Italian Court orders correction of material errors in a cassation order regarding facts and parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation exercised its power under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure to order a material correction of a previous cassation order. The original order incorrectly cited facts from a different dispute and misidentified the parties and the court of remand. The court decided to correct these discrepancies to ensure the legal document accurately reflects the actual proceedings and parties involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The Court of Cassation may, on its own initiative, order the correction of material errors in its own orders that do not affect the validity of the decision, provided the errors are linked to the use of the computer system.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE D'UFFICIO sul ricorso 8892-2021 proposto da: AGRESTINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CASANOVA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO BONI; - ricorrente- contro PREFETTURA DI VITERBO; - intimata- avverso l'ordinanza n. 8260/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI. FATTO E DIRITTO Nel procedimento definito con ordinanza della Sezione Sesta - 2, 24 marzo 2021 n. 8260, questa medesima Corte ha provveduto a formulare richiesta di iscrizione di ufficio di procedimento di correzione di errore materiale — a cura della medesima cancelleria — del 29.03.2021, nell'esercizio dei poteri d'ufficio attribuiti alla Corte dal primo comma dell'art. 391-bis c.p.c. come sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett.
1) n.1), del d.l. 31.8.2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella 1. 25.10.2016, n. 197, rilevando che nell'esposizione del fatto erano state riportare circostanze relative a controversia diversa, al pari del giudice del rinvio, che risultavano correttamente riportati i motivi del ricorso e le argomentazioni in diritto (a conferma della proposta del 21.07.2020). A seguito di attivazione del procedimento, in data 16.04.2021 il consigliere relatore ha depositato in cancelleria la proposta ex art. 380-bis c.p.c. di correzione dell'errore materiale rilevato, proposta che è stata comunicata telematicamente ai difensori delle parti costituite nel procedimento n. 6517/2019, svolta attività difensiva dal solo Marco Agrestini.
Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore. Rilevato che per l'ordinanza n. 8260 del 2021, pronunciata nel procedimento recante il R.G. n. 6517/2019, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1589 del 2018 in materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, è necessario disporre la correzione di errore materiale in parola, sia quanto al 'fatto sia in relazione al giudice di rinvio, non inficiando siffatti errori materiali la validità della pronuncia che è di accoglimento, considerato che le suindicate discrasie risultano legate all'uso dello strumento informatico a cui è possibile porre rimedio col procedimento di correzione di errore materiale (cfr. per una fattispecie analoga Cass. n. 811 del 2018.
Pertanto, l'ordinanza n. 8260 del 2021 va corretta, nel punto "FATTI DI CAUSA", in particolare nella parte relativa alla esposizione del "fatto" così Ric. 2021 n. 08892 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -2- U"s--/ trascritto «Il Giudice di pace di Caserta, con sentenza n. 2736 del 2014, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla PRO.M.IN. s.r.1 avverso l'ingiunzione notificata per la somma di € 3.739,36 emessa in favore di Riccardo Corridore a titolo di compenso professionale e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 3414 del 2016, dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla medesima PRO.M.IN. ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Avverso la sentenza della Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la PRO.M.IN. s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, cui resiste il Corridore con controricorso. Ritenuto che del ricorso potesse essere accolto il secondo motivo, assorbito il primo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente notificata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.» sia sostituito dalla seguente esposizione «Il Giudice di pace di Viterbo, con sentenza n. 1065 del 2016, rigettava l'opposizione proposta da Marco Agrestini avverso il verbale di contestazione formulato in data 1 novembre 2015 n. 667830529 dai Carabinieri di Monterosi attinente la violazione dell'art. 148, commi 12 e 16 del codice della strada per avere effettuato una manovra di sorpasso di altro veicolo in prossimità della intersezione tra via Cimina e via Prato della Fontana, e, per l'effetto, confeiiiiava la sanzione amministrativa del pagamento di euro 163,00 e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, con ritiro della patente.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1589 del 2018, dichiarava inammissibile l'appello proposto dal medesimo Agrestini ai sensi dell'art. 342 c. p. c.. Ric. 2021 n. 08892 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -3- Avverso la sentenza della Tribunale di Viterbo, Agrestini propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo sostanziale. L'Amministrazione intimata ha presentato atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c. Ritenuto che del ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente notificata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.» Inoltre nella parte motiva alle pagine 2 e 3 dove è scritto «con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione degli artt. 112, 115, 221 e 222 c.p.c. per avere il Tribunale di merito omesso di pronunciarsi sul fatto che il Corridore, a seguito di querela di falso proposta dalla PRO.M.IN s.r.1., avrebbe rinunciato ad avvalersi delle tre procure alle liti poste a fondamento del suo credito.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. per avere il giudice di merito erroneamente dichiarato inammissibile l'atto di appello, ex art. 342 c.p.c.. A detta della ricorrente, infatti, l'atto di appello proposto sarebbe stato rispettoso del principio di specificità, avendo l'appellante, da un lato, contestato la decisione del giudice di primo grado sul punto della necessaria proposizione della querela di falso al fine di contestare la veridicità delle sottoscrizioni apposte alle procure e, dall'altro, contestato nel merito lo stesso conferimento dell'incarico che pertanto non poteva ritenersi provato sulla base delle sole procure.
In subordine, aveva proposto la querela di falso avverso le sottoscrizioni stesse. I due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, in quanto entrambi involgono questioni processuali tra loro collegate. Essi si rivelano fondati per Ric. 2021 n. 08892 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -4- quanto di seguito si dirà.», si deve leggere «Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 342 n. 1 c.p.c. per avere il giudice di merito erroneamente dichiarato inammissibile l'atto di appello, ex art. 342 c.p.c.
