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Ordinanza — n. 36114/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing regional court decision for lack of contradictory procedure and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36114/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the tax agency's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision, quashing it and remanding the case. The court found the first ground valid because the 2006-2007 tax assessments predated the mandatory contradictory procedure requirement, while the second ground was valid due to the appellate court's failure to provide independent reasoning. Consequently, the lower court's judgment was annulled and the matter returned to the Regional Tax Commission for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 38 DPR 600/1973; Art. 360 c.p.c.: The obligation of prior contradictory procedure applies only to tax years 2009 onwards; judgments based solely on reference to first-instance reasoning without independent analysis are null for violation of the duty to motivate.

Parole chiave

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tax assessment contradictory procedure insufficient reasoning nullity relationem judgment invalidity prior contradictory requirement tax appeal cassation procedura di ricupero d'imposta arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 23.10.18 n. 119
Art. 38 DPR 600/1973
Sul punto, questa Corte ha già avuto occasione in diverse occasioni di affermare che, l'obbligo di instaurazione di un contraddittorio preventivo "sussiste solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R.
Art. 22 D.L. 78/2010
600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l.
Art. 360 c.p.c.
Su tale punto la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 132 c.p.c.
4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-5, n. 11283 del 31/05/2016
Cass 14395/16
11283 del 31/05/2016 ;Cass 14395/16;
Cass 9747/17
Cass 9747/17,Cass 310/18).
Cass 310/18
Cass 9747/17,Cass 310/18).
Cass 27112/18
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24785-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI P( )R.1'( )GI I ..S1 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro PAGLIUCA PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHIELINI n. 5, presso lo studio dell'avvocato LUCA MARIA PIETROSANTI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2374/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 13/04,12018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VITTORIO Ric. 2019 n. 24785 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Latina , con sentenza n. 40/2013 ,sez 3 , accoglieva il ricorso proposto da Pagliuca Pierluigi avverso 1 'avviso di accertamento TKF011101567/2011 per irpef 2006 e 2007 Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 2374/7//2018, rigettava l'impugnazione. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso il contribuente .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc . Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia contesta la decisione impugnata laddove ha ritenuto che l'avviso di accertamento,basato su studi di settore, aveva accertato un maggior reddito del contribuente senza avere instaurato il preventivo contraddittorio con la parte. Con il secondo motivo deduce la nullità della decisione in quanto avvenutaper relationem alla sentenza di primo grado. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività del ricorso che si rivela infondata.

La sentenza ricorso è stata depositata il 13.4.18 mentre il ricorso è stato notificato il 5.8.19. Occorre tenere presente che l'articolo 6 del d.l. 23.10.18 n. 119, in vigore dal 24.10.18 , convertito con legge n. 136 del 2018 , ha sospeso i termini delle impugnazioni dei giudizi in materia tributaria tra il 24.10.18 ed il 31.7.19 per consentire alle parti di presentare le istanze di conciliazione per i giudizi pendenti. Nel caso di specie, il termine semestrale per proporre l'impugnazione da parte dell'amministrazione, scadeva, tenuto conto della sospensione feriale, il 13.11.18, ma essendo lo stesso rimasto sospeso per il predetto periodo dal 24.10.18 al 31.7.19, veniva a scadere il 19 agosto 2019 , tenuto conto del periodo già intercorso prima del 24.10.18.

La notifica effettuata il 5.8.19 risulta pertanto tempestiva. Nel merito, il motivo di ricorso è fondato. Gli avvisi di accertamento concernono tributi degli anni 2006 e 2007 mentre l'obbligo di instaurazione del contraddittorio è stato previsto solo a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 78/2010 all'art 38 del dpr 600/73. Sul punto, questa Corte ha già avuto occasione in diverse occasioni di affermare che, l'obbligo di instaurazione di un contraddittorio preventivo "sussiste solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale" (Sez. 6- 5, n. 11283 del 31/05/2016 ;Cass 14395/16;

Cass 9747/17,Cass 310/18). Il motivo va quindi accolto. Parimenti deve dirsi per il secondo motivo. Per quanto concerne infatti gli aspetti di merito della controversia, la sentenza impugnata si è limitata a riportarsi alle "considerazioni già espresse dalla CTP Latina,che si confermano e si condividono" Si tratta di una motivazione per relationem basata su affermazioni puramente apodittiche che non riportano neppure gli argomenti posti a base della decisione di primo grado senza che in alcun modo siano svolte argomentazioni sulle censure proposte con l'atto di appello di cui non viene riportato neppure il contenuto..

Su tale punto la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame( da ultimo Cass .27112/18).

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio ,in diversa composizione , anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 14.9.21 Il F'y sidente