Italian Supreme Court dismisses appeal claiming false application of law regarding adverse possession and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding adverse possession and procedural violations. The court found the appellant's arguments to be mere assertions of facts contrary to the trial record and failed to pinpoint specific legal errors in the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed without a merits ruling, noting the insufficiency of the grounds provided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.: An appeal alleging false application of law is inadmissible if it constitutes a mere assertion of facts contrary to the judicial reconstruction or fails to identify the specific legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26340-2020 proposto da: SETTANNI NICOLA, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA CLARY; - ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580; - intimato - avverso la sentenza n. 1572/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta di cui appresso: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio, per quale che ancora rileva d'utile, può sintetizzard nei termini seguenti: - il Tribunale di Bari rigettò la domanda con la quale Nicola Settanni aveva chiesto di essere dichiarato proprietario per usucapione di uno stacco di terreno a lui pervenuto per successione ereditaria dalla zia Teresa Dargento (dichiarata nulla la citazione per essere stata indirizzata a soggetto verosimilmente defunto e a soggetti inesistenti, l'attore, autorizzato dal Giudice, aveva rinnovato la citazione nei confronti del Ministero dell'economia e delle Finanze, al quale doveva reputarsi devoluta l'eredità del titolare intestatario, Antonio Lorusso, nato nel 1831); - la Corte d'appello di Bari con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l'impugnazione proposta dal Settani; - avverso la statuizione d'appello Nicola Settani propone ricorso sulla base di due motivi e il Ministero è rimasto intimato; considerato, in via di preliminarietà, che pur constata l'irritualità della notifica del ricorso, effettuata presso l'Avvocatura distrettuale, invece che presso quella Generale, tenuto conto di quanto appresso, in base al principio della "ragione più liquida", non occorre far luogo a rinnovo di essa notifica; ritenuto che con il primo motivo il ricorrente proipetta nullità della sentenza "per violazione e/ o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, n. 3 cpc", lamentando che la sentenza d'appello aveva evideniato che quella di primo grado meritava integrazione, che non era stata Jpecificata; che, allorquando la Dargento, nel 1995, aveva disposto per testamento, l'usucapione si era maturato a cagione del continuativo possesso del terreno per oltre quaranta anni(prima della testatrice, dal di lei padre) e, quindi non trovava applicazione, come correttamente affermato dalla sentenza d'appello, la I. n. 206 / 2006, invocata dal Ministero; considerato che la doglianza non supera il vaglio d'ammissibilità per le ragioni che seguono: il motivo, per un verso, costituisce mera asserzione di una situazione fattuale difforme dalla ricostruzione giudiziale e, per altro verso, lamenta una non Ric. 2020 n. 26340 sez.
M2 - ud. 30-09-2021 -2- meglio specificata violazione e o falsa applicazione di legge, non solo non individuata puntualmente, ma neppure ricavabile dal testo della censura (fr., ex multis, Se 3, n. 3997,18 / 3 / 2003); ritenuto che con il secondo motivo il ricorrente denunzia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc tig, in sintesi, assumendo che la Corte locale era incorsa in "errore motivazionale" poiché non si era soffermata sulla documentazione prodotta, che dimostrava il possesso ultraventennale utile all'acquisto per usucapione (pagamenti ,fiscali e annotazioni catastali); non aveva, inoltre, tenuto conto della prova scaturente dalla escussione testimoniale e, quindi, non era vero che mancasse la prova, ma, semmai, essa prova avrebbe dovuto essere giudicata inattendibile nel merito, di talché il ricorrente chiede che "la Suprema Corte adita provveda ad una nuova valutazione dei fatti"; infine, il Settori contesta il giudizio di genericità sulla testimonianza espresso dalla Corte di Bari, avendo il teste fornito elementi .9)ecifici e puntuali in piena sincerità; considerato che anche il secondo motivo è inammissibile dovendosi osservare: - nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l'apprezzamento delle proveeffettuato dal giudice del merito (alle pagg. 6 e 7 la sentenza esplicita le ragioni che la inducono a non reputare affidabili le dichiara ioni rese dal teste Vincenzo D"Addosio), in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di fa lsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come la centi piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Se. 6-1, n. 27000, 27 /12/ 2016,Rv. 642299);
Ric. 2020 n. 26340 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -3- - quanto al lamentato omesso esame di documenti va rilevato la insanabile aipecificità della critica, non avendo il ricorrente chiarito il dove e il quando i documenti evocati siano stati dibattuti in giudkio e avendo omesso, di riportarli in ricorso (5. U., n. 8053, 7 / 4/ 2014, Rv. 629831); considerato che, di conseguerka, siccome affermato dalle 5. U. (seni'. n. 71 5 5, 21 / 3 / 2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. d V e dell'art.606 cp.p., su ragioni di merito, atteso che la fu. rkione di filtro della diooskione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'ori/nere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delihnione dei ricorsi "inconsistenti"»; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; considerato che non v'è luogo a regolamento delle spese poiché la controparte non ha svolto difese;
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto Ric. 2020 n. 26340 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -4- per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2021. fe CANCELLIER4 ESPERTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA