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Ordinanza — n. 36143/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS recovery via pension deduction under Art. 69 I n. 153/1969 within one-fifth limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36143/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by Antonio Fabbricatore against the Salerno Court of Appeal's decision upholding INPS's recovery of an overpaid asbestos benefit. The INPS argued that the lower court incorrectly refused to apply Article 69, I, n. 153/1969, which permits pension deductions for debts arising from undue benefits. The court ruled that the deduction method is legally valid provided it does not exceed one-fifth of the pension and respects the minimum treatment guarantee. Consequently, the lower judgment was quashed and remanded for a new trial consistent with this interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 69 I n. 153/1969; The INPS may recover undue benefits or contribution omissions through pension deductions as compensation, limited to one-fifth of the total pension amount and subject to the minimum treatment guarantee.

Parole chiave

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pension deduction undue benefit recovery Art. 69 I n. 153/1969 one-fifth limit minimum treatment guarantee INPS debt recovery compensation method mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 69 I n. 153/1969
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 69, I.
Corte costituzionale n. 506/2002
Cass. n. 30220/2019
506/2002 che il motivo merita accoglimento, alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 30220/2019), ed in conformità al pronunciamento di cui alla sentenza n.
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 506/2002
Cass. n. 30220/2019
506/2002 che il motivo merita accoglimento, alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 30220/2019), ed in conformità al pronunciamento di cui alla sentenza n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3248-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; - ricorrente - nonchè contro FABBRICATORE ANTONIO; - intimato - avverso la sentenza n. 400/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata 1'11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 03248 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO che con sentenza dell'Il luglio 2019, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore e accoglieva la domanda proposta da Antonio Fabbricatore nei confronti dell'INPS, volta all'accertamento negativo dell'indebito e dell'illegittimità del preteso credito azionato dall'Istituto con riferimento al recupero, tramite trattenuta sulla pensione, nella misura del 20% dell'importo inizialmente erogato a titolo di beneficio contributivo per esposizione all'amianto e poi revocato a seguito della sentenza della stessa Corte d'Appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la decadenza della domanda del Fabbricatore; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto illegittima l'azione di recupero operata dall'INPS, per non risultare questa fondata sull'art. 69, I. n. 153/1969, secondo cui "le pensioni, gli assegni, le indennità...possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'INPS derivanti da indebite prestazioni percepite", non ricorrendo alcuna delle ipotesi contemplate dalla predetta norma; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Fabbricatore, pur intimato, non ha svolto alcuna difesa; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 69, I. n. 153/1969, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla non riconducibilità alla predetta norma della compensazione quale modalità di recupero adottata dall'INPS, dovendo ritenersi la medesima a quella stregua legittima nei limiti del quinto dell'intero ammontare della pensione, fatto salvo il trattamento minimo, secondo quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 506/2002 che il motivo merita accoglimento, alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 30220/2019), ed in conformità al pronunciamento di cui alla sentenza n. 506/2002 della Corte costituzionale, secondo cui, in applicazione dell'art. 69 I. n. 153/1969, l'INPS può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, con il duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto comunque salvo il trattamento minimo della pensione; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; -

P.Q.M.

- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione. - Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 Il PresInte /P ,\J DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 N O