Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding state-funded legal aid applicability to separate opposition proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Ministry of Justice's appeal inadmissible due to insufficient specificity in its argument. The Ministry argued that the defendant, admitted to state-funded legal aid in the preliminary trial, could not be ordered to pay litigation costs in the subsequent independent opposition proceeding. The court rejected this, noting the lower court failed to demonstrate the defendant's continued eligibility for state aid in the separate opposition process, which has its own legal nature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; The appeal is inadmissible if the ground of complaint lacks sufficient specificity to establish that the legal aid granted in the preliminary proceeding extends to the independent opposition proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 692-2020 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro ABBAS GHULAM - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 24/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 692/2020 Numero sezionale 9979/2021 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 36054/2021Data pubblicazione 22/11/2021 Con ordinanza del 7.11.2018 il Tribunale di Ancona revocava l’ammissione anticipata e provvisoria di Abbas Ghulam al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rigettando la correlata istanza di liquidazione del compenso del difensore che lo aveva assistito nel giudizio presupposto.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona accoglieva l’opposizione proposta da Abbas Ghulam avverso il predetto provvedimento, accertando la sua perdurante ammissione al beneficio e condannando l’amministrazione soccombente alle spese del giudizio di opposizione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo di ricorso, con il quale contesta la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione operata dal giudice di merito. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Il Collegio condivide la proposta del relatore. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero contesta la statuizione sulle spese operata dal Tribunale, sul presupposto che -essendo stato l’Abbas ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato- l’amministrazione, soccombente all’esito del giudizio di opposizione ex art. 170 del D.P.R. m. 115 del 2002, non poteva essere condannata al pagamento diretto delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, ammessa al beneficio.
La tesi si fonda sul presupposto logico che l’odierno intimato fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato non soltanto nel giudizio presupposto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 692/2020 (circostanza, questa, pacifica), ma anche in quello successivo, ed Numero sezionale 9979/2021Numero di raccolta generale 36054/2021 autonomo, di opposizione ex art. 170 citato.
La parte ricorrente, Data pubblicazione 22/11/2021 tuttavia, non specifica, nel motivo in esame, da quale atto sarebbe dimostrata detta circostanza, che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, nel quale il Tribunale si limita a dare atto che l’odierno intimato era stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel solo giudizio presupposto. Da quanto precede deriva che la censura proposta dal Ministero non è assistita dal sufficiente grado di specificità, non potendosi in nessun caso ipotizzare che l’ammissione al beneficio in esame per il giudizio presupposto estenda i suoi effetti anche all’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, che ha pacificamente natura di procedimento autonomo rispetto a quello al quale si riferisce il provvedimento di diniego o revoca del beneficio, o di liquidazione del compenso dovuto all’avvocato.
Le relative spese, pertanto, devono essere regolate ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7072 del 21/03/2018, Rv. 648220). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G.
Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3