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Ordinanza — n. 35879/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35879/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35879/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 35368-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (CI. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2838/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/05/ 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 1911 c.c; Ordinanza — n. 35879/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Generali Italia spa è rimasta intimata. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. degli artt. 10 e 12 del d.P.R. n. 633/1972 in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., in quanto le attività, in relazione alle quali erano stati corrisposti i compensi sui quali era stata applicata VIVA nell'atto impugnato (cioè l'esazione del premio, la ricezione dall'assicurato delle comunicazioni inerenti il contratto, la gestione del sinistro), erano poste a beneficio unicamente delle altre società coassicuratrici, sicchè le stesse non potevano essere fatte rientrare nell'ambito delle prestazioni esenti di cui all'art. 10, comma 1, n. 2).

Parole chiave

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esenzione dal pagamento dei contributi conteggio delle prestazioni riscossione dei contributi franchigia assicurativa assoggettamento all'IVA contributo speciale

Disposizioni normative citate

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art. 1911 c.c
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 35368-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (CI. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 2838/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/05/ 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2018 n. 35368 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- Rg 35368/2018 Agenzia delle entrate c/ Generali Italia spa Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che ha accolto l'appello di Generali Italia spa proposto contro la sentenza a Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva dichiarato legittimo l'avviso di irrogazione sanzioni per omessa applicazione dell'IVA dovuta sulle commissioni di delega previste nei contratti di coassicurazione stipulati, ritenendo la delega una prestazione di servizi con causa specifica e distinta rispetto al contratto di assicurazione.

La CTR, premesso che l'art. 10 n. 2 del DPR 633/72 in conformità alla VI dir. CE n. 77/388/CEE del 1977 esenta da IVA le operazioni di assicurazione riassicurazione e vitalizio, ma non comprende le operazioni di coassicurazione, disciplinate dall'art. 1911 c.c.; che per l'opera prestata è prevista un'apposita commissione di delega che è esente da IVA, in quanto si tratta a tutti gli effetti di prestazione accessoria alla prestazione principale che è quella assicurativa, con la conseguenza che deve seguire lo stesso regime fiscale di esenzione; richiamata la giurisprudenza secondo cui che l'Iva sulla clausola di delega è applicabile esclusivamente ove sia dimostrato che implichi attività estranee all'assicurazione (Cass. 22429/16; 5885/2017), ritenute estranee le pronunce della Corte di giustizia richiamate dall'Ufficio, ha concluso per l'accoglimento dell'appello della società contribuente.

Generali Italia spa è rimasta intimata. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. degli artt. 10 e 12 del d.P.R. n. 633/1972 in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., in quanto le attività, in relazione alle quali erano stati corrisposti i compensi sui quali era stata applicata VIVA nell'atto impugnato (cioè l'esazione del premio, la ricezione dall'assicurato delle comunicazioni inerenti il contratto, la gestione del sinistro), erano poste a beneficio unicamente delle altre società coassicuratrici, sicchè le stesse non potevano essere fatte rientrare nell'ambito delle prestazioni esenti di cui all'art. 10, comma 1, n. 2).

Considerato che: in data 14 settembre 2021 è stata depositata dall'Agenzia delle entrate istanza di estinzione del giudizio per cassata materia del contendere, per avere Generali Italia spa presentato istanza per la definizione della controversia ex art. 6 dl. 119/2018, risultata regolare, come da nota della Direzione generale del Lazio allegata. Il giudizio va conseguentemente estinto, con compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ex art. 6 dl. 119/2018; compensa le spese. Roma, 7