Esso si rivela fondato per quanto di seguito si dirà.». Nella parte motiva, a pagina 4 primo rigo va sostituito dopo la parole <d'atto di appello della PRO.M.IN. s.r.1.» con «l'atto di appello dell'Agrestini»; soppresse, inoltre, a pag. 4 le righe da 3 a 28 dopo il punto e sostituite dalle parole « In particolare aveva rilevato che via Cimina presenta una intersezione con via Dante Alighieri in corrispondenza della pallina di cui al punto 1, mentre non sussistevano punti di contatto o di intersezione fra via Prato della Fontana e via Cimina di cui al punto 2.
Ciò era evincibile dallo stesso verbale di contestazione degli agenti operatori». Infine nella parte motiva e nel dispositivo, dove viene indicato quale giudice del rinvio il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, venga indicato il Tribunale di Viterbo. A pagina 5, al quinto rigo, sostituire «da parte della ricorrente», con «da parte del ricorrente». Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391- bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass.4 gennaio 2016 n. 14;
Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Ric. 2021 n. 08892 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -5- La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza n. 8260 del 2021 nel senso che a pag. 2 nel punto "FAI II DI CAUSA", in particolare nella parte relativa alla esposizione del "fatto" così trascritto «Il Giudice di pace di Caserta, con sentenza n. 2736 del 2014, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla PRO.M.IN. s.r.1 avverso l'ingiunzione notificata per la somma di € 3.739,36 emessa in favore di Riccardo Corridore a titolo di compenso professionale e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 3414 del 2016, dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla medesima PRO.M.IN. ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Avverso la sentenza della Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la PRO.M.IN. s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, cui resiste il Corridore con controricorso. Ritenuto che del ricorso potesse essere accolto il secondo motivo, assorbito il primo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente notificata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.», a pag. 2 venga inserito il diverso "Fatto" «Il Giudice di pace di Viterbo, con sentenza n. 1065 del 2016, rigettava l'opposizione proposta da Marco Agrestini avverso il verbale di contestazione formulato in data 1 novembre 2015 n. 667830529 dai Carabinieri di Monterosi attinente la violazione dell'art. 148, commi 12 e 16 del codice della strada per avere effettuato una manovra di sorpasso di altro veicolo in prossimità della intersezione tra via Cimina e via Prato della Fontana, e, per l'effetto, confermava la sanzione amministrativa del pagamento di curo 163,00 e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, con ritiro della patente.
Ric. 2021 n. 08892 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -6- Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1589 del 2018, dichiarava inammissibile l'appello proposto dal medesimo Agrestini ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Avverso la sentenza Tribunale di Viterbo, Agrestini propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo. L'Amministrazione intimata ha presentato atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c. Ritenuto che del ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente notificata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.»; nella parte motiva alle pagine 2 e 3 dove è scritto «con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione degli artt. 112, 115, 221 e 222 c.p.c. per avere il Tribunale di merito omesso di pronunciarsi sul fatto che il Corridore, a seguito di querela di falso proposta dalla PRO.M.IN s.r.1., avrebbe rinunciato ad avvalersi delle tre procure alle liti poste a fondamento del suo credito.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. per avere il giudice di merito erroneamente dichiarato inammissibile l'atto di appello, ex art. 342 c.p.c.. A detta della ricorrente, infatti, l'atto di appello proposto sarebbe stato rispettoso del principio di specificità, avendo l'appellante, da un lato, contestato la decisione del giudice di primo grado sul punto della necessaria proposizione della querela di falso al fine di contestare la veridicità delle sottoscrizioni apposte alle procure e, dall'altro, contestato nel merito lo stesso conferimento dell'incarico che pertanto non poteva ritenersi provato sulla Ric. 2021 n. 08892 sez.
M2 - ud. 19-05-2021 -7- base delle sole procure. In subordine, aveva proposto la querela di falso avverso le sottoscrizioni stesse. I due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, in quanto entrambi involgono questioni processuali tra loro collegate. Essi si rivelano fondati per quanto di seguito si dirà.» si deve leggere «Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 342 n. 1 c.p.c. per avere il giudice di merito erroneamente dichiarato inammissibile l'atto di appello, ex art. 342 c.p.c.
Esso si rivela fondato per quanto di seguito si dirà.»; nella parte motiva, a pagina 4 primo rigo va sostituito dopo la parole <d'atto di appello della PRO.M.IN. s.r.1», con <d'atto di appello dell'Agrestini»; soppresse a pag. 4 le righe da 3 a 28 dopo il punto e sostituite dalle parole « In particolare aveva rilevato che via Cimina presenta una intersezione con via Dante Alighieri in corrispondenza della pallina di cui al punto 1, mentre non sussistevano punti di contatto o di intersezione fra via Prato della Fontana e via Cimina di cui al punto 2.
Ciò era evincibile dallo stesso verbale di contestazione degli agenti operatori»; a pagina 5, secondo rigo, e nel dispositivo, al tredicesimo rigo, dove viene indicato quale giudice del rinvio il «Tribunale di Santa Maria Capua Vetere», venga indicato «il Tribunale di Viterbo»; sempre a pagina 5, al quinto rigo, sostituire «da parte della ricorrente», con «da parte del ricorrente». Ordina la conseguente annotazione sull'originale della detta ordinanza della sostituzione così disposta. Così deciso in Roma, nella camera d