RILEVATO che, con sentenza del 31 luglio 2019, la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta da Giovanni Marzano nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto ammissibile il gravame ma prescritto il diritto dovendo individuarsi il dies a quo al massimo entro la data del pensionamento, ultimo momento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi; che, per la cassazione di tale decisione ricorre il Marzano, affidando l'impugnazione a sei motivi, in relazione alla quale l'INPS pur intimato non ha svolto alcuna difesa; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che il ricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamenta il carattere apparente della motivazione dell'impugnata sentenza con specifico riguardo all'individuazione nella data del pensionamento del termine da cui far decorrere la prescrizione ordinaria decennale del diritto in questione, quando invece ai predetti fini rileva il momento in cui l'interessato ha avuto consapevolezza dell'esposizione; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. in una con il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale l'omessa considerazione di quanto allegato con l'atto introduttivo circa la maturata consapevolezza dell'esposizione all'atto del deposito delle perizie disposte dal Tribunale di Matera intervenuta successivamente al pensiona mento; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale dovendo, al contrario, ritenersi l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione, essendo l'estinzione possibile per i soli diritti patrimoniali, ovvero per i singoli ratei; che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 c.c. è prospettata con riferimento alla non rispondenza ai canoni della gravità, precisione e concordanza del ragionamento presuntivo in base al quale la Corte territoriale giunge a ricollegare al pensionamento del Manzoni la consapevolezza dell'esposizione, trattandosi dell'unico indice indiziario considerato; che con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. per aver la Corte territoriale ricollegato l'inerzia del Marzano e quindi la sua possibilità di far valere il suo diritto al suo pensionamento senza che l'argomento abbia alcuna base logico-giuridica; che nel sesto motivo, con i dedotti vizi della violazione e falsa applicazione degli artt. 111 cost e 132, n. 4, c.p.c. e dell'omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente mira a censurare l'omessa pronunzia in cui a suo dire sarebbe incorsa la Corte territoriale con riferimento alla sollevata eccezione di nullità ed inammissibilità del ricorso in appello per aver l'INPS argomentato in ordine alla consapevolezza dell'esposizione maturata dal Marzano con riferimento a fatti notori relativi, tuttavia, non allo stabilimento Liquichimica di Ferrandina cui era addetto il Marzano, ma a quello Enichem di Pisticci Scalo presso il quale il Marzano non aveva mai lavorato e così sulla base di deduzioni del tutto estranee al giudizio; - che il primo motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 4283/2020 e Cass. n. 486/2021) secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva, deve attribuirsi rilievo, non alla cessazione dell'esposizione e così come termine ultimo al pensionamento del lavoratore, ma alla consapevolezza dell'esposizione all'amianto, di modo che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto, posto che, in corretta applicazione dell'enunciato principio, la Corte territoriale, lungi dal fare riferimento, ai fini del decorso della prescrizione, al dato, in sé irrilevante, dell'intervenuto pensionamento, avrebbe dovuto individuare il momento in cui il ricorrente ha acquisito consapevolezza o poteva avere consapevolezza dell'avvenuta esposizione , dando conto di tale accertamento; che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri e cassata, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale d y26.10.2021. Il Prei