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Ordinanza — n. 35830/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against traffic fine, ruling that police must prove speed camera calibration per Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35830/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed a lower court's dismissal of a traffic fine appeal, ruling that the administrative authority failed to prove the speed camera's calibration. The appellant argued that the lower court ignored a Constitutional Court decision requiring periodic verification of speed-measuring devices. Consequently, the Court held that the burden of proof regarding device functionality rests on the administration, not the driver.

Regesto Legislator

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Art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992; Art. 113 Cost. 2015: The Constitutional Court declared unconstitutional the lack of mandatory periodic calibration for speed-measuring devices, requiring the administration to prove such verification occurred when challenged.

Parole chiave

Generato dall'IA
speed camera calibration administrative burden of proof Constitutional Court ruling traffic fine appeal electronic speed detection grave eccesso di velocità infrazione alle norme della circolazione sorpasso non consentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 45, comma 6, del d.lgs.
Art. 113 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 113 del 2015
Cassazione n. 533 del 2018
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Testo completo

3-3-3"J ORDINANZA sul ricorso 7549-2019 proposto da: FUSARO LUIGI, in proprio; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - avverso la SENTENZA n. 789/2018 del TRIBUNALE DI MATERA, depositata il 26/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/9/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO. FATTI DI CAUSA Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dal ministero dell'interno, ha rigettato l'opposizione che l'avv. Luigi Fusaro aveva proposto avverso il verbale di contestazione elevato dalla polizia stradale per violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada.

Il tribunale, in sostanza, ha ritenuto che non era condivisibile la sentenza appellata nella parte in cui il giudice di pace aveva considerato dirimente "la mancanza di alcuna possibilità di verifica in ordine alle condizioni di efficienza dell'autovelox impiegato ..., e per non esservi riscontri in atti in ordine alla relativa taratura, con conseguente configurabilità della inattendibilità delle risultanze rilevate e contestate, ritenendo non assolto l'obbligo del Ministero de quo di fornire la relativa prova ...". Secondo il tribunale, al contrario, in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6) né il relativo regolamento di esecuzione (art. 345 d.P.R. n. 495 del 1992) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento.

Nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, quindi, ha aggiunto il tribunale, non sussiste alcun ulteriore onere a carico dell'amministrazione relativamente alla dimostrazione della perdurante funzionalità delle predette apparecchiature. Del resto, ha concluso il tribunale, le apparecchiature elettroniche debitamente omologate, utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla I. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura, trattandosi di un sistema di controlli che non riguardano la misurazione elettronica della velocità.

Ric. 2019 n. 7549 - Sez. 6-2 - CC 30 settembre 2021 Luigi Fusaro, con ricorso notificato su richiesta dell'1/3/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. Rinnovata la notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato in data 2/9/2020, il ministero dell'interno è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il codice della strada non prevede l'obbligo della taratura delle apparecchiature addette al rilievo della velocità. 1.2.

Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha tenuto conto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui non prevede la taratura per le apparecchiature utilizzate per accertare le violazioni dei limiti di velocità. 1.3. Per effetto di tale sentenza, quindi, ha proseguito il ricorrente, tutte le apparecchiature di misura della velocità, compreso l'autovelox, devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, per cui, in caso di contestazione, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state, o meno, effettuate.

2. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo e del terzo. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di affermare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada "nella parte in cui non prevede che tutte le Rico 2019 n. 7549 - Sez. 6-2 - CC 30 settembre 2021 apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura", con la conseguenza che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, com'è avvenuto nella specie, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018).

3. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Matera che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Matera che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 30 settembre 2021. IrPres ente uigi Giova LÀ ...`73TATOIN CANCt:: IL CANCELL/F