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Ordinanza — n. 35829/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows claim for equitable delay compensation, ruling interest must be included in the value of the underlying right.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35829/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding equitable compensation for excessive civil trial duration. The appellant argued that the lower court failed to include accrued interest on the capital sum when calculating the compensation, which should be part of the underlying right's value. The court held that interest is an accessory to the principal debt and must be considered to determine the economic scope of the case, ordering a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 2 bis, co. 3, L. n. 89/2001; The measure of equitable compensation for excessive trial duration cannot exceed the value of the underlying right, which includes accrued interest on the capital sum.

Parole chiave

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equitable compensation excessive trial duration interest on capital value of the cause civil procedure law calcolo dell'indennità risarcitoria calcolo delle indennità giornaliere modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 2 bis, co. 3, L. n. 89/2001

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 7695, 19/3/2019
Cass., nn. 7478/2019, 30057/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 2826-2021 proposto da: NERI ENRICO, elettivamente domicfliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ALUNNI; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso il decreto n. cronol. 196/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: <<ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, in composizione collegiale, investita per competenza dalla Corte d'appello di Roma, in accoglimento della domanda d'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile, riconosceva a Enrico Neri la somma di 950,00, limitando l'indennizzo al diritto accertato nel processo presupposto, ai sensi dell'art.. 2 bis, co. 3, L n. 89 / 2001, il quale prevede che <<la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se in inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice; ritenuto che il Neri ricorre avverso la statuizione della Corte di Perugia sulla base di unitaria censura e che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso; ritenuto che il ricorrente lamenta che la Corte di merito aveva violato e I o falsamente applicato gli artt. 2 e 2 bis, I. n. 8912001, esponendo che: - la statuizione impugnata non aveva tenuto conto del fatto che alla sorte capitale andavano aggiunti gli interessi dalla domanda fino al deposito della sentenza che aveva definito il processo presupposto e, pertanto, la Corte locale non aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte; - inoltre, la statuizione, dopo avere correttamente affermato che il diritto accertato nel giudizio presupposto ammontava a 960,00, in dispositivo erroneamente liquidava la somma di 950,00; considerato che la doglianza è manifestamente fondata, avendo questa Corte avuto già modo di condivisamente affermare che "il credito per interessi è (...) accessorio al credito per capitale e non vi è ragione di non tenerne conto ai fini dell'individuazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto" (Sez. 6, n. 7695, 19 / 312019; conf Cass., nn. 7478/2019, 30057 / 2019); dovendosi soggiungere che, non potendo la durata de/processo porsi Ric. 2021 n. 02826 sez.

M2 - ud. 30-09-2021 -2- a carico della parte vincitrice, il giudice deve liquidare gli interessi maturati sulla sode capitale fino al deposito della senten.za; che, inoltre, non v'è dubbio che la Corte perugina sia incorsa in errore avendo liquidato in dispositivo ammontare inferiore al credito accertato nel giudkio presupposto; considerato che le difese del controricorrente non meritano accoglimento: non costituisce onere della parte privata richiedere espressamente al giudice che debba tenere conto, ai sensi del citato art. 2 bis, anche degli interessi, trattandosi di posta facente parte a pieno titolo del diritto accertato nel giudkio presupposto; ne', tantomeno, deve assegnarsi influe'rka alla circostanza che essa parte abbia avanzato richiesta di ristoro maggiore secondo i criteri ordinari; né, emergono profili di difetto di specificità per mancanza di autosufficiena, avendo la ricorrente prodotto il provvedimento decisorio del giudkio presupposto; né, infine, si rilevano ragioni giuridiche per onerare la parte richiedente di allegare i computi degli interessi, ricavabili ex lege>>; considerato che, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia, altra composizione. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 30 settembre 2021. J.kPresi uigi Gio