Italian Supreme Court dismisses appeal against INPS asbestos benefits due to lack of administrative request and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, dismissing the claim for asbestos-related contributory benefits against INPS. The court found the applicants failed to submit a formal administrative request to INPS, causing statutory decadence, and provided insufficient documentary evidence to challenge the lower court's findings on exposure duration. Consequently, the court ruled that the procedural defects and lack of proof rendered the appeal legally untenable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the claimant fails to file a prior administrative request to the relevant social security institution, resulting in the loss of the right to judicial action due to statutory decadence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5272-2020 proposto da: MERLIN CLAUDIO, MILANO MICHELE, PELLIZZARI SERGIO GIUSEPPE, BORTOLAMAI RINALDO, CARLOTTO GIUSEPPE, SAPRI PAOLO, TONATO GIAN PAOLO, ZATTERA BRUNO, RENSO PALMIRO, RIZZOTTO PIERLUIGI, FIORENTINO NORBERTO, DAL CENGIO OTELLO, DITILLO NICOLA, ALTAMURA MARIA ANTONIA (rispettivamente moglie e figlio del sig. Litillo Vito), FILIPPI ROBERTO, MARZARI RENATO, ZILIO LUIGINO, PERIN GIUSEPPE, SCHIAVO SAVERIO, FIORENTINO GIUSEPPE, DE STEFANI RICCARDO, PILAN VITTORINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIBIA 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GALIENA, rappresentati e difesio dall'avvocato ENZO URBANI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 284/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata 1'01/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. -2- RILEVATO che con sentenza del 1^ agosto 2019, la Corte d'Appello di Venezia, chiamata a pronunziarsi sul gravame proposto avverso la decisione del Tribunale di Vicenza che, sulla domanda proposta con due distinti ricorsi, iscritti rispettivamente al R.G. n. 691/2006 e n. 692/2006, da Bortolo Altissimo + 17 e Alfonso Cavion + 12 nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione qualificata all'amianto, aveva dichiarato parte degli originari ricorrenti decaduti e per tutti comunque inammissibile la domanda in carenza di domanda amministrativa, in parziale riforma di quella decisione, accoglieva la domanda dei soli ricorrenti Altissimo, Cavion, Fabrello e Carraro confermando per il resto la sentenza impugnata; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto inconfigurabile l'assenza della domanda amministrativa all'INPS, per essere stata la domanda di accertamento dell'esposizione e di riconoscimento del beneficio contributivo trasmessa all'INAIL indirizzata pure all'INPS anche se solo per conoscenza, operante la decadenza sostanziale nei soli confronti del ricorrente Faresin, sussistente l'interesse ad agire per tutti gli originari ricorrenti, carente la prova dell'esposizione continuativa all'amianto per tutti gli originari ricorrenti salvo i predetti; che per la cassazione di tale decisione ricorrono Claudio Merlin, Michele Milano, Sergio Giuseppe Pellizzari, Rinaldo Bortolamai, Giuseppe Canotto, Paolo Sapri, Gian Paolo Tonato, Bruno Zattera, Palmiro Renso, Pierluigi Rizzotto, Norberto Fiorentino, Otello Del Cengio, Nicola Dittilo e Maria Antonia Altamura in qualità di eredi di Vito Dittilo, Roberto Filippi, Renato Marzari, Giuseppe Perin, Saverio Schiavo, Giuseppe Fiorentino, Riccardo De Stefani e Vittorino Pilan affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che i ricorrenti hanno poi presentato memoria;
CONSIDERATO che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto rinnovate le istanze istruttorie solo con riferimento ai quattro degli originari nei cui confronti è stato poi riconosciuto il beneficio, quando invece quelle istanze erano state ribadite nei confronti di tutti coloro per i quali l'INPS aveva evidenziato incongruenze tra le mansioni riportate nell'espletata CTU ed i curricula acquisiti agli atti, fermo restando che la stessa aveva riconosciuto una esposizione qualificata per tutti gli originari ricorrenti; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 437 c.p.c., i ricorrenti imputano alla Corte di non aver dato corso. se non nei confronti dei quattro degli originari