Court dismisses appeal against civil delay compensation, ruling interest on principal must be included in the calculated amount.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding civil delay compensation for Raffaella Ameli against the Ministry of Justice. The lower court had limited the indemnity to the proven right, excluding interest accrued on the principal sum until the judgment's deposit. The Supreme Court held that interest is an accessory to the principal claim and must be considered to determine the full economic scope of the underlying case, ordering a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 bis, co. 3, 1. n. 89/2001; The measure of delay compensation cannot exceed the value of the cause or the proven right, but interest on the principal must be included as it constitutes part of the established economic right.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso 2820-2021 proposto da: AMELI RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ALUNNI; - ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 198/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: <<ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, in composizione collegiale, investita per competenza dalla Corte d'appello di Roma, in accoglimento della domanda d'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile, riconosceva a Raffaella Ameli la somma di 791,00, limitando l'indennizzo al diritto accertato nel processo presupposto, ai sensi dell'art.. 2 bis, co. 3, 1. n. 89 / 2001, il quale prevede che "la misura dell'indennizzp, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se in inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"; ritenuto che la Ameli ricorre avverso la statuizione della Corte di Perugia sulla base di unitaria censura e che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso; ritenuto che la ricorrente lamenta che la Corte di merito aveva violato e I o falsamente applicato gli artt. 2 e 2 bis, l. n. 89 / 2001, eiponendo che: - la statuizione impugnata non aveva tenuto conto del fatto che alla sorte capitale andavano aggiunti gli interessi dalla domanda fino al deposito della sentenza che aveva definito il processo presupposto e, pertanto, la Corte locale non aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte; considerato che la doglianza è manifestamente fondata, avendo questa Corte avuto già modo di condivisamente affermare che "il credito per interessi è (...) accessorio al credito per capitale e non vi è ragione di non tenerne conto ai fini dell'individuazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto" (Se 6, n. 7695, 19 / 3/ 2019; coni- Cass., nn. 7478 / 2019, 30057 / 2019); dovendosi soggiungere che, non potendo la durata del processo porsi a carico della parte vincitrice, il giudice deve liquidare gli interessi maturati sulla sorte capitale fino al deposito della sentenza;
Ric. 2021 n. 02820 sez. M2 - ud. 30-09-2021 -2- considerato che le difè se del controticorrente non meritano accoglimento: non costituisce onere della parte privata richiedere espressamente al giudice che debba tenere conto, ai sensi del citato art. 2 bis, anche degli interessi, trattandosi di posta facente parte a pieno titolo del diritto accertato nel giudizio presupposto; ne', tantomeno, deve assegnarsi influenza alla circostanza che essa parte abbia avanzato richiesta di ristoro maggiore secondo i criteri ordinari; né, emergono profili di difetto di specificità per mancanza di autosufficienza, avendo la ricorrente prodotto il provvedimento decisorio del giudizio presupposto; né, infine, si rilevano ragioni giuridiche per onerare la parte richiedente di allegare i computi degli interessi, ricavabili ex lege»; considerato che, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia, altra composizione. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 30 settembre 2021. resid CA Ne E L LIE R1:7 ir7 n C: -,5'7,41-0 Sinwna To CANCE!_ì_ s'/ C/A14