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Ordinanza — n. 35823/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by ruling personal notification of judgment does not start short appeal period if party was already constituted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35823/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The cassation court allowed the appeal filed by Calvi° Ruggiero against a first-instance judgment regarding the division of real estate. The appellant argued that the appeal was untimely because the judgment was notified to him personally on April 4, 2013, which should have started the short appeal period. However, the court found that the defendant was already ritually constituted in the first instance, meaning the personal notification did not legally trigger the deadline for the appellant either. Consequently, the court quashed the lower court's dismissal of the appeal and remanded the case to the Court of Appeal of Milan for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 170, comma 1, 285, 479 comma 2 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Personal notification of a judgment to a party who was already ritually constituted in the proceedings does not start the short appeal period for the notifying party.

Parole chiave

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personal notification of judgment short appeal period ritual constitution in proceedings quashing of judgment remittal to appellate court impugnabilità della decisione di rinvio rigetto provvisorio dell'opposizione rinvio della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 170, comma 1 c.p.c.
Art. 285 c.p.c.
Art. 479, comma 2 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
170, comma 1, 285 e 479, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1273/1998
Cass. n. 6478/2020
Cass. n. 4374/2017
22-09-2021 -2- determinare né per il destinatario e neanche per il notificante il decorso del termine breve per l'impugnazione (Cass. n. 4374/2017).
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 30057-2020 proposto da: CALVI° RUGGIERO, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO MONTI; - ricorrente - contro XHUNGA TEUTA; - intimata - avverso la sentenza n. 1011/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Calvi° Ruggicro avverso la sentenza del Tribunale di Lodi, resa nel contraddittorio con Xhunga Teuta in una controversia per la divisione giudiziale di un immobile.

La corte di merito ha rilevato che l'appellante Calvi° aveva notificato la sentenza di primo grado il 4 aprile 2013, al fine della sua esecuzione nella parte in cui condannava Xhunga Teuta al pagamento del conguaglio; da qui, posto che da quella stessa data decorreva il termine breve di impugnazione anche per il notificante, la tardività dell'appello, infine proposto con atto notificato 1'11 luglio 2013. Per la cassazione della sentenza Calvi° Ruggiero ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 170, comma 1, 285 e 479, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il principio richiamato dalla Corte d'appello non poteva operare nel caso in esame, perché la sentenza di primo grado non fu notificata al procuratore costituito, ma alla parte personalmente ai fini dell'esecuzione forzata. L'intimata è rimasta tale. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è fondato. Viene in considerazione il seguente principio: «la notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione qualora la suddetta parte non sia ritualmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale della stessa parte possa essere valutata in maniera difforme da quella emergente dalla qualificazione formale operata dal giudice e desumibile dalla sentenza notificata» (Cass. n. 1273/1998; n. 6478/2020).

Nella specie risulta dalla stessa sentenza impugnata che la convenuta, destinataria della notificazione della sentenza unitamente al precetto, era costituita nel giudizio di primo grado. Quindi la notificazione della sentenza, in quanto fatta alla parte personalmente, non era idonea a Ric. 2020 n. 30057 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -2- determinare né per il destinatario e neanche per il notificante il decorso del termine breve per l'impugnazione (Cass. n. 4374/2017). In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, perché decida l'appello.

La Corte di rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2021. Il Pnesidente IL CANCELLIERE ESPERTO Simona Torrini DEPOSITATO IN CANCELLERIA i, // Lejl-e-c3 ( ie CA