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Ordinanza — n. 36119/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal for inadmissibility due to failure to cite specific procedural articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36119/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible before assessing its merits. The applicant argued that the Regional Tax Commission erred in treating notification as perfected due to lack of contestation, violating specific civil procedure articles. The court rejected this because the complaint failed to meet the strict formal requirements for alleging violations of the principle of non-contestation and did not properly frame the alleged breach of the duty to evaluate evidence.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116, 139 c.p.c.; The cassation appeal alleging violation of the principle of non-contestation is inadmissible unless the specific procedural requirements for such a doglianza are strictly observed, and the alleged violation of the duty to evaluate evidence must be framed within the narrow exceptions permitted by law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility principle of non contestation duty to evaluate evidence tax administrative litigation procedural formalities sottrazione dell'iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
La violazione dell'art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 139 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Infine, la doglianza relativa alla mancata applicazione del principio di non contestazione (della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate) è formulata senza l'osservanza dell'art. 366 c.p.c. (dato che non sono riportate le difese nei precedenti gradi) .
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
115, art. 13, comma 1 quater.
art 139 c.p
nonché dell'art 139 c.p.c.
art. 115 c.p
La violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 116 c.p
art. 366 c.p
Infine, la doglianza relativa alla mancata applicazione del principio di non contestazione (della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate) è formulata senza l'osservanza dell'art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020
Cass. sez. 1, 28 febbraio 2018, n. 4699
Cass. sez. 3, 11 ottobre 2016, n. 20382
4699; conforme Cass. sez. 3, 11 ottobre 2016, n. 20382).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4707-2020 proposto da: PANZA BELLINO ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti avverso la sentenza n. 5390/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 04707 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- Rg 4707/2020 FATTO E DIRITTO Considerato che: Con sentenza nr 5390/2019 la CTR della Campania accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Benevento con cui era stato accolto il ricorso Bellino Elio Panza avente ad oggetto l'intimazione di pagamento relativamente al mancato versamento dell'Iva per l'anno 2009 e per le tasse automobilistiche anno 2008/2009. Il giudice di appello riteneva ammissibile alla luce del disposto dell'art 58 del dlgs 546/1992 la produzione documentale relativa alle notifiche delle cartelle.

Osservava poi che il procedimento notificatorio doveva considerarsi perfezionato in assenza di contestazione e di repliche da parte del contribuente sicchè doveva ritenersi superate le contestazioni originarie sollevate da quest'ultimo in merito all'inesistenza della notifica. Bellino Elio Panza propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art 139 c.p.c. per avere la CTR ritenuto ritualmente perfezionata la notifica delle cartelle sulla base della non contestazione della documentazione prodotta nella fase di gravame.

La censura è inammissibile, prima ancora che infondata. In primis, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., col ricorso per cassazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa i consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037-01). La violazione dell'art. 115 c.p.c. pertanto può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale" (Cass. sez. 1, 28 febbraio 2018, n. 4699; conforme Cass. sez. 3, 11 ottobre 2016, n. 20382).

In tal senso si è espressa recentemente anche Cass. sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867. Nella fattispecie il vizio (enunciato nella rubrica) non è stato dedotto nei termini descritti. Non può, dunque, ravvisarsi la denunciata violazione di legge per avere la C.T.R. ritenuto di attribuire efficacia probatoria alla documentazione offerta dall'amministrazione finanziaria. Infine, la doglianza relativa alla mancata applicazione del principio di non contestazione (della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate) è formulata senza l'osservanza dell'art. 366 c.p.c. (dato che non sono riportate le difese nei precedenti gradi) .

Pertanto, sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente a rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 4000,00 oltre s.p.a.d. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma