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Ordinanza — n. 36109/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to procedural defect of 'patchwork' argument assembly preventing case understanding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36109/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioners' arguments were assembled from disparate parts of the case file rather than presenting a coherent narrative. The court found that this 'patchwork' technique, which included verbatim copying of the lower court's decision, rendered the legal issues unintelligible. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioners were ordered to pay the opposing architects' legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the petitioners use a 'patchwork' technique to assemble arguments from disparate parts of the case file, rendering the legal issues unintelligible to the court.

Parole chiave

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inadmissible appeal patchwork technique assemblaggio motivi procedural defect intelligibility requirement Corte di Cassazione art. 360 c.p.c. memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
08-07-2021 -2- - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis c.p.c.
648290-01); - che tutto ciò manca nel caso in esame, giacché — diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti nella propria memoria ex art. 380-bis cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 645 cod. proc. civ
art. 115 cod. proc. civ
civ., e dell'art. 115 cod. proc. civ.; - che il secondo motivo denuncia — sempre ai sensi dell'art.
art. 2697 cod. civ
— violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
648290-01); - che tutto ciò manca nel caso in esame, giacché — diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti nella propria memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2016, n. 3385
Cass. Sez. 6-1, ord. 30 ottobre 2015, n. 22185
638771-01), o — come avvenuto nel caso che occupa — "l'assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa", ivi compreso "l'inserimento, tra virgolette, della sentenza impugnata" (Cass. Sez. 6-1, ord. 30 ottobre 2015, n. 22185, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 11 aprile 2012, n. 5698
Cass. Sez. Un., sent. 11 aprile 2012, n. 5698, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26328-2020 proposto da: PETRELLA LUIGI, PETRELLA ANNA, in proprio ed in qualità di soci della Società FIORETTI SNC DI PRETRALLA LUIGI & C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIAI PROPERZIO, 27, presso lo studio dell'Avvocato ANTONIO DE SARNO, rappresentati e difesi dall'Avvocato GIUSEPPE DI MONDA; - ricorrenti - contro DE FALCO MARINA, URBANO MARIA GRAZIA, domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'Avvocato SEVERINO NAPPI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 66/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

STEFANO GIAIME GUIZZI. Ritenuto in fatto - che Luigi ed Anna Petrella, in proprio e nella rispettiva qualità di soci della società Fioretti S.n.c. di Petrella Luigi & Co., ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 66/20, del 9 gennaio 2020, della Corte di Appello di Napoli, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 1243/11, del 6 aprile 2011, del Tribunale di Nola — ha confermato la reiezione dell'opposizione a decreto ingiuntivo dagli stessi proposta avverso il provvedimento monitorio emesso in favore degli architetti Marina De Falco e Mariagrazia Urbano, in relazione ad incarico professionale svolto e non retribuito; - che i ricorrenti riferiscono, in punto di fatto, che la proposta opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.

— dopo che il relativo giudizio era stato istruito anche mediante prova per testi — si concludeva con il rigetto dell'opposizione, avendo l'adito Tribunale escluso la dedotta responsabilità professionale delle opposte; - che il gravame esperito dai soccombenti attori in opposizione veniva rigettato dal giudice di appello; - che avverso la sentenza della Corte partenopea ricorrono per cassazione i Pretella, sulla base — come detto — di tre motivi, Ric. 2020 n. 26328 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -2- - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

— violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2236 e 2697 cod. civ., e dell'art. 115 cod. proc. civ.; - che il secondo motivo denuncia — sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 167, 633, 634 e 636 cod. proc. civ.; - che il terzo motivo denuncia — nuovamente ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e/o falsa applicazione degli artt.2036 e 2697 cod. civ.; - che hanno resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, Marina De Falco e Mariagrazia Urbano, chiedendo dichiararsi la stessa inammissibile — anche in relazione al mancato rispetto del principio di autosufficienza — o comunque non fondata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per 1'8 luglio 2021.

Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile; - che, nella specie, esso non reca un'adeguata esposizione dei fatti di causa; - che, difatti, al fine di "soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover Ric. 2020 n. 26328 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -3- 9 ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa" (così Cass. Sez. 1, ord. 3 novembre 2020, n. 24432, Rv. 659427-01); - che si tratta di principio affermato, a più riprese, da questa Corte, secondo cui la esposizione sommaria dei fatti di causa, ponendosi quale specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una narrazione idonea garantire al giudice di legittimità "di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata" (Cass.

Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01); - che, difatti, la prescrizione di tale requisito "risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato" (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01); - che di conseguenza, perché possa ritenersi soddisfatto il requisito "de quo", occorre che il ricorso per cassazione rechi "l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di Ric. 2020 ti. 26328 sez.

M3 - ud. 08-07-2021 -4- cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito" (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266- 01; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2018, n. 5640, Rv. 648290-01); - che tutto ciò manca nel caso in esame, giacché — diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti nella propria memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. — la narrativa dei fatti si è, sostanzialmente, limitata (in tre pagine scarse) all'indicazione dell'esistenza di un'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per non meglio precisate prestazioni professionali, e nella deduzione di, del pari imprecisate, responsabilità nella loro esecuzione; - che, d'altra parte, l'inammissibilità del presente ricorso si impone, vieppiù, in quanto nella illustrazione dei suoi singoli motivi lo stesso risulta confezionato con la tecnica del c.d. "assemblaggio", da ravvisare allorché ricorra o "la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale, contenuto degli atti processuali" (Cass.

Sez. 6-3, ord. 22 febbraio 2016, n. 3385, Rv. 638771-01), o — come avvenuto nel caso che occupa — "l'assemblaggio di parti eterogenee del materiale di causa", ivi compreso "l'inserimento, tra virgolette, della sentenza impugnata" (Cass. Sez. 6-1, ord. 30 ottobre 2015, n. 22185, Rv. 637747-01), restando, nondimeno, inteso che la preclusione all'uso di tale tecnica, con conseguente inammissibilità del ricorso, è da affermarsi allorché il suo impiego privi questa Corte, come nella presente ipotesi, della possibilità di un'adeguata comprensione delle vicende (e delle questioni giuridiche) sottoposte al suo esame (cfr.

Cass. Sez. Un., sent. 11 aprile 2012, n. 5698, Rv. 621813-01); - che tale evenienza si è concretizzata nel caso in esame, in quanto, alla già insufficiente esposizione dei fatti di causa, ha fatto seguito una Ric. 2020 n. 26328 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -5- confusa e disordinata sovrapposizione — in una sorta di non riuscito "patchwork" — degli atti di causa (o di singole loro parti), che ha reso ulteriormente inintellegibile il ricorso, impedendo di comprendere, oltre alla natura della vicenda portata all'esame dei due giudici di merito, pure il contenuto delle questioni giuridiche sottoposte al loro vaglio; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando Luigi Petrella e Anna Petrella a rifondere, a Marina De Falco e Mariagrazia Urbano, le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00, più 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Ric. 2020 n. 26328 sez. M3 - ud. 08-07-2021 -6- Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Ter