Cassation court quashes appeal decree for false application of civil procedure code regarding reasonable duration claim timeliness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Bologna Court of Appeal's decree rejecting Emita SRL's opposition to a monocratic order denying equitable repair for unreasonable process duration. The appellant argued the lower court incorrectly applied procedural rules on timeliness, while the Ministry of Justice contended the private party failed to prove the definitive nature of the underlying judgment. The court ruled that the private party successfully produced the definitive judgment, shifting the burden to the administration to prove the short limitation period had expired, which they could not do.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, 326 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; When a private party produces the definitive judgment defining the underlying proceedings, the burden of proving the expiration of the short limitation period for equitable repair falls on the public administration, not the private party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9390-2021 proposto da: EMITEA SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO CARULLO; - ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N . 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 4349/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la s.r.l. Emita ricorre avverso il decreto della Corte d'appello di Bologna di cui in epigrafe, con il quale era stata rigettata l'opposizione dalla medesima avanzata averso il decreto monocratico che ne aveva disatteso la domanda d'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile, definito in appello dalla medesima Corte; che la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, ritenuto che con il primo motivo la ricorrente lamenta falsa applicazione degli artt. 113 e 324 cod. proc. civ. e 3, co. 3, lett. c e 4, 1. n. 89/2001, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; considerato che il motivo appare manifestamente fondato, valendo quanto segue: - la Corte di Bologna, afferma che l'opponente aveva <<prodotto solo copia attestata conforme della sentena di questa Corte senta specificare se la stessa sia stata poi notificata o sia divenuta definitiva e quando>>; questa Corte ha reiteratamente chiarito che in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, per "definitività" della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il "dies a quo" del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce.
Spetta all'amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione all'acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si è verificata la violazione del teimine ragionevole di durata, a seguito dello spirare, in conseguenza della notificazione, del Ric. 2021 n. 09390 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 3826, 21/2/2006, Rv. 592786; conf. ex multis, Sez. 6, 13752, 23/06/2011; Sez. 1, 21/02/2006; Sez. 6, n. 22423, 10/10/2013; Sez. 6, n. 16194/2019); - dalla produzione della copia autentica della sentenza definitoria del giudizio presupposto il Giudice dell'equa riparazione era in condizione di risalire all'epoca del passaggio in giudicato della stessa per il decorso del c.d. termine lungo, spettando, come si è visto all'amministrazione convenuta la prova dell'eventuale decorso del termine breve; onere che non avrebbe potuto essere assolto dall'istante attraverso l'impossibile soddisfacimento della prova del fatto negativo (Cass. n. 3826/2006); - il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra ripreso, invero, avendo la parte privata prodotto la sentenza che aveva definito il giudizio presupposto, il Giudice dell'equa riparazione, in assenza d'eccezione di notifica di essa, al fine di dar decorrenza la termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., avrebbe dovuto accertare se il ricorso fosse da reputarsi tempestivo sulla base degli atti (data di pubblicazione della sentenza definitoria del giudizio presupposto e deposito del ricorso); considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce falsa applicazione degli artt. 2696 cod. civ., 112, 113, 324 cod. proc. civ., 3, n. 3, lett. c e 4, 1. n. 89/2001, lamentando che la Corte territoriale, per il fatto stesso di avere riconosciuto la legittimazione attiva della esponente, che era stata negata dal decreto monocratico, aveva "tacitamente riconosciuto la tempestività della proposizione del ricorso", resta assorbito dall'accoglimento del primo; considerato che, pertanto il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio in relazione all'accolto motivo, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizi di legittimità;
Ric. 2021 n. 09390 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -3-
P.Q.M.
accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato in relazione all'accolto motivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna, altra composizione. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2021. E.P OSi