ricorrenti la cui domanda è stata poi accolta all'integrazione dell'istruttoria pur puntualmente richiesta ed in ogni caso suscettibile di essere disposta d'ufficio, stante la rilevata carenza dell'esito raggiunto in prime cure; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale la carenza di motivazione in ordine all'affermata inefficienza probatoria della CTU espletata in primo grado rilievo che i ricorrenti assumono generico, tenuto conto che quella CTU aveva riconosciuto una esposizione qualificata per tutti gli originari ricorrenti; che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riferimento al mancato riconoscimento da parte della Corte territoriale della rilevanza, ai fini della conferma dell'esposizione continuativa all'amianto di tutti gli originari ricorrente risultante dalla CTU espletata in primo grado, della testimonianza del direttore del personale della Società datrice di per sé idonea a risolvere la discrasia tra mansioni dichiarate ed i curricula aziendali; che appare opportuno preliminarmente rilevare come l'impugnazione proposta si sviluppi secondo una duplice direzione, da un lato, quella che connota il primo ed il secondo motivo, in base alla quale i ricorrenti, data per ammessa l'inefficienza probatoria della CTU espletata in primo grado a motivo della riconosciuta discrasia tra mansioni dichiarate e curricula aziendali, mirano a dimostrare che tale discrasia, diversamente da quanto dalla Corte territoriale affermato in sentenza, in contrasto con quanto risulterebbe dagli atti del processo, non riguardava soltanto la posizioni dei quattro degli originari ricorrenti, i quali, non a caso, per essersi avvalsi dell'integrazione dell'istruttoria ammessa dalla Corte predetta, si sono visti riconoscere dalla Corte stessa il diritto ed a censurare la decisione viceversa assunta dalla Corte medesima di non dar corso anche per quanti degli ulteriori ricorrenti la cui posizione, dal contraddittorio tra le parti, risultava contestata, all'integrazione dell'istruttoria, dall'altro lato, quella che emerge dal terzo e quarto motivo, che mira invece a neutralizzare la pur riconosciuta inefficienza probatoria dell'istruttoria espletata in primo grado con l'imputare alla Corte territoriale il difetto di motivazione circa il ritenuto carattere recessivo della CTU espletata in primo grado rispetto a quella disposta in appello e la mancata considerazione del rilievo decisivo a sostegno probatorio della pretesa rivestito dalla testimonianza del direttore del personale; che, ciò posto, è a dirsi come entrambe le impostazioni si rivelino carenti, risultando tutte le censure in cui quelle impostazioni hanno trovato espressione prive di quel corredo documentale idoneo a corroborare l'assunto di cui ciascuna si sostanzia; che, infatti, inammissibili devono dirsi i primi due motivi, non dando i ricorrenti conto, adeguatamente trascrivendo o allegando o meramente richiamando gli atti cui fanno riferimento, dell'incertezza degli esiti dell'accertamento istruttorio che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto in termini tali da coinvolgere un numero ulteriore degli originari ricorrenti rispetto ai quattro per i quali la disposta integrazione dell'istruttoria ha poi portato al riconoscimento del diritto e conseguentemente dell'illegittimità della mancata ammissione in favore di questi dell'integrazione istruttoria data dal ricorso alla prova testimoniale, la cui richiesta ci si limita, peraltro, ad affermare essere stata puntualmente ribadita in appello senza neppure riportarne l'articolazione così da consentire la valutazione della sua rilevanza; che parimenti inammissibili si rivelano il terzo ed il quarto motivo, atteso che, quanto al terzo motivo, la qui contestata valutazione della Corte territoriale circa l'inefficienza probatoria della CTU espletata in primo grado risulta viceversa ammessa dagli stessi ricorrenti in quanto assunta a presupposto delle censure di cui ai primi due motivi e, quanto al quarto, la mancata riproduzione del contenuto dell'invocata testimonianza non ne consente la valutazione quanto alla sua asserita decisività; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per /p-ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dov/Uto. Così deciso