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Ordinanza Interlocutoria — n. 35868/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new term due to missing first-instance trial file from clerk's office.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35868/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by ordering a remand to a new term because the clerk's office failed to transmit the first-instance trial file. Although the appellant timely renewed the notification, only the second-instance file was acquired, rendering the decision impossible without the initial proceedings record. The court mandated the clerk to retrieve the missing first-instance file from the Sassuolo Peace Court to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380-ter c.p.c.: When a cassation appeal is filed but the first-instance file is missing from the clerk's office, the court must order its acquisition and remand the case to a new term for proper examination.

Parole chiave

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cassation appeal missing trial file clerk's office duty remand to new term procedural defect spese del veicolo a motore contratto di compravendita di veicoli garanzia per i difetti della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. Con provvedimento n.
Art. 380-ter c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.
art. 1495 c.c
Avverso la sentenza proponeva appello la Ferrari Auto Lux s.r.I., deducendo la decadenza della garanzia ex art. 1495 c.c., l'inammissibilità del giuramento estimatorio ex art.
art. 241 c.p
1495 c.c., l'inammissibilità del giuramento estimatorio ex art. 241 c.p.c.
art. 380-bis c.p
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8365-2018 proposto da: AUTOTRASPORTI MANTOVAN SNC DI MANTOVAN GERARDO & C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO ALBANESE 61 C, presso i signori Gelodi-Amoroso, rappresentata e difesa dall'avvocato FERNANDO AMOROSO; - ricorrente - contro IMMOBILIARE 36 SPA (già AUDI ZENTRUM BOLOGNA SPA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI, 34, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO AURELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO MANCINI; - controricorrente - contro FERRARI AUTO LUX SRL, TOMASI MARCO; - intimati - avverso la sentenza n. 1553/2017 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 13/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Con atto di citazione dell'11/4/2011 la società Autotrasporti Mantovan s.n.c. conveniva in giudizio la società Ferrari Auto Lux s.r.I., chiedendo la condanna di quest'ultima alla riduzione del prezzo e/o al risarcimento del danno, deducendo di avere acquistato dalla società convenuta un'autovettura il cui chilometraggio era stato falsato. Costituitasi in giudizio, la Ferrari Auto Lux s.r.l. chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Audi Zentrum Bologna s.p.a., deducendo di aver acquistato a sua volta l'autovettura oggetto di causa da tale società, alla quale soltanto si doveva imputare la contraffazione del contachilometri.

La Audi Zentrum Bologna chiedeva la chiamata in causa del proprio venditore Marco Tomasi, il quale eccepiva la propria estraneità ai fatti, da imputarsi esclusivamente alla Ferrari Auto Lux. Il Giudice di Pace di Sassuolo, con sentenza n. 220/2013 - dopo aver deferito al legale rappresentante della Autotrasporti Mantovan il giuramento estimatorio sulla quantificazione dei danni sofferti in seguito all'alterazione del contachilometri - condannava la Ferrari Auto Lux al pagamento di euro 2.700 in favore della società attrice.

2. Avverso la sentenza proponeva appello la Ferrari Auto Lux s.r.I., deducendo la decadenza della garanzia ex art. 1495 c.c., l'inammissibilità del giuramento estimatorio ex art. 241 c.p.c. e l'omesso accertamento della responsabilità concorrente di Audi Zentrum Bologna. Con sentenza 13 settembre 2017, n. 1553, il Tribunale di Modena, preliminarmente dichiarata la contumacia di Marco Tomasi, accoglieva Ric. 2018 n. 08365 sez. M2 - ud. 02-12-2020 -2- l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'infondatezza delle domande avanzate da Autotrasporti Mantovan.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la società Autotrasporti Mantovan s.n.c. di Mantovan Gerardo & c. Resiste con controricorso la Immobiliare 36 s.p.a. (già Audi Zentrum Bologna s.p.a.). L'intimata Ferrari Auto Lux s.r.l. non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. Con provvedimento n. 20796/2019 questa Corte, constatato che dal fascicolo non risultava l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso a Marco Tomasi e ravvisata la necessità di acquisire il fascicolo d'ufficio dei pregressi gradi di merito, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso a Tomasi Marco e l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dei due gradi di merito. CONSIDERATO CHE Il Collegio rileva che la società ricorrente ha tempestivamente provveduto alla rinnovazione, ma che è stato acquisito unicamente il fascicolo del secondo grado di giudizio e che non è stato trasmesso il fascicolo di primo grado, necessario ai fini della decisione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, Zamandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo del primo grado del giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace di Sassuolo, erroneamente non trasmesso a seguito della prima ordinanza interlocutoria. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile, il 2 dicembre 2020.