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Ordinanza — n. 36041/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36041/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36041/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4863-2020 proposto da: BOTTIGLIERO MAURO, rappresentato e difeso dall’avv. VINCENZO CHIUSOLO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro GERARDO ANTONIO - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 36041/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Bottigliero Mauro, affidandosi ad un unico motivo. Gerardo Antonio, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. Inammissibilità dell’unico motivo. Salva la verifica della procura speciale, non riprodotta sulla copia del ricorso, il ricorrente deduce in modo non specifico di non aver ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di merito, senza curarsi di indicare da quali elementi emergerebbe la prova di tale assunto.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali risarcimento per errore giudiziario calciatore professionista indennità di patrocinio ricorso per cassazione oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4863-2020 proposto da: BOTTIGLIERO MAURO, rappresentato e difeso dall’avv. VINCENZO CHIUSOLO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro GERARDO ANTONIO - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4863/2020 Numero sezionale 9984/2021 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 36041/2021Data pubblicazione 22/11/2021 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda proposta da Gerardo Antonio, condannando Bottigliero Mauro al pagamento della somma di € 7.237, a fronte dell’attività professionale svolta dall’attore in favore del convenuto.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Bottigliero Mauro, affidandosi ad un unico motivo. Gerardo Antonio, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. Inammissibilità dell’unico motivo. Salva la verifica della procura speciale, non riprodotta sulla copia del ricorso, il ricorrente deduce in modo non specifico di non aver ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di merito, senza curarsi di indicare da quali elementi emergerebbe la prova di tale assunto.

Ritiene inoltre inapplicabile al caso di specie il D.M. n.55/2014, senza contestare l’accertamento –contenuto nell’ordinanza impugnata– secondo cui l’attività professionale sarebbe stata ultimata nella vigenza del predetto D.M. Contesta l’indicazione, nell’ordinanza, del nome di tale avv. Pratola, evidentemente da attribuire ad una mera svista del giudice di merito. Solleva, nel resto, questioni di merito”. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, dando atto che all’originale del ricorso per cassazione è allegata idonea procura speciale.

Non risultano depositate memorie. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4863/2020 Numero sezionale 9984/2021 quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del Numero di raccolta generale 36041/2021 contributo unificato, se dovuto Data pubblicazione 22/11/2021 PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #