Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35878/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper service on deceased party and missed appeal deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35878/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it was served on the deceased taxpayer rather than her legal heirs. Although the heirs had appeared in the appeal proceedings, the service error rendered the appeal void under procedural law. Consequently, the court rejected the request for cassation and ordered the agency to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, n. 1 cod. proc. civ.; Art. 327, comma 1 cod. proc. civ.: A cassation appeal served on a deceased party is void and inadmissible if not properly notified to the legal heirs within the statutory appeal period.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility service on deceased party legal heirs notification statutory appeal deadline void procedural act imposta sulle successioni e sulle donazioni donazione mista dotazione ereditaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, n. 1 cod. proc. civ.
1.2 Difatti, è convinzione del collegio che il ricorso debba essere considerato affetto dal vizio di nullità radicale ed insanabile in quanto proposto nei confronti di soggetto inesistente, e quindi in violazione dell'art. 366, n.
Art. 327, comma 1 cod. proc. civ.
11466), resta il fatto che Pluchino Giuseppa e Pluchino Lucia, nella qualità di eredi legittime della defunta Martorana Rosaria, si sono costituite nel presente giudizio ben oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327, comma 1, cod.
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
67 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, 37 del D.P.R.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
917, 37 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 1417 e 2697 cod.
Codice Civile
art. 380-bis cod.proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Lav., 9 dicembre 1999, n. 13775
Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2002, n. 10815
13775; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2002, n. 10815; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2004, n. 15533
10815; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2004, n. 15533).
Cass., Sez. 1^, 30 marzo 2007, n. 7981
Cass., Sez. 1^, 30 marzo 2007, n. 7981; Cass., Sez.
Cass., Sez. 2^, 15 giugno 2020, n. 11466
7981; Cass., Sez. 2^, 15 giugno 2020, n. 11466), resta il fatto che Pluchino Giuseppa e Pluchino Lucia, nella qualità di eredi legittime della defunta Martorana Rosaria, si sono costituite nel presente giudizio ben oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione ex art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7339/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Pluchino Giuseppa e Pluchino Lucia, nella qualità di eredi legittime della defunta Martorana Rosaria, rappresentate e difese dall'Avv. Angelo Flaccavento, con studio in Ragusa, ove elettiva mente domiciliato (indirizzo p.e.c.: avv.aflaccavento@pec.giuffre.it), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTI AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia 1'11 febbraio 2019 n. 747/13/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia 1'11 febbraio 2019 n. 747/13/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno 2003, in relazione a plusvalenza derivante dal trasferimento di un terreno edificabile, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 18 novembre 2015 n. 4781/17/2015, per effetto della sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione 1'8 gennaio 2017 n. 221, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di Pluchino Giuseppa e Pluchino Lucia, nella qualità di eredi legittime della defunta Martorana Rosaria, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa col n. 627/02/2010, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la contestualità temporale della donazione dalla madre alle figlie e della vendita dalle figlie ad un terzo non potesse escludere la duplicità dei trasferimenti concernenti il medesimo immobile. Pluchino Giuseppa e Pluchino Lucia, nella qualità predetta, si sono costituite con controricorso, deducendo l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, 37 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 1417 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente escluso la simulazione della donazione dell'immobile tra madre e figlie e la dissimulazione della vendita dell'immobile tra la madre ed il terzo. RITENUTO CHE:

1. Preliminarmente, Pluchino Giuseppa e Pluchino Lucia, nella qualità di eredi legittime della defunta Martorana Rosaria, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, che era stato notificato dall'Agenzia delle Entrate alla defunta Martorana Rosaria presso il domicilio eletto del difensore costituito nel giudizio di appello, ancorché le stesse si fossero già costituite, nella qualità di eredi legittime di Martorana Rosaria, nel giudizio di appello, riassumendolo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 18 novembre 2015 n. 4781/17/2015. 1.1 L'eccezione è fondata. 1.2 Difatti, è convinzione del collegio che il ricorso debba essere considerato affetto dal vizio di nullità radicale ed insanabile in quanto proposto nei confronti di soggetto inesistente, e quindi in violazione dell'art. 366, n. 1, cod. proc. civ..

Alla stregua della citata disposizione e del pacifico orientamento giurisprudenziale, non essendo configurabile un rapporto processuale nei confronti di soggetto inesistente, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione di che trattasi essendo stato indirizzato nei confronti del de cuius, anziché degli eredi che avevano preso parte al precedente grado del giudizio, concluso dalla sentenza impugnata, non potendo attribuirsi alcun rilievo giuridico, peraltro, all'eventualità (nella specie, comunque, insussistente) che nell'intestazione della sentenza di appello, per mero errore materiale, continui a figurare l'indicazione della parte defunta (Cass., Sez.

Lav., 9 dicembre 1999, n. 13775; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2002, n. 10815; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2004, n. 15533). 1.3 Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che la nullità del ricorso per cassazione, allorché esso, per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, anziché nei confronti degli eredi, sia proposto e notificato (mediante il rilascio di copia nel domicilio eletto dal procuratore) alla parte deceduta e del cui decesso il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, possa essere sanata dalla costituzione in giudizio degli eredi, che sia avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata (in termini:

Cass., Sez. 1^, 30 marzo 2007, n. 7981; Cass., Sez. 2^, 15 giugno 2020, n. 11466), resta il fatto che Pluchino Giuseppa e Pluchino Lucia, nella qualità di eredi legittime della defunta Martorana Rosaria, si sono costituite nel presente giudizio ben oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) (14 marzo 2020). 1.4 Ne discende che si deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore delle controricorrenti, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi ed C 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 1 5 % sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettu