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Ordinanza — n. 35824/2021 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court allows fiduciary agreement in real estate without written form, overturning lower court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35824/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appellant's claim regarding a fiduciary agreement in real estate, overturning the lower court's dismissal. The lower court had rejected the claim because it required a written form ad substantiam, whereas the Supreme Court established that such agreements are merely internal and do not mandate written form. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal of L'Aquila for a new trial with a different composition.

Regesto Legislator

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Art. 1350 c.c.; Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno che dà luogo ad un assetto di interessi esclusivamente sul piano obbligatorio.

Parole chiave

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fiduciary agreement real estate property written form requirement internal obligation remand for retrial art. 1350 c.c. supreme court ruling contratto di amministrazione d'immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 1350 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Per la cassazione della sentenza il Romano ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, il primo dei quali censura la decisione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 2041 c.c
Il primo morivo è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento degli altri motivi (del secondo motivo, con il quale si censura la sentenza per avere negato la restituzione del presso, in assenza di tempestiva domanda ex art. 2041 c.c.; e del terzo motivo, Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU., n. 6459/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 30287-2020 proposto da: ROMANO ANTONIO MARINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CICCON ETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO CARINCI; - ricorrente - contro FONDAZIONE LUCA ROMANO ONLUS; - intimata- avverso la sentenza n. 334/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, resa nella causa promossa da Romano Antonio Marino nei confronti della Fondazione Luca Romano Onlus.

L'attore aveva chiesto accertarsi la simulazione di una vendita, con la quale era stato acquistato in nome della fondazione un immobile pagato con denaro di esso attore, deducendo che l'operazione fu attuata al fine di sottrarre il bene dalle pretese dei propri creditori, con l'intesa che, cessato il pericolo, l'immobile avrebbe dovuto essere trasferito all'attore. Per quanto interessa in questa sede la Corte d'appello ha escluso la configurabilità della dedotta simulazione, in assenza dell'accordo fra tutte le parti, riconoscendo che l'ipotesi in concreto fatta valere era quella del negozio fiduciario, la quale, però, richiedeva l'atto scritto ad substantiam, che nella specie mancava.

Secondo la Corte d'appello la mancanza del requisito formale rendeva a priori inidonei, ai fini della prova dell'accordo, gli elementi istruttori invocati dall'attore (testimonianze, mancata risposta all' interrogatorio formale, le presunzioni). Per la cassazione della sentenza il Romano ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, il primo dei quali censura la decisione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene che la Corte di merito è stata guidata nella decisione dal principio che la fiducia in materia immobiliare richiede la forma scritta ad substantiam, mentre la giurisprudenza della Suprema corte ha recentemente recepito e fatto proprio un principio diverso, che svincola il patto fiduciario, anche in materia immobiliare, dal requisito formale.

La Fondazione è rimasta intimata. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri. Il primo morivo è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento degli altri motivi (del secondo motivo, con il quale si censura la sentenza per avere negato la restituzione del presso, in assenza di tempestiva domanda ex art. 2041 c.c.; e del terzo motivo, Ric. 2020 n. 30287 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -2- inteso a censurare la sentenza nella parte in cui la Corte d'appello ha riconosciuto che l'attore fosse decaduto dalla domanda di revocazione della donazione, realizzata tramite l'intestazione del bene in nome altri, per ingratitudine).

Le sezioni unite della Suprema Corte hanno stabilito in materia il seguente principio: «Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare raccoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario» (Cass., SU., n. 6459/2020).

La sentenza impugnata, pertanto, nella parte in cui la Corte d'appello, suppone la necessità del requisito di forma scritta del patto fiduciario, è in contrasto con tale principio. Essa, pertanto, deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2021. Il Presidente IL CANCELLIERE ES DEPOVTA.TC IN CANC.17.Lt.:.: _,RTO Ric. 2020 nS.