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Ordinanza — n. 35819/2021 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Cassation order by replacing absent judge with substitute in collegial composition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35819/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered an official correction of a previous ruling due to a clerical error in the composition of the collegial panel. The original order incorrectly listed Judge Giuseppe Tedesco, who was absent due to a new impediment, instead of the substitute Judge Giuseppe Fortunato. The court upheld the correction because such errors do not invalidate the decision, noting that no procedural costs apply to this administrative nature of the remedy.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: The court may correct material errors in the composition of the collegial panel without invalidating the ruling, and no costs are awarded for such administrative corrections.

Parole chiave

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material error correction collegial composition error substitute judge appointment Cassation procedure administrative remedy correzione di errore materiale errore di calcolo violazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
25004, questa medesima Corte ha provveduto a formulare richiesta di iscrizione di ufficio di procedimento di correzione di errore materiale — a cura della medesima cancelleria — del 15.01.2021, nell'esercizio dei poteri d'ufficio attribuiti alla Corte dal primo comma dell'art. 391-bis c.p.c.
Art. 1 bis, comma 1, lett. 1) n.1) del d.l. 31.8.2016, n. 168
Cass. 17 settembre 2013 n.
Art. 380-bis c.p.c.
A seguito di attivazione del procedimento, in data 16.04.2021 il consigliere relatore ha depositato in cancelleria la proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
art. 391-bis c.p
25004, questa medesima Corte ha provveduto a formulare richiesta di iscrizione di ufficio di procedimento di correzione di errore materiale — a cura della medesima cancelleria — del 15.01.2021, nell'esercizio dei poteri d'ufficio attribuiti alla Corte dal primo comma dell'art. 391-bis c.p.c.
art. 380-bis c.p
A seguito di attivazione del procedimento, in data 16.04.2021 il consigliere relatore ha depositato in cancelleria la proposta ex art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 gennaio 2016 n. 14
non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14;
Cass. 17 settembre 2013 n. 21213
Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass.
Cass. 4 maggio 2009 n. 10203
21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438
10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE D'UFFICIO sul ricorso 1209-2021 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 177, presso lo studio dell'avvocato MICHELE RANCHINO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro D'AVANZO SABINA, LOSITO VINCENZO; - intimati - avverso l'ordinanza n. 25004/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/11/2020; ( udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI. FATTO E DIRITTO Nel procedimento definito con ordinanza della Sezione Sesta - 2, 9 novembre 2020 n. 25004, questa medesima Corte ha provveduto a formulare richiesta di iscrizione di ufficio di procedimento di correzione di errore materiale — a cura della medesima cancelleria — del 15.01.2021, nell'esercizio dei poteri d'ufficio attribuiti alla Corte dal primo comma dell'art. 391-bis c.p.c. come sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett.

1) n.1), del d.l. 31.8.2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella 1. 25.10.2016, n. 197, rilevando che nell'indicazione dei componenti del Collegio era stato indicato il consigliere Giuseppe Tedesco, assente per sopravvenuto impedimento, in luogo del consigliere Giuseppe Fortunato, subentrato in luogo del primo proprio in ragione dell'impedimento. A seguito di attivazione del procedimento, in data 16.04.2021 il consigliere relatore ha depositato in cancelleria la proposta ex art. 380-bis c.p.c. di correzione dell'errore materiale rilevato, proposta che è stata comunicata telematicamente al difensore della parte costituita nel procedimento 19422/2019, senza che l'intimata Banca MPS svolgesse attività difensiva.

Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore. Premesso che in caso di erronea indicazione dei componenti il Collegio è necessario disporre la correzione di errore materiale in parola, non inficiando siffatto errore la validità della pronuncia. Pertanto, l'ordinanza n. 25004 del 2020 va corretta, nella intestazione, in particolare nella parte relativa alla composizione del Collegio nel senso che in luogo del consigliere Giuseppe Tedesco venga indicato il consigliere Giuseppe Fortunato. Ric. 2021 n. 01209 sez. M2 - ud. 19-05-2021 -2- Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14;

Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza n. 25004 del 2020 nel senso che nella intestazione, dopo il nome "Luigi Abete", venga inserito il nome del consigliere "Giuseppe Fortunato" in luogo del nome di "Giuseppe Tedesco". Ordina la conseguente annotazione sull'originale della detta ordinanza della sostituzione così disposta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 19 maggio 2021. Il P esidente glilil e ' DEPOSIIP,TO IN