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Ordinanza — n. 36135/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific prior acts regarding property ownership claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36135/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Carmela Cozzolino inadmissible and ordered her to pay the opposing party's legal costs. Cozzolino argued that the lower court erred in qualifying the plaintiffs' claim as a restitution action rather than a vindication action and failed to address her specific objections regarding the plaintiffs' lack of title. The Court rejected these grounds because the issues were not explicitly raised in the appealed judgment, and Cozzolino failed to demonstrate where she had previously alleged these points during the trial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 132 n. 4 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised were not expressly discussed in the appealed judgment and the appellant fails to indicate the specific prior acts where such allegations were made.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to cite prior acts onus of proof allocation vindication action qualification property ownership demonstration diritto di riprendere il possesso della cosa immobile occupato sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 111, co. 6, Cost.
380-bis c.p.c.; Carmela Cozzolino ha depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 111, co. 6, Cost. e dell'art.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
(in relazione all'art. 360 n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002.
art. 380-bis c.p
art. 111 Cost
380-bis c.p.c.; Carmela Cozzolino ha depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 111, co.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018
Sez. 6, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 26968/2020 proposto da: CARMELA COZZOLINO, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentata e U difesa dall'avvocato NATALE PREGEVOLE; - ricorrente - contro CARMEN SANNINO, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FALCO che, unitamente all'avvocato FRANCESCO LONGANO, la rappresenta e difende; - controricorrente- e ALBA SANNINO; - intimata- avverso la sentenza n. n. 3405/2019, della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI depositata in data 19/6/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO DELL'UTRI; Ric. 2020 n. 26968 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 19/6/2019 (n. 3405/2019), la Corte d'ap- pello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato Carmela Cozzolino al rilascio, in favore di Alba Sannino e Carmen Sannino, dell'immobile dalla prima detenuto sine titulo, contestualmente rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla Cozzolino per il riconoscimento dell'avvenuta usuca- pione dell'immobile in esame; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha escluso l'avvenuta dimostrazione, da parte della Cozzolino, tanto dei presupposti per l'accertamento dell'avvenuta usucapione in proprio fa- vore dell'immobile dedotto in giudizio dalle attrici, quanto dei presup- posti per il riconoscimento, in proprio favore, di un'indennità a titolo di arricchimento ingiustificato da porre a carico delle controparti; avverso la sentenza d'appello, Carmela Cozzolino propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

Carmen Sannino resiste con controricorso; Alba Sannino non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; Carmela Cozzolino ha depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 111, co. 6, Cost. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamente proceduto alla qualificazione della domanda giudiziale origi- nariamente formulata dalle attrici, senza considerarne la natura di azione di rivendicazione (e non già di restituzione a titolo personale di un immobile illegittimamente detenuto dalla controparte), con la con- seguente omissione di pronuncia, da parte dei giudici di merito, sull'ec- Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.G. n. 26968/2020 - rei. cons. Marco Dell'Utri 9 cezione tempestivamente sollevata dalla Cozzolino in ordine alla man- cata dimostrazione, ad opera delle controparti, della propria qualità di proprietarie dell'immobile rivendicato, in nessun modo dimostrabile sulla base della scarna documentazione dalle stesse depositata in giu- dizio; con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 2697 e 948 c.c. (in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice a quo illegittimamente invertito gli oneri relativi alla dimostrazione della proprietà dell'immo- bile dedotto in giudizio dalle originarie attrici, dovendo necessaria- mente ritenersi incombente, a carico di queste ultime, il compito di fornire la rigorosa dimostrazione della propria qualità di proprietarie del bene posto ad oggetto dell'azione di rivendicazione concretamente formulata; entrambi i motivi congiuntamente - esaminabili per motivi di con- nessione - sono inammissibili; osserva al riguardo il Collegio come le questioni sollevate dall'odierna ricorrente con entrambi i motivi proposti - con particolare riguardo:

1) alla qualificazione della domanda originariamente propo- sta dalle attrici;

2) alla dimostrazione, da parte delle stesse, della pro- pria qualità di proprietarie dell'immobile rivendicato;

3) alla distribu- zione degli oneri probatori in ordine all'attestazione della ridetta pro- prietà - non risultino trattate in alcun modo nella sentenza impugnata; al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurispru- denza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano pro- spettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inam- missibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito (tanto a quello di primo grado, quanto a quello d'appello in sede d'impugnazione), ma anche, in osse- quio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, Adunanza del 19 ottobre 2021 - R.

G. n. 26968/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri , onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2 - , Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 - 01); non avendo la ricorrente in alcun modo provveduto alle ridette al- legazioni, il ricorso deve ritenersi per ciò stesso inammissibile; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della Cozzolino al rimborso, in favore della controricorrente Carmen Sannino, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudi- zio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli ac- cessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 19/10/2021.