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Ordinanza — n. 36124/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36124/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36124/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso 2404-2021 proposto da: CURCI VINCENZO, BARBATO ANNA MARIA, CURCI ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato che li rappresenta e difende STEFANIA IASONNA; - ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato- avverso il decreto n. 3181/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36124/2021 — snciv · Corte di Cassazione: b) questa Corte da anni, con giuriiprudenza ferma enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto supedlua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in funzione della comprensione dei motivi stessi (5.

Parole chiave

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durata eccessiva del procedimento requisiti probatori assunzione di prove a titolo cautelare limiti procedurali censure procedurali complessità della procedura
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 2404-2021 proposto da: CURCI VINCENZO, BARBATO ANNA MARIA, CURCI ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato che li rappresenta e difende STEFANIA IASONNA; - ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato- avverso il decreto n. 3181/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti:

«ritenuto che Antonio Curci ricorre avverso il decreto della Corte d'appello di Roma di cui in epigrafe, con il quale, per quel che ancora qui rileva, il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo di equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, al pagamento della somma di 6 1.600,00, oltre interessi e .pese; che il Ministero della Giusti zia è rimasto intimato; considerato che il ricorso non supera il vaglio d'ammissibilità per le ragioni che seguono:

a) senza alcuna illustrazione della vicenda e sintesi dei fatti salienti, l'atto giudiziario, dopo le intestazioni di rito, si apre con la riproduzione, nell'ordine, del ricorso alla Corte d'appello in sede monitoria; del ricorso in opposizione davanti alla medesima Corte in composizione collegiale; della motivazione del decreto collegiale; indi segue l'e.osizione dei motivi del ricorso per cassazione;

b) questa Corte da anni, con giuriiprudenza ferma enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto supedlua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in funzione della comprensione dei motivi stessi (5.

U. n. 17168 / 2012, Ry. 621813; coni, ex multis, Cass. nn. 393 / 2013, 10244/2013, 17002/2013, 26277 / 2013 e, in epoca più recente, 1264/2019, 12730/2019, 28356/2019, 31224/2019, 31225/ 2019, 10423 / 2020)»; considerato che non v'è luogo a statuizione sulle spese, non avendo il Ministero intimato svolto difese in questa sede; Ric. 2021 n. 02404 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2-

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile; Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2021. TL CANCELLIERE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Torril! IL CAN :J